Indennità di paternità, Tutela estesa anche agli autonomi

Valerio Damiani Lunedì, 11 Luglio 2016
L'Inps detta alcuni chiarimenti in ordine alla nuova indennità di paternità per i padri lavoratori autonomi in caso di madre lavoratrice dipendente o autonoma.
L'indennità di paternità può essere fruita anche dai padri lavoratori autonomi in caso di madre lavoratrice dipendente o autonoma. Lo precisa l'Inps, tra l'altro, con la Circolare 128/2016 pubblicata oggi dall'istituto in riferimento alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 80/2015 con il quale sono stati modificati gli artt. 28, 66 e 67 del T.U. maternità/paternità (D.Lgs. 151/2001). La novella ha introdotto in favore dei lavoratori autonomi l'indennità di paternità, una misura dapprima prevista solo in via sperimentale (per l’anno 2015), che poi per effetto del dlgs 148/2015 è stata estesa in via strutturale anche per gli anni successivi (salvo eventuale rideterminazione da parte dei Ministeri vigilanti per motivi correlati all’andamento della spesa). 

Indennità di paternità. Per effetto delle suddette modifiche, a decorrere dal 25 giugno 2015, il padre lavoratore autonomo (ossia artigiano, commerciante, coltivatore diretto, colono, mezzadro, imprenditrice agricolo a titolo principale, pescatore autonomo della piccola pesca) ha diritto a fruire dell’indennità di paternità.

Il diritto all’indennità di paternità è previsto a condizione che la madre sia lavoratrice dipendente oppure lavoratrice autonoma (ossia artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola a titolo principale pescatrice autonoma della piccola pesca), e sorge qualora il padre rimanga l’unico genitore al verificarsi della morte o grave infermità della madre, dell'abbandono del figlio da parte della madre o dell'affidamento esclusivo del figlio al padre.

L’indennità di paternità è riconoscibile dalla data in cui si verifica uno dei predetti eventi fino alla fine del periodo post partum che sarebbe spettato alla madre lavoratrice. L'Inps precisa che la data del parto è giorno a sé rispetto ai 3 mesi post partum e, pertanto, tale giorno non è indennizzabile a favore del padre a titolo di indennità di paternità, ma è indennizzabile a favore della lavoratrice madre avente diritto all’indennità. Riguardo alla determinazione del periodo post partum della madre - che individua il periodo indennizzabile al padre al verificarsi di uno dei predetti eventi - l'Inps ribadisce che se la madre è lavoratrice dipendente, il congedo post partum coincide con i 3 mesi dopo il parto più eventuali periodi di congedo di maternità ante partum non goduti; se la madre è lavoratrice autonoma, l’indennità post partum spetta per i 3 mesi dopo il parto. Anche per i padri autonomi, analogamente a quanto previsto per le lavoratrici autonome, non sussiste obbligo di astensione dal lavoro nei periodi indennizzati a titolo di indennità di paternità

La misura. L'entità dell’indennità è calcolata in base alle stesse regole previste per l’indennità di maternità ed è pari quindi all’80% di un importo giornaliero individuato a seconda dell’attività autonoma svolta. In particolare per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali l'indennità è pari all’80% del limite minimo di retribuzione giornaliera fissata, rispettivamente per gli impiegati dell’artigianato e del commercio con riferimento all’anno in cui inizia l’indennità di paternità; in caso di lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, coloni e  mezzadri, imprenditori agricoli) l’indennità è pari all'80% del limite minimo di retribuzione per la qualifica di operai dell’agricoltura con riferimento all'anno precedente il parto (o l’ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozione o affidamento); in caso di pescatori, l’indennità è pari all’80% del salario giornaliero convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa di cui alla legge 13.3.1958, n. 250, fissato per l’anno in cui inizia l’indennità di paternità.  

In ogni caso, in ordine ai requisiti, occorre verificare che il padre autonomo, durante il periodo di indennità di paternità, sia iscritto ad una delle Gestioni INPS per i lavoratori autonomi (Artigiani, Esercenti attività commerciali, Coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni) oppure, nel caso si tratti di pescatori autonomi, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (vedi da ultimo la circolare Inps 24 del 9 febbraio 2016). L’iscrizione, come noto, può avvenire anche in data successiva all’inizio dell’attività.

La domanda. Per il conseguimento della prestazione l'interessato deve presentare apposita domanda all'Inps entro il termine prescrizionale di un anno decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile. L'Inps informa che, in attesa dell'acquisizione delle domande in via telematica, il padre lavoratore autonomo deve presentare la domanda di indennità di paternità alla Struttura Inps di competenza in modalità cartacea; a tale fine è utilizzabile il modello SR01 (domanda di indennità maternità/paternità), appositamente aggiornato e disponibile sul sito istituzionale, nella sezione modulistica. La domanda è inoltrata all’INPS di competenza tramite Posta Elettronica Certificata (non è sufficiente una email ordinaria) o mezzo equivalente (raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello). 

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Documenti: Circolare Inps 128/2016

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