Fondi di Solidarietà, Anche l'Assegno ordinario è utile per la pensione

Davide Grasso Domenica, 03 Luglio 2016
L'Inps riepiloga la normativa per l'accesso alle prestazioni erogate dal fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo.
Continua l'adeguamento dei regolamenti dei fondi di solidarietà di settore al Jobs Act. L'Inps con la Circolare 119/2016 riepiloga le prestazioni erogate dal fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo come individuate nel Decreto interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014 a sua volta adottato in base all'articolo 3 della legge 92/2012

La Circolare dell'Inps illustra, tra l'altro, le novità relative all’erogazione dell'assegno ordinario ai lavoratori del credito cooperativo all'indomani della riforma operata dal decreto legislativo 148/2015. L'assegno ordinario, come noto, è un sostegno economico erogato in favore ai lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, o in applicazione di contratti di solidarietà espansivi. 

Ebbene l'Inps conferma che l'importo dell'assegno ordinario è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. Pertanto, per l’anno 2016, la misura massima mensile lorda della prestazione, erogabile al netto della riduzione del 5,84 percento, è pari a € 914,96 per retribuzioni uguali o inferiori a € 2.102,24 e ad € 1.099,70 per retribuzioni superiori ad € 2.102,24 (circ. 19/2015). Gli importi vengono rivalutati annualmente con le modalità ed i criteri in atto per la CIGO.

In ogni caso, la misura dell’assegno, considerata in concorso con le prestazioni di sostegno al reddito pubbliche o di categoria, non potrà essere comunque superiore all’80% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore interessato per le ore o giornate non lavorate. L'assegno ordinario, a seconda delle causali, può durare da un minimo di 13 settimane (entro un massimo di 52 settimane in un biennio mobile) sino a 24 mesi in caso di riorganizzazione aziendale in un quinquennio mobile (incrementabili sino a 36 mesi ove siano attivati contratti di solidarietà).

La contribuzione Correlata. L'Inps ricorda che, anche i periodi di erogazione delle prestazioni ordinarie è versata dal Fondo, alla Gestione d’iscrizione dei lavoratori interessati, la contribuzione correlata. Tale contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa la pensione anticipata, e per la determinazione della misura. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. Per i nuovi iscritti dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si deve tenere conto comunque del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2016 è pari a € 100.324,00.

Il pagamento dell'assegno. Per l'accesso all'assegno ordinario le aziende interessate devono presentare apposita domanda non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa. Una volta deliberata la concessione dell’intervento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la struttura INPS competente in base all’unità produttiva rilascia conforme autorizzazione, quale presupposto per la corresponsione diretta del trattamento economico ai lavoratori interessati o alle operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dai datori di lavoro

 Da segnalare che l’erogazione dell’assegno ordinario è subordinata alla condizione che il lavoratore, durante il periodo di riduzione dell’orario o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa non svolga alcun tipo di lavoro in favore di soggetti terzi, sia essa in forma autonoma ovvero subordinata, fatta eccezione per le prestazioni di lavoro accessorio. Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, non è inoltre dovuto, in quanto non previsto dal decreto istitutivo del Fondo di solidarietà in questione, l’assegno al nucleo familiarePer quanto riguarda la conciliabilità con gli altri istituti, quali ad esempio infortunio sul lavoro, malattia e maternità, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria. 

Documenti: Circolare Inps 119/2016

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