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Statali, demansionamento volontario per la gestione degli esuberi
Pubblico Impiego

Statali, demansionamento volontario per la gestione degli esuberi

Nicola Colapinto Mercoledì, 24 Settembre 2014
Una norma del decreto legge sulla pubblica amministrazione consente al personale in disponibilità nelle Pa potrà presentare istanza di ricollocamento in una posizione economica inferiore. 

Kamsin Al fine di ampliare le possibilità di ricollocamento, il personale in disponibilità delle pubbliche amministrazioni potrà presentare - nei 6 mesi anteriori alla data di scadenza del termine di 24 mesi previsto come periodo massimo di godimento dell’indennità spettante a seguito del collocamento in disponibilità - istanza di ricollocazione, nell’ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore.

E' quanto prevede l'articolo 5 del decreto di riforma sulla Pa (dl 90/2014) che introduce una deroga ai limiti sul demansionamento previsti dalla normativa previgente nell'ottica di favorire il ricollocamento dei dipendenti pubblici in esubero.

Com'è noto, la disciplina previgente contenuta nell'articolo 2103 del Codice Civile, poneva seri limiti all'accettazione di una qualifica inferiore. Il citato articolo stabilisce infatti che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia acquisito o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Questa regola ora di fatto viene temperata con la possibilità di ricollocazione del personale in esubero nelle Pa anche su mansioni "inferiori". 

Il provvedimento precisa tuttavia che la ricollocazione del dipendente non può comunque avvenire prima dei 30 giorni anteriori alla data di scadenza del termine di 24 mesi e che possa essere effettuata per qualifica o posizione economico di un solo livello inferiore (se di area o categoria diversa, di un solo inferiore ). In tale circostanza il personale ricollocato in qualifica o posizione inferiore non ha diritto all'indennità spettante a seguito del collocamento in disponibilità. Tale personale mantiene comunque il diritto di essere successivamente ricollocato nella originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità.

Per favorire l'assorbimento delle posizioni in disponibilità, il provvedimento prevede poi, che nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni, l’avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni, a tempo indeterminato o determinato (per un periodo comunque superiore a 12 mesi), sono subordinate all’utilizzo del personale collocato in disponibilità.  Il personale in disponibilità può, alternativamente: a) essere assegnato, nell’ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso altre amministrazioni; b) avvalersi dell’istituto dell’aspettativa senza assegni presso organismi pubblici o privati.  In queste circostanze il termine di 24 mesi, previsto come periodo massimo di godimento dell’indennità disponibilità, rimane sospeso.

Zedde

Pensioni

Esodati, dal Senato pronto il via libera al sesto decreto

Sergey Mercoledì, 24 Settembre 2014
Il ddl consentirà ad ulteriori 32.100 lavoratori di mantenere le regole di pensionamento previgenti all'entrata in vigore della Riforma Fornero.

Kamsin Il conto complessivo supererà gli 11,5 miliardi di euro. E' questa la spsa complessiva prevista in nove anni per salvaguardare gli esodati, i lavoratori che dopo la riforma Fornero rischiano di rimanere senza stipendio e senza pensione. Soldi che vanno scalati dagli 80 miliardi di risparmi previsti dalla stessa legge Fornero. A ritoccare di poco verso l'alto la somma è il sesto intervento sugli esodati, che potrebbe essere approvato già oggi dalla commissione Lavoro del Senato.

Il ddl 1558 sposta di un anno, dal 6 gennaio 2015 al 6 gennaio 2016, il termine entro cui deve aprirsi la finestra mobile per accedere alla pensione secondo le vecchie regole pensionistiche e per la prima volta riguarda anche i lavoratori a tempo indeterminato. Sono circa 32.100 mila le persone coinvolte (di cui tuttavia 24 mila ripescate dalle precedenti tutele ed 8.100 nuove posizioni finanziate), che porteranno a 170 mila il totale dei salvaguardati. 

Il provvedimento riapre praticamente quasi tutti i profili di tutela che sino ad oggi erano stati oggetto di intervento: dai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 ai cessati dal servizio (con o senza accordo con il datore di lavoro), dai lavoratori che nel 2011 hanno fruito dei permessi o dei congedi per assistere un parente disabile ai percettori dell'indennità di mobilità.

