Pensioni, Ecco quando possono incrociare le braccia gli sportivi
L’Inps illustra le novelle in vigore dal 1° luglio 2023 contenute nei d.lgs n. 36/2021 e 163/2022 che ha riformato il lavoro sportivo. Per chi è nel misto confermata l’uscita a 54 anni ma solo se sono maturati 20 anni di contribuzione e assicurazione interamente nel Fondo.
Dal 1° luglio 2023 tutti i lavoratori sportivi titolari di un rapporto di lavoro subordinato, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, sono iscritti al Fondo di Previdenza dei lavoratori sportivi (FPSP). E, pertanto, godono della relativa disciplina previdenziale. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 127/2025 in cui spiega le modifiche operate dal legislatore nazionale contenute nel decreto legislativo n. 36/2021 e 163/2022 riguardante la riforma del lavoro sportivo.
La Riforma del Lavoro Sportivo
Il cuore della riforma riguarda l’estensione delle tutele IVS a tutti i lavoratori subordinati sportivi a prescindere dalla loro classificazione, professionisti o dilettantistici. Prima della Riforma, come noto, la tutela previdenziale era assolta dal Fondo Pensione Sportivi Professionisti in capo all’Enpals (poi assorbito dall’Inps nel 2012) nei confronti dei soli, per l’appunto, «sportivi professionisti».
La legge n. 91/1981 (modificata dalla legge 586/1996) definiva tali «gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi, i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso, con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI, che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica».
Atteso che la legge richiamava le discipline regolamentate dal CONI l’iscrizione al Fondo si realizzava per il calcio, ciclismo, golf, motociclismo, pallacanestro e pugilato. Nell’ambito del professionismo erano iscritti sia i titolari di rapporti di lavoro subordinato che autonomo anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
La Riforma operata dal decreto legislativo n. 36/2021 modificato successivamente dal decreto legislativo n. 163/2022 ha garantito la tutela previdenziale IVS anche ai lavoratori subordinati che operano nel settore dilettantistico. Dal 1° luglio 2023, pertanto, il Fondo Pensione Sportivi Professionisti è stato rinominato Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP) a cui, pertanto, devono essere obbligatoriamente iscritti:
- I lavoratori sportivi professionisti con rapporto di lavoro subordinato;
- I lavoratori sportivi professionisti con rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 c.p;
- I lavoratori sportivi dilettantistici con rapporto di lavoro subordinato (quelli con rapporto di lavoro autonomo o co.co.co sono, invece, iscritti alla gestione separata dell’Inps).
I profili dei lavoratori che esercitano l’attività sportiva, ai sensi dell’articolo 2, co. 1 lettera d) del d.lgs n. 36/2021, sono i seguenti:
- atleta;
- allenatore;
- istruttore;
- direttore tecnico;
- direttore sportivo;
- preparatore atletico;
- direttore di gara;
- ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva.
L'annualità di contribuzione
Dal punto vista previdenziale l’iscrizione al FPSP comporta l’applicazione in toto della disciplina previdenziale prevista dal d.lgs n. 166/1997 originariamente richiamata per il Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, tra l’altro, prevede che l’anzianità sia espressa in giorni anziché mesi o settimane.
Tra le caratteristiche del Fondo la circostanza che l’anzianità contributiva non corrisponde necessariamente a quella assicurativa cioè il tempo trascorso tra la prima iscrizione al Fondo e quella di decorrenza della prestazione pensionistica richiesta (almeno 20 anni). Siccome l’annualità ai fini pensionistici si ottiene con 260 contributi giornalieri annui (in luogo di 312 giornate, la capienza massima annua) l’assicurato potrebbe perfezionare il requisito di 5.200 giornate richiesto per l’accesso alla pensione di vecchiaia prima del raggiungimento di 20 anni di iscrizione al Fondo. In tal caso il diritto alla prestazione non matura fintantoché l’assicurato non avrà maturato anche tale secondo requisito.
Per quanto riguarda le prestazioni conseguibili occorre distinguere a seconda se l’assicurato abbia o meno anzianità al 31 dicembre 1995.
Sistema Misto
Nel primo caso si può ottenere la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell’articolo 9 del DPR 157/2013 all’età di 54 anni unitamente ad almeno 20 anni di assicurazione e contribuzione purché essa sia interamente accreditata nel Fondo con la qualifica di sportivo. Il sistema di calcolo sarà misto. In particolare l’Inps stressa che ai fini dell’integrazione del requisito contributivo di 20 anni non si può conteggiare la contribuzione accreditata nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti ai sensi del Dpr 1420/1971 né quella nella gestione CD/CM ai sensi dell’articolo 4-ter della legge n. 63/1993 né quella accreditata nel Fondo di Previdenza dei Lavoratori dello Spettacolo né quella ricongiunta nel Fondo stesso ai sensi della legge n. 29/79 o della legge n. 45/90. Tali contribuzioni potranno, infatti, rilevare solo ai fini della misura della pensione una volta accertato il diritto in base alla sola contribuzione FPSP (obbligatoria, figurativa, o da riscatto che sia). In altri termini per chi guadagna l’iscrizione al Fondo dal 1° luglio 2023 questo canale di pensionamento resterà un miraggio.
