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Pensioni, La pensione di vecchiaia in computo decorre dalla data della domanda

 

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Pensioni, La pensione di vecchiaia in computo decorre dalla data della domanda

Valerio Damiani Venerdì, 24 Aprile 2026
La Cassazione accoglie la tesi dell’Inps secondo cui non la pensione, a differenza di una normale domanda di pensione di vecchiaia, non può prendere decorrenza dal primo giorno successivo a quello del compimento dell’età anagrafica.

Niente decorrenza retroattiva per la pensione a carico della Gestione Separata dell’Inps a seguito dell’esercizio della facoltà di computo dei periodi assicurativi ai sensi del DM 282/1996. Il montante dalle altre gestioni, infatti, viene trasferito solo dopo la presentazione della domanda di computo e, pertanto, non è possibile, a differenza di quanto avviene normalmente, che la pensione di vecchiaia abbia decorrenza dal primo giorno successivo a quello del compimento del requisito anagrafico ancorché la domanda sia presentata successivamente. E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10542 del 21 aprile 2026 in cui ha dato ragione alla tesi dell’Inps che aveva respinto la richiesta di un pensionato.

Il computo

La facoltà, riconosciuta dall’articolo 3 del Dm 282/1996, consente il trasferimento gratuito delle contribuzioni versate presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 nella Gestione Separata dell’Inps. Non è possibile, invece, trasferire le contribuzioni versate presso le Casse Professionali.

Presupposto per l'esercizio dell'opzione è che il lavoratore possa vantare il versamento di almeno un contributo mensile presso la Gestione Separata. L'interessato deve, inoltre, possedere un'anzianità contributiva nelle predette gestioni coinvolte nel computo pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 collocati successivamente al 1° gennaio 1996 unitamente al possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. E' necessario, altresì, che il lavoratore abbia un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.

I vantaggi

Il trasferimento comporta l’accettazione di un calcolo interamente contributivo ma da’ il vantaggio di poter accedere alla pensione con i requisiti previsti per i soggetti privi di contribuzione al 31 dicembre 1995 di regola esclusi per chi possiede contribuzione al 31 dicembre 1995. In particolare si può accedere alla pensione di vecchiaia con:

  • 67 anni e 20 anni di contributi a condizione che l'assegno risulti non inferiore ad una volta l'assegno sociale, oppure;
  • 71 anni unitamente ad almeno 5 anni di contribuzione «effettiva»;

E alla pensione anticipata con:

  • 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) indipendentemente dall'età anagrafica unitamente ad una finestra mobile di 3 mesi;
  • 64 anni di età unitamente a 20 anni di contribuzione «effettiva» a condizione che l'importo pensionistico non sia inferiore a 3 volte l'importo dell'assegno sociale (2,8 volte per le donne con un figlio; 2,6 volte per le donne con due o più figli) e una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Quest’ultimo canale di pensionamento sta riscuotendo un certo appeal tra i pensionandi soprattutto se l’anzianità in possesso al 31 dicembre 1995 risulta scarsa rendendo meno penalizzante l’accettazione di un calcolo interamente contributivo della pensione. Molti lavoratori, peraltro, realizzano l’iscrizione alla Gestione Separata spesso dopo la cessazione del rapporto di lavoro dipendente proprio per mettere in pista questa strategia di pensionamento. La procedura può essere abbinata da un riscatto agevolato della laurea per acquisire l’anzianità contributiva minima necessaria o per integrare il requisito dell’importo soglia.

La domanda e la decorrenza

La questione sulla quale si è espressa la Cassazione riguardava la data di decorrenza della pensione di vecchiaia a carico della Gestione Separata all’esito del predetto computo e cioè del trasferimento della contribuzione dalle altre assicurazioni. La regola generale, infatti, vuole che la pensione di vecchiaia prenda decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell’età anagrafica. E questo ancorché la domanda di pensione di presentata successivamente purché, ovviamente, sia cessato il rapporto di lavoro dipendente.

Questa regola, spiega la Cassazione, non si applica nel caso del computo. Qui, infatti, solo l’istanza di convogliare i contributi di altre gestioni può segnare il momento in cui decorre l’unico trattamento previdenziale commisurato al coacervo dei versamenti laddove il montante composto dai contributi di gestioni diverse si è potuto formare solo all’esito della domanda ad hoc. Di conseguenza in tale ipotesi la pensione decorre dal primo giorno successivo a quella della presentazione della domanda di computo.

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