Per i lavoratori nel profilo dedicato all'indennità di mobilità si richiede invece il perfezionamento di un diritto a pensione con le vecchie regole di pensionamento entro la data di scadenza dell'indennità di mobilità. Dunque per questa categoria non è richiesto il vincolo di perfezionare la decorrenza entro il 6 gennaio 2016. Si precisa inoltre, e questa è la novità, che il lavoratore potrà, mediante il versamento dei contributi volontari, perfezionare un diritto a pensione anche entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'indennità stessa.

E' possibile verificare in anteprima il rispetto dei vari paletti tramite l'apposito programma realizzato da Pensioni Oggi (vai al software).

Zedde

Lavoro

I sindacati avviano la raccolta delle firme per lo sciopero "intelligente"

Redazione Martedì, 23 Settembre 2014

La Fit-Cisl da' il via alla raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che ha l'obiettivo di riequilibrare la legge 146 del 1990 sugli scioperi. L'iniziativa mira a coinvolgere cittadini, pendolari e lavoratori su tutto il territorio nazionale, in modo da raccogliere le 50mila firme necessarie per legge. Kamsin  La proposta di legge della Fit-Cisl ha ricadute principalmente sui servizi pubblici locali e in particolar modo sul trasporto pubblico locale, che e' oggi il caso piu' emblematico dei limiti della legge 146.

"Nel tpl i lavoratori attendono da ben sette anni il rinnovo del contratto - ha affermato il segretario generale Giovanni Luciano - e i sindacati per questo motivo hanno proclamato tredici scioperi nazionali, ma senza ottenere quanto chiesto. Le aziende infatti guadagnano dagli scioperi, perche' nel giorno della protesta incassano comunque i contributi pubblici e i ricavi di abbonamenti e biglietti, ma risparmiano sui carburanti e sugli stipendi dei lavoratori.

Al contrario i lavoratori rinunciano allo stipendio di quel giorno e in piu' suscitano il malcontento dell'opinione pubblica contro di loro, poiche' pendolari e cittadini non sempre comprendono le ragioni di uno sciopero. Con la legge attuale ci rimettiamo quindi tre volte: lo sciopero non porta i risultati sperati, i lavoratori perdono i loro soldi e l'opinione pubblica spesso ritiene i sindacati gli unici responsabili della protesta e dei conseguenti disagi. Non possiamo continuare cosi'".

"Con la proposta di legge della Fit-Cisl lo sciopero diventa 'intelligente' - spiega Luciano - perche' le aziende non riceveranno i contributi regionali relativi al giorno di sciopero, che verranno invece versati nei fondi bilaterali di gestione delle crisi occupazionali. Inoltre i cittadini viaggeranno gratis nelle fasce orarie dei servizi minimi garantiti e i pendolari riceveranno un rimborso per i giorni di sciopero, erogato come sconto al rinnovo dell'abbonamento. Con questa iniziativa dimostreremo ancora una volta che la Fit-Cisl e' vicina a cittadini, pendolari e lavoratori, perche' la proposta di legge e' pensata prima di tutto per loro".

Zedde

Lavoro

Riforma del Lavoro, ecco l'ABC delle novità contenute nel Jobs Act

Nicola Colapinto Martedì, 23 Settembre 2014
La Commissione Lavoro del Senato ha completato l’esame, in sede referente, del DDL 1428, meglio noto come “Jobs Act”, ossia il disegno di legge delega attraverso il quale il Governo intende intervenire per la riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali.

Kamsin E' iniziato oggi, in Aula al Senato, l'esame del Disegno di legge in materia di lavoro (il cosiddetto Jobs Act), dopo le modifiche apportate al testo in Commissione Lavoro. La partita sul provvedimento è tutt'altro che chiusa in quanto si registra uno scontro all'interno del Partito Democratico sulle misure in tema di licenziabilità del lavoratore e sulle modifiche da apportare all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Al netto delle varie discussioni politiche vediamo quali sono le novità con cui il governo punta a riformare il mercato di lavoro.

Contratti - Prima di tutto ci sarà una modifica sui contratti di lavoro. L'esecutivo punta ad introdurre un contratto a tutele crescenti con il superamento dell'articolo 18 per i neoassunti (la tutela rimarrebbe invece per chi ha già un contratto a tempo indeterminato) o comunque ci saranno forti disincentivi per un suo utilizzo in sede giudiziaria. Prevista la semplificazione delle tante forme di contratti flessibili introdotti dalla Riforma Biagi del 2003. L'intezione è quella di ridurre il numero a quattro-cinque rapporti lavorativi che potranno essere utilizzati dai datori di lavoro. Ci saranno anche diverse semplificazioni con un taglio agli adempimenti per la gestione dei rapporti di lavoro e in materia di sicurezza. L'obiettivo è dimezzare il numero di atti necessari.

