Lavoro
Milleproroghe 2015, arriva l'ok definitivo. Ecco le novità
Molte le novità inserite in corsa, alcune molto attese. Tra queste la mini proroga degli sfratti (4 mesi) o l'intervento sui minimi Iva ed il blocco del'aumento delle aliquote contributive.
Kamsin Il governo incassa la seconda fiducia al decreto Milleproroghe che diventa legge: il via libera definitivo da parte del Senato, senza nessuna modifica rispetto al testo licenziato da Montecitorio è arrivato con 156 sì, 78 no e 1 astenuto. Molte le novità inserite in corsa, alcune molto attese. Tra queste la mini proroga degli sfratti (4 mesi) o l'intervento sui minimi Iva ed il blocco del'aumento delle aliquote contributive. Saltato invece l'intervento sui canoni delle frequenze tv. Ecco le principali modifiche.
Stop agli sfratti. Alla fine non si tratta di una «proroga perpetua», come ha sottolineato Maurizio Lupi, ma di una soluzione «ponte» attenta ai nuclei più bisognosi, che consente di valutare «caso per caso». Il giudice, su richiesta, potrà sospendere l'esecuzione di uno sfratto «fino al centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione», per consentire il «passaggio da casa a casa».
Partite Iva. Tra le misure più attese, torna in vita il vecchio regime dei minimi Iva (con tassazione agevolata al 5%) che coesisterà per tutto il 2015 con il nuovo regime (al 15%). Fermato per quest'anno anche l'aumento dei contributi per gli autonomi iscritti alla gestione separata Inps, che restano al 27% per poi salire gradualmente. Niente da fare per l'aumento dell'Iva sul pellet.
Equitalia. Si riaprono i termini per chiedere un piano di rate per i debiti con il fisco. Chi è decaduto fino a fine 2014 può fare la richiesta entro il 31 luglio. Niente azioni esecutive per chi accede a un nuovo piano.
Bonus Rientro Cervelli. Se ne era parlato già con l'Investment compact, alla fine la proroga degli incentivi per arginare la «fuga dei cervelli» e rendere più invitante la prospettiva di tornare in patria è arrivata, per i prossimi due anni. Passa anche da 4 a 6 anni la durata massima degli assegni di ricerca.
Giudici di Pace. Fino al 30 luglio i sindaci, anche le unioni di Comuni, potranno chiedere la riapertura degli uffici soppressi per effetto del riordino. Slitta a fine anno il termine per completare l'unione dei Comuni.
Accertamenti fiscali. Ai sindaci che partecipano all'attività di accertamento continuerà ad arrivare il 100 % dei tributi statali fino al 2017. Slitta al primo settembre 2015 l'obbligo di acquistare beni e servizi con la centrale unica.
Anticipo Appalti. Per compensare split payment e reverse charge dell'Iva è prorogato fino a fine 2016 l'anticipo di una quota degli appalti alle imprese, quota aumentata al 20% Per attenuare i problemi di liquidità delle aziende. Congelato per il 2015 l'ampliamento dell'accesso al Fondo di garanzia per le Pmi alle imprese fino a 499 addetti. Torna al 70% per il 2015 l'integrazione della retribuzione ridotta a seguito dei contratti di solidarietà.
Avvocati e Farmacie. Slitta al 2017 la riforma dell'esame di abilitazione degli avvocati, mentre per due anni la titolarità delle farmacie si potrà ottenere con la sola iscrizione all'albo, salvo che per le 2.600 nuove sedi oggetto del concorso straordinario.
Sisma. Niente sanzioni per l'Aquila anche nel 2015 per lo sforamento del Patto di Stabilità, misura simile a quella adottata per il Lazio, e un altro anno «di respiro», fino a metà 2016, per le imprese emiliane che hanno acceso mutui per pagare le tasse.
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Zedde
Cure a Domicilio, il beneficio è solo per i lavoratori del pubblico impiego
Il termine di presentazione delle domande per accedere alle prestazioni di assistenza domiciliare previsti dal programma Home Care Premium 2014 è differito al 31 marzo 2015.
Kamsin L'Inps Gestione dipendenti pubblici (ex Inpdap) ha di recente pubblicato on line il
nuovo bando per l'erogazione di contributi economici diretti al sostegno dell'assistenza domiciliare di soggetti non autosufficienti, che siano esclusivamente lavoratori e pensionati del pubblico impiego, nonché per i loro coniugi e familiari entro il primo grado (genitori e figli).
