Pensioni, Ok alla proroga dell'Ape sociale nel 2026
Lo prevede un passaggio della bozza della legge di bilancio 2026 all'esame del Parlamento. Invariate le platee dei beneficiari e le finestre temporali per la presentazione delle istanze di verifica delle condizioni.
L'ape sociale durerà sino al 31 dicembre 2026. Lo prevede l’articolo 39 del ddl di bilancio 2026 che lascia invariate le altre condizioni di accesso. Lo strumento, come noto, consiste in una sorta di assegno di accompagnamento alla pensione di vecchiaia erogato in favore delle categorie sociali più deboli a partire dai 63 anni e 5 mesi. Scadrebbe il 31 dicembre 2025 ma con la modifica proposta viene esteso di ulteriori 12 mesi includendo così anche coloro che maturano i requisiti tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026.
Le platee
L'Ape sociale consiste in una indennità, pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, comunque di importo massimo pari a 1.500 euro lordi mensili erogati per 12 mensilità l'anno, non cumulabile con altri trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria. È corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, al compimento dei 63 anni e 5 mesi, a favore dei seguenti soggetti:
- individui con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (in quest'ultimo caso, occorre aver lavorato per almeno diciotto mesi nei tre anni precedenti) e che hanno concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
- individui con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave o un parente o un affine di secondo grado convivente i cui genitori o il cui coniuge abbia più di settant'anni o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti;
- individui con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e con una capacità lavorativa ridotta di almeno il 74 per cento;
- lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di anzianità contributiva che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci anni o almeno sei anni negli ultimi sette anni attività lavorative gravose (32 anni, per gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta).
Per le donne i requisiti di anzianità contributiva previsti sono ridotti di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni.
L'assegno cesserà al compimento dell'età pensionabile cioè sino al raggiungimento dei 67 anni di età (al netto dei futuri adeguamenti alla speranza di vita istat), quando cioè l'assicurato maturerà il diritto alla pensione di vecchiaia. Al fine del perfezionamento del requisito contributivo di 30 o 36 anni gli assicurati possono avvalersi anche del cumulo dei periodi assicurativi. E' possibile cioè sommare la contribuzione versata nelle gestioni previdenziali dell'Inps (con esclusione della sola contribuzione presente nelle casse professionali).
Niente cumulo
Sino al 2023 l’ape sociale è stata cumulabile con i redditi da lavoro dipendente sino ad un massimo di 8.000€ annui (4.800€ in caso di lavoro autonomo). I redditi sotto tale soglia erano irrilevanti e non determinavano la sospensione, decadenza o decurtazione della prestazione. Quelli sopra la soglia comportavano la decadenza dalla prestazione ed il recupero dell’indennità percepita nell’interno anno di superamento del limite reddituale.
Dal 2024 l’articolo 1, co. 137 della legge n. 213/2024 ha stabilito la regola della piena incumulabilità del trattamento con i redditi di lavoro autonomo e dipendente, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale entro un massimo di 5mila euro annui lordi. Si tratta sostanzialmente dello stesso principio valido per «quota 103». I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.
Proroga
Ebbene, come anticipato, la misura pertanto sarà a disposizione dei lavoratori - nei predetti profili di tutela - che maturano i predetti requisiti (63 anni e 5 mesi e 30 o 36 anni di contributi) tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026.
Le istanze
Per ottenere la prestazione gli interessati devono presentare una apposita istanza all'Inps per la verifica delle condizioni. Anche nel 2026 ci saranno tre finestre: 1) dal 1° gennaio al 31 marzo (istanza tempestiva); 2) dal 1° aprile al 15 Luglio; 3) dal 16 Luglio al 30 novembre (istanza tardiva). Come di consueto resta fermo il principio secondo il quale le domande presentate dopo ciascuna finestra temporale e, comunque, non oltre il 30 novembre saranno prese in considerazione dall'Inps esclusivamente se all'esito del monitoraggio dello “scaglione” precedente residuano le necessarie risorse finanziarie.