Controlli - Con la delega dovrebbe vedere la luce una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro che integri i servizi ispettivi di Ministero del lavoro, Inps, Inail e con forme di coordinamento con i servizi ispettivi di Asl e Arpa, e ci sarà una nuova stretta al fenomeno delle dimissioni in bianco e al contrasto del lavoro sommerso.

Ammortizzatori Sociali - L'altra zona calda è quella della Riforma degli ammortizzatori sociali. L'esecutivo vuole infatti concedere tutele uniformi e legate alla storia contributiva del lavoratore in caso di disoccupazione superando l'integrazione salariale e mobilità in deroga. Cambierà la normativa sui servizi e le politiche attive per il lavoro con un riordino degli incentivi per assunzioni e autoimprenditorialità. Un'Agenzia nazionale gestirà servizi per l'impiego, politiche attive e Aspi.

Incentivi - Sarà poi estesa la "maternità" con una indennità di maternità e diritto per le lavoratrici madri parasubordinate all'assistenza anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte dell'azienda. Ci sarà un tax credit come incentivo al lavoro femminile. Arriva poi il compenso orario minimo, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato nonché nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Solidarietà - Via libera anche alla facoltà di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al con tratto in favore del genitore lavoratore di figlio minore che necessita di cure.

Zedde

Lavoro

Riforma Pensioni, Il prolungamento a 70 anni possibile solo per pochi

Rossini V Martedì, 23 Settembre 2014
I giudici dichiarano legittimo il recesso ad nutum dal rapporto di lavoro intimato dopo il conseguimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia. La permanenza in servizio sino al settantesimo anno di età, come prevista dalla riforma Fornero del 2011, è subordinata al consenso del datore di lavoro.

Kamsin Sarà più difficile per i lavoratori dipendenti del settore privato fruire dell'incentivazione prevista dall'articolo 24 del DL 201/2011 e restare in servizio sino al compimento del settantesimo anno di età al fine di maturare una pensione più succulenta. Dopo il recente altolà imposto ai lavoratori del pubblico impiego per i quali è stato ribadito il collocamento a riposo d'ufficio al perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (66 anni e 3 mesi) o anche prima, al perfezionamento dei 65 anni, qualora abbiano raggiunto un diritto a pensione anticipata entro tale età, il diritto viene compresso anche nei confronti dei settore privato. 

Il Tribunale di Roma con sentenza del 30 Aprile scorso ha infatti deciso che la normativa in questione contenga unicamente la previsione di un incentivo alla permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età, in coerenza con l’impianto della riforma del sistema pensionistico che tende all’innalzamento dell’età pensionabile, e un invito alle parti a consentire la prosecuzione del rapporto.  In altri termini, il tenore letterale della norma, nella parte in cui recita “il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato … fino all’età di settant’anni …”, non consente, quindi, di affermare che la norma sancisca un vero e proprio diritto potestativo del lavoratore di scegliere se rimanere in servizio fino all’età di settant’anni, né un correlativo obbligo dal datore di lavoro di consentire la prosecuzione del rapporto fino a tale limite massimo di età.

La circostanza che la norma non preveda che, ai fini dell’esercizio del presunto diritto, il lavoratore debba presentare una domanda e che la domanda debba essere presentata entro un determinato arco temporale induce ulteriormente ad escludere, ad avviso del Tribunale, che la stessa possa configurare un diritto potestativo in favore del lavoratore. 

Il Giudice del Lavoro ha, quindi, concluso che la possibilità per il lavoratore di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, in assenza della previsione di un diritto suo potestativo, resti subordinata al consenso del datore di lavoro.

La Questione - La Riforma Fornero ha previsto un sistema di flessibilità per il quale i lavoratori, dopo la maturazione dei requisiti di età e di contribuzione, possono scegliere di posticipare il momento di ritiro dal mercato del lavoro. La prosecuzione dell’attività lavorativa oltre il conseguimento dei requisiti minimi viene, infatti, incentivata fino all’età di 70 anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita.