La misura comprende, inoltre, gli orfani minorenni di dipendenti o pensionati pubblici, i minori regolarmente affidati e i nipoti minori a carico del titolare del diritto. Il bando, il cui termine per la presentazione delle domande è stata differita al 31 marzo, ha come criterio di ammissione al beneficio l'ordine cronologico della richiesta in via telematica. Si rivolge esclusivamente ai residenti in Ambiti territoriali sociali (enti locali, aziende speciali di servizi alla persona, aziende sanitarie eccetera) che abbiano stipulato con l'Inps un'apposita convenzione (l'elenco degli enti convenzionati è sul sito www.inps.it). Il progetto si chiama Home care premium, dura nove mesi, dal 1° marzo al 30 novembre 2015. L'intervento è finanziato dal "Fondo credito" alimentato dal prelievo obbligatorio dello 0,35% sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici e dello 0,15% sugli assegni dei pensionati pubblici iscritti al Fondo.
Prevede il riconoscimento di un contributo dai 200 ai 1.200 euro mensili secondo le condizioni di non autosufficienza ed economiche dell'assistito e del nucleo familiare. Dall'importo sono dedotte eventuali indennità di invalidità civile e di accompagnamento e altri assegni di cura. Oltre al contributo economico, il bando prevede la corresponsione di misure integrative di sostegno all'assistenza domiciliare quali l'invio al domicilio di operatori sociosanitari o educatori professionali, la frequenza ai centri diurni, i servizi di accompagnamento e trasporto sociale, la consegna di pasti a domicilio, la fornitura di ausili e strumenti per ridurre il grado di non autosufficienza. Il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, deve aver presentato all'Inps la Dichiarazione unica sostitutiva finalizzata all'acquisizione della certificazione Isee riferita al nucleo familiare in cui è presente il beneficiario. Per dettagli e consultazione del bando si rimanda alla pagina del bando disponibile sul sito internet dell'istituto.
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Zedde
A cura di Paolo Ferri, Acli Italiane
Jobs Act, maternità rafforzata per le lavoratrici nella gestione separata
Il diritto all'indennità di maternità non verrà bloccato dal mancato pagamento dei contributi alla gestione separata dell'Inps da parte del committente.
Kamsin La maternità arriverà anche per le co.co.co. In attesa della soppressione di questa figura contrattuale la bozza attuativa del Jobs Act, prevede, anche se solo per il 2015, una sorta di estensione ai parasubordinati del principio cd. di automaticità delle prestazioni in base al quale, anche se il datore di lavoro non ha versato tutti i contributi dovuti sulle retribuzioni, i dipendenti conservano comunque il diritto alle prestazioni. Lo stesso principio non vige per la gestione separata Inps, anche se al versamento dei contributi devono provvedere i committenti (al pari dei datori di lavoro) nel caso di co.co.co. e co.co.pro.
Con riferimento all'indennità di maternità, l'articolo 13 della bozza del provvedimento approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri prevede che i lavoratori e le lavoratrici, non iscritte ad altre forme obbligatorie, conservano il diritto al trattamento economico anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi da parte del committente.
Altra novità degna di nota riguarda l'estensione del congedo di paternità ai lavoratori autonomi, in caso di non fruizione da parte delle proprie congiunte, anch'esse lavoratrici autonome e imprenditrici agricole. Il T.u. maternità, si ricorda, prevede la corresponsione di un'indennità giornaliera a favore di tali lavoratrici per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto, per una durata di cinque mesi: due prima e tre dopo il parto. La riforma prevede che la stessa indennità spetti al padre, anch'egli lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua in caso di morte o di grave infermità ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Stessa estensione di tutela riguarda i professionisti. In base all'attuale disciplina, le libere professioniste hanno diritto ad un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa. La riforma prevede che la stessa indennità vada riconosciuta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
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Zedde
Pensioni, benefici piu' ampi per i lavoratori esposti a rischio chimico a Cengio
Il periodo di esposizione al rischio chimico da cloro, nitro ed ammine dello stabilimento ex ACNA di Cengio deve essere moltiplicato per il coefficiente di 1,5 sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica sia ai fini della determinazione dell'importo.
