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PensioniOggi.it

Rossini V - Results from #295

 

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Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Previdenza

Esodati, il secondo adeguamento alla stima di vita scatta dal 2016

Martedì, 21 Maggio 2013

Per rientrare nella salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 convertito con legge 135/2012 dovrà perfezionare i requisiti per il trattamento pensionistico – calcolati secondo la previgente disciplina - entro la fine dell'indennità di mobilità. Dal 1° Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2015 i requisiti per il pensionamento (di anzianità) sono i seguenti: a) quota 97,3 (con almeno 61 anni e 3 mesi di età anagrafica e 35 anni di contributi, oltre alle eventuali frazioni di anno) oppure; b) 40 anni di contributi. ............cosa succede per quelli che finiscono la mobilita' nel 2016 ? Francesco da Bari

Dal 1° gennaio 2016 scatta il secondo adeguamento alla stima di vita istat che comporterà un ulteriore slittamento dei requisiti per il pensionamento (calcolati sempre secondo la vecchia disciplina che viene fatta "rivivere" per i salvaguardati). L'adeguamento ufficiale non è noto allo stato attuale ma secondo lo scenario demografico Istat 2007 dovrebbe essere pari ad ulteriori 4 mesi.

Ciò significa che i requisiti per il pensionamento di anzianità saranno i seguenti: a) quota 97,7 (con almeno 61 anni e 7 mesi di età anagrafica e 35 anni di contributi, oltre alle eventuali frazioni di anno) oppure; b) 40 anni di contributi.

Si ricorda infatti che il requisito dei 40 anni di contributi non si adegua alla stima di vita (messaggio inps 20600 del 13 Dicembre 2012). I predetti requisiti dovranno essere perfezionati all'interno dell'indennità di mobilità come precisato dall'articolo 22 del Dl 95/2012. 


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Previdenza

Pensioni, le modifiche del governo potrebbero aiutare l'esodato escluso

Martedì, 21 Maggio 2013

ad ottobre 2013 compio 55 anni e a novembre 2013 avro versato 39 anni di contributi . Da un anno sono disoccupato....anzi come mi ha detto l'inps un semplice disoccupato e fino a novembre riceverò l'assegno x la mobilità dopo di che nn avrò nessunissimo reddito , vorrei sapere se esiste la possibilità di un pre pensionamento con relativa penalizzazione e come fare per avviare la pratica.  Francesco

Allo stato attuale non esiste purtroppo alcuna forma di pre-pensionamento per il caso di specie.  La finestra di uscita piu' vicina sarebbe quella della pensione anticipata con il perfezionamento di 42 anni e 5 mesi di contributi (a cui aggiungere un mese dal 2014). Per raggiungerli il lettore dovrebbe tuttavia pagare i volontari con un onere economico probabilmente non sostenibile. Se non uscirà con l'anticipata – secondo la disciplina vigente – la pensione di vecchiaia arriverà non prima del compimento dei 67 anni.

Tuttavia ricordo che il governo ha annunciato l'intenzione di varare una modifica sulla previdenza entro l'estate che consentirà di anticipare l'accesso alla pensione di vecchiaia al raggiungimento di almeno 62 anni di età anagrafica (seppur con una penalizzazione man mano crescente per ogni anno di anticipo rispetto ai 66 anni). I dettagli dell'intervento non sono tuttavia del tutto noti. 


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Previdenza

Esodati, attenzione alla data di decorrenza della pensione

Martedì, 21 Maggio 2013

dipendente pubblica ex inpdap , nata il 19/3/1954 cessata il 31/5/2010 per dimissioni volont. con 36 anni e 2 mesi di serv. Autorizzata ai versamenti volontari a sett.2010 ho versato un contributo volontario Ad ott. 2010. mi posso considerare una esodata ? Devo presentare domanda alla Dtl entro il 21 /5/2013?  Giuseppina da Siracusa

La risposta è negativa. Tra le varie condizioni chieste ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione o cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo c'è quella del perfezionamento della decorrenza della prestazione pensionistica (cioè comprensiva della finestra mobile di 12 mensilità) – calcolata con la disciplina vigente sino al 6 Dicembre 2011 – entro il 6 Gennaio 2015. La lettrice maturerebbe invece il diritto alla pensione dopo il 2014 con la conseguenza che le sarà impossibile rispettare la data  decorrenza sopra citata. Ciò è sufficiente ad escluderla dalle attuali tre salvaguardie sino ad oggi varate.


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Previdenza

Il riscatto salva dalle nuove regole di pensionamento

Domenica, 19 Maggio 2013

In tema di riscatto della laurea con le vecchie regole, un segretario comunale, classe 1950, ha maturato al 31 dicembre 2011 34 anni e 9 mesi, incluso il servizio militare e 2 anni di Inps, ricongiunti. Potrebbe andare in pensione con le vecchie regole? Avrebbe ancora da riscattare 7 mesi di corso per diventare segretario e 4 anni di università. Di questi ultimi potrebbe riscattarne solo alcuni per raggiungere l'eventuale diritto a pensione? Con che data potrebbe andare in pensione e con quale sistema di calcolo? Tommaso da Udine

I requisiti previgenti l'entrata in vigore della riforma Monti-Fornero consentivano l'accesso alla pensione di anzianità con quota 96 (60 anni più 36 di contributi o 61 anni più 35 di contributi). Alla fine del 2011, il segretario può vantare sicuramente 61 anni di età e, per maturare il diritto a pensione, è sufficien­te che riscatti 3 mesi. E' ininfluente se chiederà il corso da segretario o par­te del diploma di laurea. L'accesso al trattamento pensionistico sarà consentito a decorrere dal 1° gen­naio 2013 poiché dalla maturazione del requisito (31 dicembre 2011) devono trascorrere dodici mesi (fi­nestra mobile). Il sistema di calcolo sarà retributivo per le anzianità maturate fino al 2011 e contributivo pro rata per le an­zianità successive.


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Previdenza

Assegni familiari, ne ha diritto il figlio naturale della moglie

Domenica, 19 Maggio 2013

In tema di assegni famigliari, ha diritto a riceverli un nucleo composto da marito, moglie e figlio riconosciuto esclusivamente dalla madre, perchè nato da una precedente relazione extraconiugale della stessa (il padre non ha riconosciuto il figlio), in presenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge? La modulistica dell'Inps non sembrerebbe ammettere tale fattispecie, tuttavia in caso negativo parrebbe una diversità di trattamento con altre situazioni simili (figlio nato da precedente matrimonio del coniuge, o figli naturali propri o del coniuge riconosciuti dall'altro genitore). Simona da Firenze

Per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso esposto - di fatto - è sufficiente che il figlio naturale sia compreso nello stato di famiglia del genitore naturale e del relativo coniuge (che nel caso di specie non risulta essere il padre). La conferma è data dalla circolare Inps n. 48 del 48 febbraio 1992.


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