 

Con queste regole si è posta la questione se, quale corollario del progressivo innalzamento dell’età pensionabile e della flessibilità a 70 anni (ulteriormente adeguata agli incrementi della speranza di vita), la legge differisca l’esercizio del potere di recesso ad nutum da parte del datore di lavoro dall'età pensionabile di vecchiaia sino al compimento del limite massimo di flessibilità (70 anni, via via aggiornati agli incrementi dell’attesa di vita). 

 

L’art. 24 prevede, infatti, anche che nei confronti dei lavoratori dipendenti l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 18 della legge n. 300/1970 e successive modificazioni, cioè delle norme che recano la disciplina limitativa dei licenziamenti, “è differita fino al predetto limite massimo di flessibilità”. Ma tale possibilità non opera nel settore pubblico, ad eccezione delle categorie per le quali i limiti ordinamentali sono fissati a 70 anni (ad esempio magistratura, avvocati dello stato, professori universitari).

Zedde

Altro...

Sblocca Italia, 200 mln per il pagamento dei debiti di Regioni e Comuni

Bernardo Diaz Martedì, 23 Settembre 2014
Il provvedimento consente l'agevolazione dei pagamenti sostenuti successivamente al 13 settembre. Complessivamente l'esclusione opera per 200 milioni di euro relativamente al 2014 e per 100 milioni di euro relativamente al 2015.

Kamsin Arriva il via libera per ottenere i primi 200 milioni messi a disposizione dal decreto «sblocca Italia» per accelerare il saldo dei debiti pregressi di regioni ed enti locali. La richiesta deve essere trasmessa dalle amministrazioni interessate entro il prossimo 30 settembre, mediante la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti. La nuova funzione è disponibile sotto il menù «Ricognizione debiti Richiesta Spazi Finanziari 2014».

E' quanto prevedono i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto legge Sblocca Italia. Il provvedimento disciplina l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015, per un importo complessivamente pari a 300 milioni di euro (di cui 200 milioni per il 2014 e 100 milioni per il 2015), dei pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 sostenuti successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge da parte delle regioni, delle province e dei comuni. Al tal fine rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti nella apposita piattaforma elettronica per la certificazione di crediti, connessi a determinate tipologie di spesa espressamente indicate, escluse le spese afferenti la sanità.

Il provvedimento intende, dunque, introdurre per gli anni 2014 e 2015 una ulteriore deroga ai vincoli del patto di stabilità del tutto analoga a quella già consentita per il 2014 dalla legge di stabilità con riferimento ai debiti maturati al 31 dicembre 2012 (art. 1, commi 546-549, legge n. 147/2013), estendendola peraltro ai pagamenti di debiti maturati fino al 31 dicembre 2013. Per l'anno 2014, l'esclusione, concessa nel limite complessivo di 200 milioni di euro, è destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni che beneficiano di entrate rivenienti dalle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi, superiori a 100 milioni. Per la distribuzione del rimanente importo dell'esclusione, i comuni, le province e le regioni sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di debiti nel 2014 ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015 gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i medesimi pagamenti nel 2015.

Zedde

Decreto Pa, scatta il taglio dei permessi e distacchi sindacali

Redazione Martedì, 23 Settembre 2014
Una Circolare della Funzione Pubblica ha ridotto dal 1° Settembre i permessi e i distacchi sindacali per i lavoratori del pubblico impiego. Norme speciali per forze di polizia e vigili del fuoco.

Kamsin Dal 1° settembre scorso è scattata la riduzione del 50% delle prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni, fra cui permessi e distacchi. Il provvedimento, che fa parte della riforma della Pubblica amministrazione, e' stato disposto con la circolare della Funzione Pubblica 5/2014 firmata dal ministro della P.a. Marianna Madia il 20 agosto, il cui testo è qui disponibile. La riduzione, si legge sul sito del ministero, "e' finalizzata alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica".

La circolare attua l’articolo 7 del Dl 90/2014 che prevede, a decorrere dal 1° settembre 2014, la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali previsti per il personale delle pubbliche amministrazioni e al personale in regime di diritto pubblico. La legge ha previsto, peraltro, che possono essere definite forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali, purché ad invarianza di spesa.

La legge ha inoltre introdotto una disposizione specifica (comma 1-bis) relativa alla riduzione delle prerogative sindacali per le forze di polizia e per i  vigili del fuoco: ad essi la riduzione (elevata al 66%) si applica esclusivamente ai permessi speciali per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'amministrazione (e non anche ai permessi ordinari, distacchi e aspettative).
Inoltre, è stato precisato che nell'ambito delle modifiche alle ripartizioni dei contingenti così ridefiniti tra le associazioni sindacali, sarà possibile definire, ad invarianza di spesa, forme di utilizzo  compensativo tra distacchi e permessi sindacali.