Per valorizzare le predette contribuzioni ai fini del diritto occorre attendere i requisiti ordinari della pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini, 41 anni e 10 mesi di contributi le donne) o della pensione di vecchiaia tradizionale (67 anni e 20 anni di contributi). In tal caso si può utilizzare oltre al Dpr 1420/1971 o alla legge n. 63/1993 anche il cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 228/2012 (es. per valorizzare la contribuzione residua in gestione del pubblico impiego).
Sistema Contributivo
Se non c’è contribuzione al 31 dicembre 1995 e, quindi, l’assicurato versa interamente nel sistema contributivo i requisiti per il pensionamento sono quelli ordinari previsti dall’articolo 24, co. 6, 7, 10, 11 del dl n. 201/2011:
- pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) + finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti;
- pensione anticipata all’età di 64 anni unitamente ad almeno 20 anni di contribuzione effettiva + finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti, importo soglia pari a 3 volte (3,2 volte dal 1° gennaio 2030) la misura dell’assegno sociale (2,6 volte per le madri di almeno 2 figli; 2,8 volte per le madri di un figlio);
- pensione di vecchiaia all’età di 67 anni unitamente ad almeno 20 anni di contribuzione a qualsiasi titolo accreditata, importo soglia pari almeno una volta la misura dell’assegno sociale;
- pensione di vecchiaia all’età di 71 anni unitamente ad almeno 5 anni di contribuzione effettiva a prescindere dall’importo soglia.
Nelle ultime tre prestazioni c’è un importante vantaggio: l’assicurato può ottenere uno sconto di un anno per ogni 4 anni di effettiva attività lavorativa svolta nella qualifica di sportivo professionista entro un massimo di cinque anni (art. 3, co. 8 d.lgs n. 166/1997) senza applicazione del più basso coefficiente di trasformazione legato all’età di pensionamento. Cosicché, ad esempio, la pensione anticipata può essere teoricamente corrisposta a partire dal 59° anno di età (in presenza degli altri requisiti) mantenendo il coefficiente relativo all’età di 64 anni; quella di vecchiaia ordinaria dal 62° anno di età mantenendo il coefficiente relativo all’età di 67 anni; quella di vecchiaia contributiva dal 70° anno mantenendo il coefficiente relativo all’età di 71 anni. In merito l’Inps spiega che il beneficio si applica dal 1° luglio 2023 anche con riferimento agli sportivi dilettantistici attesa l’equiparazione delle tutele previdenziali tra le due figure.
Attenzione: lo sconto non si applica in caso l’assicurato opti per la liquidazione del trattamento con il cumulo dei periodi assicurativi (es. il d.lgs n. 184/1997 o la legge n. 228/2012) e che, per le lavoratrici madri, opera in alternativa allo sconto di 4 mesi per ogni figlio di cui all’articolo 1, co. 40, lettera c) della legge n. 335/1995.
Ciò significa che l’assicurato deve raggiungere i 5 o i 20 anni di contribuzione nel FPSP con la sola contribuzione accreditata presso il Fondo (a seconda dei casi si computerà solo quella “effettiva”) potendosi valorizzare solo quella ricongiunta ai sensi della legge n. 29/79 o della legge n. 45/90 e quella valorizzata presso il Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo. Resterebbe, invece, precluso nel caso in cui opti per il Dpr 1420/1971 realizzandosi in questa situazione, secondo l’Inps, un’ipotesi di cumulo.
Incumulabilità
L’Inps spiega, infine, che siccome dal 1° luglio 2023 i compensi percepiti dai lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo non sono più inquadrati come redditi diversi ma come redditi da lavoro dipendente o assimilato o come lavoro autonomo essi diventano incumulabili, a seconda della disciplina applicabile per ciascuna prestazione, con gli assegni di invalidità, con la pensione anticipata per i lavoratori precoci, con la pensione quota 100 e successive modifiche ed integrazioni oltre che con l’ape sociale e con l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Ove possibile, spiega l’Inps, la cumulabilità può essere valutata, nei limiti di 5.000€ annui, riconducendo l’attività di lavoro sportivo dilettantistico all’interno del lavoro autonomo occasionale. Per farlo, tuttavia, occorre una verifica del contratto di lavoro ad opera delle strutture territoriali.
In via transitoria l’articolo 51, 1-bis del decreto legislativo n. 36/2021 ha previsto che i compensi di importo complessivo non superiore a 15.000 euro, derivanti dalle attività svolte nel settore sportivo dilettantistico, iniziate anteriormente al 1° luglio 2023 non incidono sulla cumulabilità con le citate prestazioni per l’annualità 2023.
Documenti: Circolare Inps 127/2025