
Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Quindicenni ed Esodati, due deroghe diverse
Sabato, 15 Giugno 2013Sono un contributore volontario con data licenziamento 31/12/2007, 60 anni da dic.2012 con mat. diritto pensione dic.2012 e trattamento da 1/1/2014. Ovviamente sempre che rientri nella sfera dei 55000. Questo perchè, mentre all'Inps si sono dimostrati pressochè sicuri della mia presenza in elenco, al patronato mi hanno segato dicendomi che potrei star fuori in quanto c'è una valanga di cosiddetti "quindicenni" che maturano in questi tempi e potrebbero occupare la maggior parte dei posti disponibili. Ma i quindicenni che c'entrano con gli esodati e soprattutto non vanno per vecchiaia e quindi fuori dalle regole dell'ex anzianità? Francesco da Mantova
Come osserva il lettore si tratta di due deroghe diverse.
Ai quindicenni è stato riconosciuto - o meglio ribadita con la circolare Inps numero 16 del 1° Febbraio 2013 – la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia (66 anni e 3 mesi) con 15 anni di contribuzione in deroga alla nuova disciplina "ordinaria" che prevede il perfezionamento di almeno 20 anni di contributi. Questi lavoratori non fanno pertanto salva la vecchia disciplina di pensionamento (vigente sino al 6 Dicembre 2011) ma ottengono il solo vantaggio di conseguire la vecchiaia con un requisito contributivo piu' basso di quello vigente.
Ai lavoratori esodati invece viene riconosciuta la possibilità di mantenere le previgenti regole di pensionamento. Per il godimento di tale beneficio esiste qui un preciso vincolo numerico (130mila soggetti) e determinati paletti e condizioni per ciascuna categoria di lavoratori (mobilitati, cessati con accordo, prosecutori volontari eccetera). Si ricorda che le categorie beneficiarie sono quelle indicate nell'articolo 24, comma 14 del Dl 201/2011 (1° salvaguardia), nell'articolo 22 del Dl 95/2012 (2° salvaguardia) e nell'articolo 1, comma 231 della legge 228/2012 (3° salvaguardia). Le graduatorie per l'accesso alla salvaguardia sono effettuate dall'Inps sulla base – nella stragrande maggioranza dei casi - della data di cessazione del rapporto di lavoro.
In altri termini la condizione di essere un lavoratore cd. quindicenne (articolo 2, comma 3 del Dlgs 503/1992) non consente – di per sé - di partecipare alla lotteria dei 130mila (e dunque di concorrere con i lavoratori salvaguardati all'esaurimento del predetto contingente). Ciò detto si condivide pertanto la posizione dell'Inps.
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Lavoratori Salvaguardati, il limite reddituale deve permanere sino alla decorrenza
Sabato, 15 Giugno 2013Sono nato il 22/04/52 e ho risolto il rapporto di lavoro il 31/5/2010, dopo 37,5 anni di contribuzione, a seguito di accordo individuale ai sensi art 410,411 e 412 del CPC. Rientro nel 3decreto "salvaguardia" perché , successivamente al 30/6/2012, ho prestato attività lavorativa "a tempo determinato" percependo un reddito lordo non superiore ad euro 7500. Domani presenterò la richiesta al DTL di Trieste dove ho sottoscritto l'accordo. Avendo maturato il diritto alla pensione (se verra' accolta la domanda di salvaguardia) il 22/4/2012. Volevo sapere se , continuando a lavorare a tempo determinato fino a settembre, devo continuare ad avere un reddito lordo non superiore a 7500 ? Se si perché , avendo diritto, in caso di accoglienza della domanda di salvaguardia, a ricevere la pensione dal 1/5/2013?
La questione non è stata oggetto (ancora) di un chiarimento ufficiale per cui sussiste una lacuna o quanto meno un dubbio interpretativo. Allo stato attuale è possibile però guardare a quanto stabilito dall'Inps con le precedenti salvaguardie (in quanto si ritiene che la stessa linea guida possa essere seguita anche con la terza salvaguardia). Sulla questione l'Istituto aveva stabilito come le condizioni per l'accesso alla salvaguardia – con specifico riguardo ai contributori volontari – dovessero permanere sino all'apertura della finestra di decorrenza.
Nel messaggio Inps numero 6645 del 22 Aprile 2013 si legge infatti che: "per le categorie dei soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di incentivo all'esodo e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, la condizione della mancata ripresa di alcuna attività lavorativa successiva alla cessazione/autorizzazione deve sussistere fino alla decorrenza del trattamento pensionistico".
Da ciò si deduce che anche per la terza salvaguardia, le condizioni che legittimano l'accesso al beneficio (cioè assenza di rioccupazione o rioccupazione solo con contratti a tempo non indeterminato con il limite reddituale di 7500 euro) debbano permanere sino all'apertura della finestra di pensionamento.
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Esodati, le nuove regole per i prosecutori volontari
Mercoledì, 12 Giugno 2013Sono nato il 9 febbraio 1954. Ho avuto l'autorizzazione ai contributi volontari il 31 ottobre 2009. Successivamente ho lavorato a tempo determinato per 6 mesi circa nell'anno 2012. Ho maturato 40 anni il 15 marzo 2012 e continuo tutt'ora a versare i contributi volontari. Dovrei rientrare nel 3 decreto alla lettera b). Qual'è il parere dell'esperto? Mariano da Valdagno
L'articolo 1, comma 231, lettera b) della legge 228/2012 ha esteso la salvaguardia – tra l'altro – ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione al 4 dicembre 2011 con almeno un contributo accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 ancorche' abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che: 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500; 2) perfezionino la decorrenza della prestazione pensionistica entro il 6.1.2015.
