Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Il riscatto della laurea anticipa la pensione
Venerdì, 07 Marzo 2014Ho riscattato la laurea di mio figlio come previsto dalla normativa attualmente in vigore. Ho iniziato quindi a pagare le rate mensili da circa un paio d'anni, prima dell'entrata in vigore della riforma Fornero. Sono particolarmente preoccupata in quanto non riesco a capire se ancora oggi il riscatto è conveniente oppure se è cambiato qualcosa. Cosa ne pensa l'esperto? Posso interrompere il pagamento dei contributi degli oneri? Franca Maria
Anche con l'approvazione della riforma Fornero del 2011 gli anni riscattati possono essere utilizzati per aumentare l'anzianità contributiva complessiva del figlio utile per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata. Pertanto il riscatto ha comunque una sua utilità. A differenza del passato tuttavia la contribuzione viene oggi conteggiata con un sistema di calcolo contributivo e di conseguenza non comporta un sensibile incremento della pensione del beneficiario.
La valutazione circa la convenienza o meno del riscatto è dunque molto personale e dipende da una scelta che dovrebbe essere effettuata tenendo in considerazione anche le prospettive lavorative del figlio. In ogni caso gli oneri versati all'Inps per il riscatto possono essere recuperati, almeno in parte, fiscalmente.
Qualora la lettrice avesse un ripensamento circa l'opportunità del riscatto dei periodi di laurea del figlio disoccupato, può in ogni momento interrompere il pagamento. In tal caso non viene perso quanto è stato versato ma verrà accreditato il periodo contributivo riscattato sulla base dei versamenti che sono stati effettuati.
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Pensioni 2014, la penalizzazione non finisce mai di avere effetto
Venerdì, 07 Marzo 2014Sono una lavoratrice nata nel 1956 dipendente del settore privato. Considerando che nel 2014 avrò raggiunto 41 anni di contributi volevo sapere quando potrò andare in pensione e a che penalizzazione andrò incontro. Inoltre la penalizzazione mi seguirà per tutta la vita oppure ad un certo punto verrà meno? Diana
Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 quater del Dl 216/2011 la lettrice non subirà la penalità qualora perferzioni un maturato contributivo di 41 anni di 6 mesi attraverso sola contribuzione effettiva da lavoro includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternita', per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonche' per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternita' e paternita' previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nonche' per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Si ricorda comunque che qualora vi sia la penalizzazione essa accompagnerà l'interessato per tutta la vita in quanto essa non cesserà mai di avere effetto.
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Ricongiunzione dei contributi, quali sono i vantaggi
Giovedì, 06 Marzo 2014Lavoro nella pubblica amministrazione e sono nato nel 1975; ho tre anni e tre mesi di contribuzione accreditati presso l'Inps e li vorrei ricongiungere con quelli che ho accreditato presso le casse ex Inpdap. L'Istituto mi ha detto che dovrò pagare circa 8.900 euro ma potrei avere una deduzione fiscale. Cosa ne pensa l'esperto? Tonino.
Effettivamente la ricongiunzione in questo caso potrebbe essere conveniente in quanto, oltre alla possibilità di ottenere una deduzione fiscale ai fini dell'IRPEF, la pensione potrà essere ottenuta con tre anni di anticipo rispetto alle nuove norme posto che i tre anni accreditati presso l'Inps possono essere valorizzati e quindi recuperati. Questa circostanza consente evidentemente di ammortizzare il costo che il lettore dovrà sborsare per ricongiungere i contributi.
Qualora invece non si proceda alla ricongiunzione, il lettore potrebbe al più utilizzare tale contribuzione per ottenere una pensione supplementare dopo il conseguimento della pensione nella gestione ex Inpdap.
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Contributi all'estero, sì alla totalizzazione
Mercoledì, 05 Marzo 2014Sono un lavoratore dipendente del settore pubblico nato nel 1952 con oltre 20 anni di contribuzione INPDAP al dicembre 2012. Ho 14 anni di lavoro svolto in Germania che vorrei qualche modo valorizzare per andare in pensione. Che possibilità ho? Adriano
Si rappresenta al lettore che può beneficiare della totalizzazione sommando la contribuzione italiana a quella tedesca. Infatti ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria per il diritto alla pensione in totalizzazione sono utili anche i periodi contributivi versati all'estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all'Italia da convenzioni bilaterali di Sicurezza Sociale.
Attraverso la totalizzazione si ritiene che il lettore possa accedere alla pensione di anzianità con il perfezionamento di 40 anni e 3 mesi di contributi (i 3 mesi sono legati agli incrementi alla speranza di vita Istat dal 1° Gennaio 2013). La pensione avrà decorrenza dopo 21 mesi dal perfezionamento del requisito predetto.