Riforma Pensioni, ecco le novità con il Decreto sulla Pa

Il Decreto Pa è legge. La Camera approva lo stop ai quota 96 e ai precociZedde

I Sistemi di calcolo della pensione

Redazione Martedì, 23 Settembre 2014
Con l'introduzione della Legge Fornero anche i lavoratori con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 1995 hanno una parte dell'assegno calcolata con il sistema contributivo

Decreto Pa, diritti camerali dimezzati ma solo dal 2017

Sergey Lunedì, 22 Settembre 2014
Una norma del decreto legge sulla Pa provvede al taglio del 35% dei diritti camerali dovuti dalle imprese alle Camere di Commercio. Nel 2017 la riduzione arriverà al 50%. Sullo sfondo l'intenzione di abolire definitivamente il contributo.

Kamsin Alla fine il governo ha dovuto fare dietrofront. Il tanto atteso taglio del 50% dei diritti camerali che le imprese devono pagare alla Camere di Commercio non avverrà dal prossimo anno, come era stato indicato nella prima versione del decreto di Riforma della Pubblica Amministrazione. Ma piu' gradualmente. L'articolo 28 del Dl riduce infatti l’importo del diritto annuale, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento, in una prospettiva di "riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" che contemplerà l’eliminazione del diritto annuale.

Verosimilmente la riduzione dei diritti camerali si applicherà sulle somme attualmente dovute dalle imprese, come determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; in altri termini la riduzione dovrebbe scattare sia con riguardo ai diritti dovuti in misura fissa, per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, sia quelli commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti.

La riduzione, inoltre, dovrebbe essere un primo "assaggio" in vista della definitiva soppressione di tali importi. Il governo infatti, con il ddl 1577 presentato in Senato, ha proposto la riforma dell’organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Al suo interno, si prevede - tra l'altro - l'eliminazione del diritto annuale a carico delle imprese, la riduzione dei compiti e delle funzioni, il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle competenze relative al registro delle imprese, il riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi ed una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali.

Zedde

Riforma Pa, tempi piu' brevi per il riconoscimento dell'invalidità

Sergey Lunedì, 22 Settembre 2014
La nuova normativa riduce i termini per la certificazione dello status di handicap da 90 giorni a 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Kamsin Tempi piu' brevi per il riconoscimento dello stato di disabile. L’ art. 25 del dl 90/2014 ha infatti ridotto i termini per la certificazione dello status di handicap da 90 giorni a 45 giorni dalla data di presentazione della domanda. Decorso tale termine senza che la commissione si sia espressa, gli accertamenti vengono effettuati in via provvisoria da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’Asl in cui è assistito l’interessato.

L'articolo 25 del decreto precisa, tra l'altro, che l'efficacia di tali accertamenti sono estesi anche ai fini della precedenza nella scelta della sede di assegnazione o trasferimento nei concorsi pubblici e per i benefici alternativi al prolungamento del congedo parentale fino ai tre anni di vita del figlio affetto da handicap in situazione di gravità, e che consistono nel diritto a fruire di due ore di riposo giornaliere e dei permessi dal lavoro (articolo 33, legge n. 104/1992). Ma le novità non terminano qui.

L'interessato sottoposto a visita medica potrà infatti richiedere alla commissione medica il rilascio di un certificato provvisorio al termine della visita, valido fino all'emissione dell'accertamento definitivo in modo da anticipare gli effetti del beneficio. 

Il decreto agevola poi gli esoneri dalle visite di controllo sullo stato invalidante effettuate dall'Inps periodicamente. I soggetti esonerati sono quelli cui sia stata accertata una menomazione o patologia stabilizzata o ingravescente e quelli affetti da sindrome da talidomide o sindrome di Down. Fino al 24 giugno, l'esonero era invece subordinato pure all'avvenuto riconoscimento, a favore dell'invalido, dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione. Ora tale condizione è venuta meno.

Infine il decreto dispone, di grande importanza, l'esonero dalla prove preselettiva nelle prove d’ esame nei concorsi pubblici e per l’ abilitazione alle professioni in favore di soggetti con invalidità superiore all’ 80%.

Zedde

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