Si ritiene pertanto che il lettore - qualora rispetti i vincoli reddituali per le attività lavorative svolte nel corso del 2012 - possa fare parte del contingente dei salvaguardati. La sua decorrenza si collocherebbe infatti dal 1° Maggio 2013 (entro quindi il termine del 6 Gennaio 2015). In tal caso dovrà presentare istanza di accesso all'Inps entro il prossimo 25 Settembre.
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Esodati, a volte le finestre mobili possono essere piu' lunghe del previsto
Domenica, 09 Giugno 2013ho lasciato la fiat pomigliano il 31 maggio 2010 con accordo alla mobilità di 4 anni con legge 223/1991 (art.4 e 24) e ho compiuto al 12 marzo 2013 40 anni di anzianità e 60 di età .Nonostante l'ok del Direzione territoriale del lavoro che decide l'accoglimento della istanza(in data 6-12-2012) , in quanto ,cito testualmente:sussistono i requisiti necessari per i benefici previsti dall'art.4,comma 14 ,del decreto legge 6 dicembre 2011,n,201, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2011,n.214.Fatta ieri la domanda di pensione(inca-cgl) che doveva vederne l'inizio a luglio c.anno ;stampo la risposta inps di oggi che dice :che la prima decorrenza possibile come salvaguardato l.214 sarà il 1/6/2014 .Concorda con il ricorso da fare dottore? Pasqualino da Napoli
L'accesso alla pensione in regime di salvaguardia - come già confermato dall'Inps al lettore - comporta il mantenimento delle regole di decorrenza vigenti al 6 Dicembre 2011 data di entrata in vigore della Riforma Fornero (Dl 201/2011). E per effetto degli interventi in materia di decorrenza intervenuti tra il 2010 e il 2011 (Dl 78/2010 e legge 111/2011) i lavoratori che accedono alla pensione indipendentemente dall'età anagrafica (cioè con i vecchi 40 anni di contributi) scontano una finestra mobile di 14 mensilità dalla data di perfezionamento del requisito (se il predetto requisito è stato maturato durante il 2013). Nel caso di specie quindi il primo rateo verrà percepito dal 1° Giugno 2014. Si ritiene pertanto corretta la posizione dell'Inps.
Sono in mobilità dal 8/8/2012 a seguito di accordo collettivo per l'incentivo all'esodo del 31/8/2011, licenziato il 31/3/2012, nato il 17/10/1953 ed al 31/5/2013 ho 2057 settimane di contributi. Vorrei capire perchè non sono salvaguardato tra i cessati dal servizio a seguito di accordi visto che non ho mai lavorato dopo il licenziamento antecedente il 30/6/2012.
I lavoratori cessati dal servizio per effetto di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo (lettera c) comma 231, legge 228/2012) devono - tra le altre condizioni - perfezionare la decorrenza del trattamento pensionistico (cioè compresa la finestra mobile) entro il 6.1.2015. Nel caso del lettore - seppure di poco - ciò non sembra possa aver luogo: i 40 anni di contributi dovrebbero essere raggiunti entro il 31 Ottobre 2013 (la finestra mobile è infatti pari a 14 mensilità per i quarantisti).
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Lavoratori Salvaguardati, in 600 attendono la conferma dall'Inps
Venerdì, 07 Giugno 2013Ho firmato un accordo tra sindacati e confindustria con incentivo all'esodo il 30/12/2010 (anche fine lavoro) e con aggiunta di 4 mesi di preavviso la mia mobilità ordinaria è partita l' 08/05/2011 maturavo i requisiti con quota 97 (61 anni di età + 38emezzo di versamenti) a marzo 2014 e la pensione ad aprile 2015 con questo sistema sono rimasto fuori dalla salvaguardia, e tutti patronati ed INPS mi dicono che sicuramente troveranno delle soluzioni per i casi come il mio, in effetti ho letto su internet che c'è una circolare dell'INPS la n. 76 dell'08/05/2013 la quale ad un certo punto dice che i circa 600 casi, che maturano i requisiti oltre la fruizione della mobilità ordinaria (nel mio caso 2 mesi prma), saranno oggetto di un prolungamento della mobilità fino a rientrare nella salvaguardia, ma come funziona e cosa fare per entrarci nessuno è stato in grado di spiegarmelo, e con il fatto che sono in mobilità fino a maggio del 2014 mi dicono qualcosa succederà, insomma sono sempre nella più totale incertezza. Rossano da Mentana
La posizione dei patronati e dell'Inps è corretta. Nella circolare Inps numero 76/2013 si è infatti stabilito che i lavoratori in mobilità ordinaria che per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita istat si troverebbero esclusi dalla salvaguardia, potranno mantenere comunque le previgenti regole di pensionamento. I circa 600 interessati saranno posti a carico del Fondo di Solidarietà per l'Occupazione e la Formazione. Ritengo che la procedura sia interna all'inps e che pertanto non siano richiesti particolari adempimenti da parte dei beneficiari. A conferma l'inps ha infatti comunicato, con la stessa circolare, che gli interessati riceveranno lettera di certificazione di accesso in regime di salvaguardia.
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