Per quanto riguarda le modalità della totalizzazione, i contributi versati all'Inps e all' ex Inpdap verranno sommati a quelli versati in Germania solo per raggiungere il diritto alla pensione (non alla misura). Con la totalizzazione infatti non vengono trasferiti i contributi esteri sul conto assicurativo previdenziale italiano. Ciò comporta che l'importo del trattamento pensionistico viene calcolato in ogni paese in proporzione ai periodi assicurativi lì maturati secondo il sistema del pro rata.
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Esodati, come ottenere il prolungamento del sostegno al reddito
Mercoledì, 05 Marzo 2014Sono molti i quesiti dei lettori in materia di prolungamento del sostegno al reddito che ci pervengono. Franco ad esempio è un esodato del credito che rischia un vuoto economico di alcuni mesi per effetto dell'applicazione della legge 122/2010. Vediamo dunque di fare il punto della situazione.
Il Problema - Nel 2010 il Decreto Legge numero 78 ha cambiato il regime delle decorrenze delle prestazioni pensionistiche introducendo le cd. finestre mobili. La normativa stabilisce che dal 1° Gennaio 2011 l'assegno pensionistico decorre trascorsi 12 mesi (18 se autonomi) dalla data di perfezionamento dei requisiti utili al trattamento di quiescenza. Quindi, ad esempio, se si raggiunge quota 96 nel febbraio 2011 la pensione arriverà il 1° marzo 2012; se si raggiungono i 40 anni di contributi nel dicembre 2011 la pensione decorrerà il 1° Gennaio 2013.
La disciplina previgente, lo si ricorderà, era piu' "docile" e prevedeva date fisse per l'accesso alla pensione. Erano le cd. finestre di accesso che consentivano al lavoratore di andare in pensione al 1° Gennaio o al 1° Luglio. Come si può immaginare le nuove regole hanno comportato uno slittamento variabile di diversi mesi (ad esempio, un lavoratore che maturava i requisiti nell'aprile 2012 con le vecchie regole avrebbe percepito l'assegno dal 1° Gennaio dell'anno successivo, con le nuove dovrà attendere il 1° Maggio.)
Per tutelare da questo slittamento i lavoratori che avevano già firmato accordi per l'uscita basati sulle "vecchie finestre", è prevista nel medesimo provvedimento (articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010) una prima tutela. In particolare è stabilito che un numero fisso pari a 10 mila lavoratori continuino a mantenere le regole di decorrenza vigenti prima dell'entrata in vigore del Dl 78/2010. Sorge spontaneo domandarsi chi sono questi 10mila lavoratori. Ebbene è lo stesso comma 5 a stabilirlo:
a) i lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) i lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) i lavoratori che al 31 Maggio 2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Naturalmente il numero di 10mila lavoratori è apparso ben presto insufficiente a coprire tutti coloro che avevano già siglato accordi in base alle precedenti lettere. E il legislatore dunque è intervenuto nuovamente. Con la legge 220/2010 ha introdotto l'articolo 12, comma 5-bis al Dl 78/2010 secondo il quale i lavoratori delle predette lettere esclusi dal contingente dei 10mila possono ottenere una proroga del sostegno al reddito per il periodo di "slittamento" della decorrenza.
Nello specifico il comma 5-bis recita: "con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo."
Sulla questione è intervenuto poi il messaggio inps 20062/2011 il quale ha indicato che l'ultimo lavoratore del contingente dei 10 mila ha risolto il rapporto di lavoro il 30 Ottobre 2008; ed ha individuato, pertanto, i lavoratori interessati dalla disposizione di cui al comma 5-bis, in coloro che hanno risolto il rapporto a partire dal 1° novembre 2008.
In pratica dunque i lavoratori di cui alle lettere a), b) e c) che hanno risolto il rapporto entro il 30 Ottobre 2008 possono mantenere le vecchie regole di accesso. Gli altri invece, pur essendo soggetti allo slittamento, vengono tutelati con la proroga dell'assegno di sostegno al reddito (prestazione straordinaria per i lavoratori nei fondi esuberi o indennità di mobilità per gli altri) per il periodo intercorrente tra la vecchia e la nuova data di decorrenza.
