
Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Sì alla totalizzazione se il lavoratore ha raggiunto i 65 anni di età o 40 di contributi
Mercoledì, 05 Giugno 2013Sono nato nel gennaio 1947 e ho svolto lavoro dipendente dal luglio 1963 al 31 dicembre 1989 per un totale di 944 settimane. Dal 10 aprile 1996 a tutt'oggi sono iscritto alla gestione separata. Chiedo quando potrò andare in pensione e se posso ricorrere alla totalizzazione. Roberto da Varese
La risposta è positiva in quanto il lettore è in possesso dell'età di 65 anni e del minimo è contributivo di 20 anni. Non possono però formare oggetto di totalizzazione i periodi assicurativi coincidenti. L'altra possibilità, alternativa, per la totalizzazione dei periodi contributivi è quella consistente nel poter far valere almeno 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età (40 e 3 mesi dal 2013 per effetto della stima di vita).
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Esodati, ecco i lavoratori che beneficiano della terza estensione
Mercoledì, 05 Giugno 2013Sono nata nel Dicembre 1955 e tramite i contributi volontari – chiesti nel 2011 – ho raggiunto 2080 settimane nel marzo 2013. Ho presentato istanza alla DTL ma mi è stata rigettata in quanto ho lavorato con contratti a tempo determinato nel periodo 2011-2012. Ora con il terzo decreto cosa mi cambia? Luisa da Roma
La lettrice avrebbe maturato il diritto a pensione nel Marzo 2013 con decorrenza prevista da Giugno 2014. Alla luce delle ultime novità, se ha lavorato dopo il conseguimento dell'autorizzazione ai volontari percependo – per tali attività - redditi inferiori a 7.500 euro annui risulta in possesso dei requisiti per essere ammessa alla terza salvaguardia (Dm 22 Aprile 2013). Dovrà presentare istanza di accesso all'Inps entro il 25 Settembre.
Sono nato il 26/05/53.in mobilita in deroga dal 2009 a seguito di licenziamento collettivo (11 addetti) per chiusura azienda datata ottobre 2008. al 15/02/2013 ho maturato 41 anni di contribuzione. INPS finora mi ha puntualmente escluso dalla lista dei salvaguardati, posso sperare alla luce del 3 decreto di essere inserito in tale lista? in caso affermativo quando dovrei andare in pensione?oppure devo aspettare la pensione anticipata? a che data ? Gavino da Cagliari
Sulla terza salvaguardia si ricorda che si attendono istruzioni Inps nei prossimi giorni. Tuttavia si ritiene che la risposta al quesito del lettore sia positiva. Il terzo provvedimento ha interessato infatti anche i lavoratori in mobilità in deroga.
Nello specifico l'articolo 1, comma 231, lettera a) della legge 228/2012 (e l'articolo 2 del Dm 22 Aprile 2013) ha esteso la salvaguardia ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014. Si ricorda che entro il 25 Settembre il lettore dovrà presentare istanza di accesso alla DTL. Se confermata la salvaguardia, la pensione decorrerà dal mese di Aprile 2013 avendo il lettore perfezionato il diritto a pensione nel febbraio 2012 (dentro la mobilità in deroga).
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Pensioni, le vecchie regole si applicano se i requisiti sono stati raggiunti entro il 2011
Lunedì, 03 Giugno 2013Sono nato il 3 luglio del 1954, lavoro dal 1969 e attualmente mi ritrovo con 594 settimane di contributi maturati nell'industria, 17 anni da commerciante (lavoro autonomo), 12 anni nell'agricoltura con 156 giornate annue. Posso chiedete la pensione anticipata? E fra quanto tempo? Gennaro da Aversa
Dai da forniti dal lettore, sembrerebbe che lo stesso abbia superato i 40 anni di contributi anche se non è noto a quale data ciò sia avvenuto. Se il requisito risultasse soddisfatto entro il 31 dicembre 2011, l'accesso al pensionamento sarebbe possibile una volta trascorsi 18 mesi dalla maturazione del requisito contributivo. Infatti, a causa della presenza dei contributi da commerciante, nonché di quelli agricoli, se in qualità di coltivatore diretto, colono o mezzadro, il differimento è quello vigente in tali gestioni previdenziali. Qualora alla fine del 2011 il requisito contributivo non risultasse soddisfatto, l'accesso al pensionamento anticipato sarebbe influenzato dai nuovi requisiti previsti dalla riforma Monti-Fornero: 42 anni e cinque mesi nel 2013, che crescono a 42 anni e sei mesi per il 2014 e il 2015. Dal 2016 tale requisito contributivo risulterà influenzato ulteriormente dai futuri adeguamenti legati alla speranza di vita. Da tale data dovrebbero essere necessari 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva.
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L'amministratore di Srl e' tenuto all'iscrizione alla gestione separata
Lunedì, 03 Giugno 2013Un pensionato Inps può essere amministratore a titolo gratuito in una Srl? L'Inps può rivendicare ulteriori oneri a carico o compromettere la pensione in essere? Claudio
In linea generale non vige alcun divieto di svolgere attività di amministratore di una Srl a titolo gratuito. In un caso come quello prospettato deve ritenersi che l'amministratore sia tenuto a iscriversi alla gestione separata Inps di cui alla legge 335/1995, sebbene egli non percepisca alcun compenso per l'attività prestata. Tuttavia, costui non deve versare alcun contributo a tale gestione, sino a che tale attività venga resa a titolo non oneroso. Inoltre, in assenza di un compenso lo svolgimento di tale attività non produce riflessi sul trattamento pensionistico che l'amministratore già percepisce.
L'obbligo di contribuzione alla gestione separata Inps sorgerà nel momento in cui l'attività di amministratore dovesse cessare di essere svolta a titolo gratuito, nel qual caso si dovrà tenere conto della contemporanea iscrizione del soggetto a un'altra forma pensionistica, ai fini della determinazione dell'aliquota da applicare al compenso percepito.
Infatti, i contributi dovuti dovranno essere determinati applicando l'aliquota specificatamente prevista per coloro che risultino titolari di pensione o siano assicurati con altre forme pensionistiche obbligatorie.
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Opzione donna solo su pensioni con decorrenza entro il 2015
Domenica, 02 Giugno 2013A luglio di quest'anno avrò 57 anni e 3 mesi di età e 36 anni e sette mesi di contributi. Vorrei aderire all'opzione donna per il pensionamento. La domanda di pensione va fatta al momento della maturazione dei requisiti o posso aspettare per il 31 dicembre 2014 per poi accedere alla pensione dal 1° gennaio 2016? Carla
Pur potendo attendere si consiglia di fare domanda di pensione una volta raggiunti i requisiti. Fra l'altro, l'Inps, con circolare 35/2012, ha precisato che la decorrenza della pensione deve collocarsi entro il 31 dicembre 2015. In particolare, è stato specificato che le lavoratrici che in via sperimentale possono optare, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n, 243, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, si vedono attribuire questa chance a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015. Per quanto riguarda il calcolo, esso sarà fatto con il sistema contributivo, sicuramente meno vantaggioso rispetto al retributivo.
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