Kamsin Il coefficiente di maggiorazione da riconoscere ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro ed ammine dello stabilimento ex ACNA di Cengio (SV) è 1,5. E' quanto conferma il sottosegretario al welfare Luigi Bobba in risposta ad una interrogazione sollevata da Anna Giacobbe presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati la scorsa settimana. L'interrogazione verteva sui benefici da riconoscere a tali lavoratori ai sensi del comma 133 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003; la normativa in parola, infatti, ha previsto, a decorrere dal 2004, l'estesione dei benefici previdenziali previsti per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA di Cengio.
Ma dato che dal 2 Ottobre 2003 i benefici previdenziali per l'amianto si sono ridotti - il coefficiente di maggiorazione è passato da 1,5 ad 1,25 per effetto del decreto legge 269/2003 - era rimasta in bilico anche la disciplina da applicare di riflesso ai lavoratori esposti al rischio cloro. L'Inps infatti ha dapprima attribuito il coefficiente di maggiorazione ridotto (Circolare 78/2004), salvo poi tornare sui suoi passi riconoscendo il coefficiente 1,5 (Circolare 116/2005) individuato dalle disposizioni previdenti alla data del 2 ottobre 2003 e quindi valevole sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica sia ai fini della determinazione dell'importo della medesima.
Sul punto, nel corso degli anni, si è però registrato un mutevole orientamento giurisprudenziale, dapprima volto a confermare il trattamento di maggior favore per detti lavoratori; successivamente vi sono state pronunce più restrittive rispetto a quanto stabilito dall'Inps con la circolare n. 116. Molti lavoratori basandosi sul riconoscimento amministrativo dell'Inps, hanno accettato situazioni di mobilità volontaria, oppure in mancanza di lavoro, stanno versando la contribuzione inerente anni mancanti per l'accesso al pensionamento.
Il Sottosegretario Bobba tuttavia ha confermato che in favore dei lavoratori dello stabilimento ex Acna di Cengio, il periodo di esposizione al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, indipendentemente dagli anni di esposizione è moltiplicato per il coefficiente di 1,5 sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica sia ai fini della determinazione dell'importo della medesima.
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Zedde
Naspi 2015, perimetro ampio per il nuovo ammortizzatore universale
La Naspi potrà essere fruita anche dai lavoratori che hanno presentato le dimissioni per giusta causa. Sostituirà l'Aspi, la Mini-Aspi e, dal 2017, l'indennità di mobilità ordinaria.
Kamsin La Naspi sarà sempre piu' un ammortizzatore universale destinato ad inglobare la maggior parte dei sostegni economici attualmente erogati nei confronti dei lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro. E' questo il disegno che emerge nel decreto legislativo attuativo per il riordino dell'intera normativa in materia di ammortizzatori sociali licenziato dal Consiglio dei ministri di venerdì scorso.
L'ammortizzatore unico. La Naspi sarà applicabile a tutti i lavoratori che abbiano perduto involontariamente il lavoro a decorrere dal 1° maggio 2015 e sostituirà, dalla stessa data, le prestazione di Aspi e miniAspi introdotte dalla Legge Fornero. Il regime sarà pertato riunificato in un unico ammortizzatore che assorbirà, dal 2017, anche i lavoratori che attualmente percepiscono l'indennità di mobilità ordinaria (legge 223/1991), il trattamento speciale edile e tutti i trattamenti in deroga che saranno soppressi.
I destinatari. L'ammortizzatore sarà applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli per i quali continua a trovare applicazione una normativa ad hoc. Per accedere è necessario poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione nel quadriennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione e, contestualmente, far valere 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono il periodo appena citato. Naturalmente è necessario essere in stato di disoccupazione ai sensi del dlgs 181/2000.
Il perimetro della tutela sarà tuttavia piu' ampio. Potranno fruire del sostegno sia quei lavoratori che hanno perso involontariamente il posto di lavoro, sia in caso di dimissioni per giusta causa (ad esempio il mancato pagamento della retribuzione; l'aver subito molestie sessuali nel luogo di lavoro; il non accettare modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; il Mobbing; ecccetera) nonché nelle ipotesi di risoluzione consensuale sottoscritta presso la Dtl in seno al tentativo obbligatorio di conciliazione introdotto dalla riforma Fornero.
La NASPI spetterà anche nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, cioè nei casi di conciliazione con esito positivo.