Possono quindi godere della proroga del sostegno al reddito:
1) I lavoratori in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati prima del 30 aprile 2010 con data di licenziamento compresa tra il 31 ottobre 2008 e il 30 aprile 2010 e con perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità all'interno del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria;
2) I lavoratori in mobilità lunga (legge 296/1996) e lavoratori ultracinquantenni (articolo 1 del decreto legge 68/2006, convertito nella legge 127 del 2006) con data di licenziamento compresa tra il 31 ottobre 2008 e il 30 aprile 2010;
3) I lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà con titolarità di assegno straordinario con decorrenza compresa tra il 1° novembre 2008 e il 31 maggio 2010;
Alune ulteriori precisazioni
Le Formalità per la proroga - Nei successivi messaggi attuativi (messaggi 1648/2012 e 17734/2012) l'Inps ha specificato che per ottenere il prolungamento dell'indennità i lavoratori devono presentare domanda di pensione nel rispetto delle decorrenze vigenti antecedentemente al Dl 78/2010 indicando nella stessa "di voler avvalersi della salvaguardia di cui all'articolo 12, comma 5". Adempiuta tale formalità l'erogazione dei fondi sarà automatica da parte dell'Inps sulla base ovviamente delle risorse stanziate dal governo.
Le mensilità coperte - Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità pari al periodo intercorrente tra la vecchia e la nuova decorrenza risultante dall'applicazione del Dl 78/2010 (l'Inps ha di recente chiarito anche che l'ulteriore "posticipo" di cui alla legge 111/2011 riservato ai lavoratori "quarantisti" - viene coperto dall'intervento in esame).
La copertura - Lo stanziamento delle risorse viene effettuato di anno in anno con appositi decreti ministeriali. Ad oggi per esempio sono stati pubblicati solo tre decreti a copertura dei lavoratori con apertura della finestra originaria (cioè determinata in base alle regole vigenti prima dello slittamento disposto con il Dl 78/2010) entro il 31.12.2013. Si tratta in particolare del Dm numero 63655 del 5 Gennaio 2012, del Dm numero 68225 del 2 Ottobre 2012 e del DM 76353 del 16 Ottobre 2013. Si attende dunque la pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro di un quarto decreto per l'anno 2014, poi di un altro per il 2015. L'erogazione della prestazione avviene spesso in una unica soluzione successivamente alla pubblicazione del decreto relativo all'anno della finestra dell'interessato. Il ministero ha anche fatto un calcolo del numero delle persone potenzialmente destinatarie dell'intervento in esame di anno di anno. La tabella è allegata al Dm 63655/2012.
Il caso
Sono un ex bancario in esodo dal 1/1/2010, data di decorrenza anche delle prestazioni del Fondo di Solidarietà . Sarei dovuto andare in pensione il 1/7/2014, termine prorogato al 1/3/2015 in seguito alle riforme che si sono succedute. L’INPS, con lettera del 31/1/2014, mi ha comunicato che potrò << accedere alla pensione a decorrere dal 1/3/2015>> e che potrò presentare la domanda di pensione << entro il mese precedente alla data di decorrenza sopra indicata>>, nulla scrivendomi in ordine alle precauzioni da adottare per ottenere il prolungamento dell‘assegno di sostegno del reddito. Ho quindi presentato, per il tramite di un Patronato, domanda di pensione in data 20/2/2014, in cui sono stati indicati i seguenti dettagli: 1) descrizione: pensione di anzianità ex L.122 Mobilità [???]; 2) annotazioni: domanda di pensione per prolungamento pagamento VOCRED; 3) tipologia: M0 - SAA - Deroga ex L. 122 anzianità (automatica); 4) decorrenza presunta 1/3/2014 [???]. La domanda mi è stata respinta con la motivazione che non rientro << nel numero dei beneficiari della salvaguardia prevista dall'art. 10 comma 5 legge 122/2010 [????] (accesso alla pensione con le finestre in vigore prima della legge 122/2010). Si prega di rifare domanda di pensione in prossimità della decorrenza prevista dalla legge 214.>> Ho perciò posto all’INPS un quesito on line , in cui sottolineavo che per ottenere il prolungamento del sostegno del reddito le circolari INPS 1648/2012 e 17734/2012 prevedono che la domanda di pensione debba essere presentata con le decorrenze antecedenti la legge 122/2010 (quindi, nel mio caso, entro il 1/7/2014). Gli uffici INPS della provincia di residenza ( e così il Patronato) mi hanno detto di presentare nuova domanda verso la fine del corrente anno, in quanto un’eventuale domanda presentata a giugno 2014 verrebbe nuovamente respinta. Francamente non riesco a collegare queste ultime indicazioni con il quadro normativo. Potrei aver chiarimenti su cosa dovrei fare per essere sicuro di non perdere il diritto al prolungamento del sostegno al reddito? Franco
Per "prenotare" la proroga del sostegno al reddito per il periodo di slittamento della decorrenza è stato fatto il dovuto. E' infatti sufficiente aver presentato domanda di pensione, entro le decorrenze antecedenti alla 122/2010, con contestuale richiesta di accesso alla salvaguardia ex articolo, 12, comma 5, Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010. Si ritiene che il lettore debba solo ripresentare la domanda il prossimo anno nelle vicinanze della nuova data di decorrenza.
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