La misura. L'importo della Naspi sarà rapportato alla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni e ancorata a un sistema di calcolo che porta l'indennità concedibile sino ad massimo di 1.300 euro, con un decremento del 3% mensile a decorrere dal quarto mese di fruizione. Il tutto per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, al netto dei periodi contributivi utilizzati per la percezione dell'indennità di disoccupazione. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la Naspi non potrà essere corrisposta per un periodo che ecceda le 78 settimane.
La Richiesta. Nulla cambia sulle modalità di richiesta, visto che in ogni caso la richiesta sarà telematica con le relative tempistiche, 68 giorni oltre il quale si va in decadenza, e decorrenza: dall'ottavo giorno della cessazione del rapporto di lavoro se la richiesta viene presentata in tale intervallo ovvero dal primo giorno successivo alla data di presentazione negli altri casi.
Condizioni per beneficiare della Naspi saranno la partecipazione del beneficiario a iniziative di attivazione lavorativa ovvero a percorsi di riqualificazione, ma anche attività di politiche attive per ricollocarsi sul mercato del lavoro le cui azioni verranno definite da un decreto ministeriale entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto.
Nell'intero sistema di riordino, infine, rientra anche il Contratto di ricollocazione, ovvero una dote individuale spendibile presso i soggetti accreditati al fine di trovare, in tempi rapidi, un'occupazione stabile. L'intera procedura sarà curata dal soggetto accreditato e l'assegno di ricollocazione sarà incassato solamente a occupazione avvenuta. Un insieme di misure, quindi, che riorganizzano in un tutt'uno le politiche attive e passive del lavoro che si inseriscono nel più ampio disegno di riforma del mercato del lavoro rappresentato dal Jobs Act.
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Zedde
Jobs Act, la maternità e i congedi si allungano
Il decreto interviene sul Testo unico del 2001 sulla maternità e la paternità (Dlgs 151) allungando i termini dei diritti di sospensione dall'attività lavorativa per l'assistenza dei figli naturali o adottivi.
Kamsin Estensione del congedo anche per le lavoratrici autonome, allungamento del periodo di utilizzo del congedo parentale fino a sei mesi e possibilità di fruirne anche su base oraria con una forma di part-time al 50%. Sono queste le novità più importanti in arrivo sul fronte delle politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro contenute nel decreto legislativo varato venerdì dal Consiglio dei ministri e ora al vaglio delle Camere.
Si tratta del quarto decreto di attuazione della legge delega (qui il testo diffuso da Palazzo Chigi), un provvedimento rivolto alla famiglia con l'intento di rendere più facile la conciliazione tra il lavoro e la cura dei figli. Il testo, come ormai avviene sempre, è ancora suscettibile di modifiche dell'ultimo momento e dovrà poi passare al vaglio del Parlamento per il parere non vincolante.
Le novità. La fruizione del congedo parentale sarà possibile fino al dodicesimo anno di età del figlio (non più l'ottavo) mentre per il trattamento economico collegato (30% dello stipendio nel semestre) l'estensione va dai primi 3 anni del bimbo ai primi 6 anni. Inoltre il trattamento per i genitori adottivi sarà totalmente equiparato a quello dei genitori naturali, periodi di congedo compresi. Esteso anche il periodo di congedo pagato con indennità (fino a una certa soglia di reddito) fino ai 12 anni del figlio e non più degli 8 come previsto ora. Congedi di cui sarà possibile usufruire anche in maniera frazionata a ore e non solo giornaliera.
Particolarmente importante l'estensione della maternità alle lavoratrici autonome e del settore agricolo che potranno (non dovranno) assentarsi per 5 mesi con un assegno pagato. Una misura che sarà garantita in maniera automatica a tutte le lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps, anche qualora il datore di lavoro non abbia versato i relativi contributi (ora invece in questo caso l'indennità non viene pagata). Ancora, il padre libero professionista potrà ricevere l'indennità di maternità in caso di impossibilità della madre di goderne.
La novità si affianca al debutto del congedo di tre mesi per le donne vittima di violenza di genere. Si tratta di un congedo particolare di 3 mesi retribuito al 100% per le donne vittime di violenza di genere, che potranno anche scegliere di cambiare il loro impegno a tempo pieno in parttime ed eventualmente poi ritornare alla condizione iniziale.
Le misure hanno carattere sperimentale per il solo 2015 e sono finanziate con 222 milioni di euro prelevati dall'apposito fondo da 2,2 miliardi previsto per quest'anno dalla legge di Stabilità.
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