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Rossini V - Results from #280

 

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Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Previdenza

Dopo i 62 anni il ritiro e' senza penalizzazioni

Domenica, 02 Giugno 2013

Sono nato il 3 ottobre 1956 e ho iniziato a lavorare nell'ottobre 1976. Gradirei sapere qual è, per me, la prima data utile per ricevere la pensione con penalizzazione (riduzione dell'assegno). Francesco 

Il lettore non riuscirà a perfezionare il diritto alla pensione anticipata entro il 2015, motivo per cui dovrà sottostare ai futuri adeguamenti legati alla speranza di vita (quelli del triennio 2016/2018 nonché del biennio 2019/2020). Secondo le stime, l'accesso avverrà al compimento di 43 anni e due mesi di contributi, che si verificherà- sulla base dei dati forniti- entro novembre 2019, con un'età anagrafica di 63 anni. La pensione non subirà alcuna penalizzazione, andando in pensione con un'età superiore a 62 anni.


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Previdenza

Esodati, il terzo decreto estende la salvaguardia

Sabato, 01 Giugno 2013

Ho iniziato a lavorare dal 01/04/1975 e sono stata licenziata il 18/12/2008, con la procedura della legge 23 luglio 1991 nr. 223 artt. 4 24. Sono stata iscritta nelle liste della mobilità che ho percepito per 3 anni dal 25/04/2009 (mancato preavviso) e in mobilità in deroga da aprile 14/04/2012 fino dicembre dell'anno stesso. Non sono riuscita a trovare un lavoro dal giorno del licenziamento ad oggi. Sono in possesso dei requisiti rientrare nella lista dei salvaguardati? Antonina

La risposta è negativa. L'articolo 1, comma 231, lettera a) della legge 228/2012 ha esteso la salvaguardia ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 con perfezionamento dei requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014. Nel caso di specie il diritto a pensione non viene perfezionato nei termini indicati dal predetto articolo e dunque non è possibile accedere alla salvaguardia.

Disoccupato dal 31/12/2010 ho inoltrato domanda di pensione che risulta giacente in attesa del terzo decreto di salvaguardia. Avevo inoltrato la domanda tramite il dipartimento del lavoro di milano in base al primo decreto perché cessato ai sensi dell'art. 411 cpc e la domanda fu respinta perché avevo lavorato con contratto a termine per 17 settimane appunto fino al 31/12/2012. Dovrò inoltrare nuovamente la domanda corredata di tutta la documentazione al dtl? Piero

Si ritiene che sia utile presentare nuovamente l'istanza alla DTL competente secondo quanto stabilito dal recente decreto.

Sono nato il 15 aprile del 1953.Sono un ex INPDAP. Alla data del 20.05.2013 ho maturato contributi per 35 anni 4 mesi e 15 giorni. Pur avendo chiesto all'INPS non riesco ad avere risposta al mio quesito. La mia mobilità è cessata il 8 gennaio del 2010. Successivamente avendo a tale data 34 anni 7 mesi e 15 gg. di contributi versati ho fatto domanda di contribuzione volontaria per raggiungere i 35 anni di contributi. La domanda è stata autorizzata nel 2012 con decorrenza dal 9 maggio 2011. Purtroppo avendo la legge 22 dicembre 2011 n. 214 previsto la salvaguardia per coloro che avevano la domanda autorizzata (antecedente al 4 dicembre 2011) mi sono sentito sicuro e non non ho versato alcunché, salvo cominciare a versare nel 2012 ma per il 2012. A luglio2012 hanno cambiato la norma aggiungendo "almeno un contributo accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011. Ora la domanda la legge 214 originariamente parla solo di autorizzazione alla contribuzione volontaria, solo successivamente per diminuire il numero degli aventi diritto hanno inserito dei paletti quale il contributo accreditato od accreditabile ed quindi sono fuori. Ma è giusta questa interpretazione quando la legge originariamente non prevedeva il paletto del contributo versato. Paolo

Il lettore ha ragione. La condizione della presenza di almeno un contributo accreditato o accreditabile al 6 Dicembre 2011 è stata effettivamente apposta "occultamente" con il Decreto Ministeriale del 1° giugno 2012 ed è rimasta immutata anche nei successivi 2 decreti attuativi. 


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Previdenza

Esodati, i criteri per rientrare nella salvaguardia

Giovedì, 30 Maggio 2013

Sono nata il 10 settembre 1955. Ho iniziato a lavorare nel 1970; dal 2003 al 2005 sono stata messa in mobilità, e dal 2007 verso i contributi volontari. A fine giugno 2013 (con pagamento a settembre 2013) raggiungo 40 anni di contributi. Volevo sapere se, e quando, posso fare la domanda di pensione, se rientro nei salvaguardati esodati dalla legge Fornero e, eventualmente, quando mi daranno la pensione. Preciso che ho già versato circa 30mila euro. Cassandra da Monza

Il Dm 8 ottobre 2012 ha aumentato il contingente dei salvaguardati autorizzati alla prosecuzione volonta­ria: agli iniziali 10.250 soggetti ne sono stati aggiunti altri 7.400. La salvaguardia si applica nei confronti dei lavoratori au­torizzati prima del 4 dicembre 2011, non rioccupati dopo l'autorizzazione, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile entro il 6 dicembre 2011, e de­correnza della pensione entro il 6 gennaio 2015. Nei con­fronti di questi lavoratori continua a trovare applicazio­ne la finestra mobile di 12 mesi oltre l'ulteriore differi­mento di due mesi previsti dal Dl 138/2011. Per tale fattis­pecie non trova applicazione l'adeguamento legato alla speranza di vita, come precisato dall'Inps con il messag­gio 20600 del 13 dicembre 2012. L'accesso al pensionamento della lettrice, sulla base dei dati forniti, avverrà a settembre 2014, fermo restando che i contributi potranno essere interrotti una volta rag­giunti i 40 anni di contributi. L'Inps ha stabilito che il criterio ordinatorio del monitoraggio della disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro (messaggio 4678/2013).


 

Sono stato posto in mobilità ai sensi della legge 223/91 con procedura attivata con accordo sindacale del 20 aprile 2010 riduzione del personale. A seguito di ciò sono stato licenziato nel giugno 2010. La mia mobilità iniziata a settembre 2010 a causa dei tre mesi di mancato preavviso , avrà termine a settembre 2013. Maturerò 40 anni nell' agosto 2013; sono nato IL 24 febbraio 1956. Ho ricevuto la prima lettera di possibile beneficiario della salvaguardia il 30 luglio 2012, e poi in data 01 febbraio 2013 la seconda lettera con oggetto diritto a pensione da mobilità, in cui mi si diceva che dai loro archivi rientro nella categoria beneficiario della salvaguardia in quanto collocato in mobilità sulla base di accordi sindacali antecedenti il 4 dicembre 2011, cessato dall'attività lavorativa entro il 4 dicembre 2011 e che perfeziono i requisiti per il pensionamento secondo le disposizioni vigenti prima del 6 dicembre 2011, entro il periodo di fruizione della mobilità. Provvederemo successivamente ad informarla in merito alla decorrenza ecc ecc. Mi ritenevo abbastanza tranquillo, fino a quando in questi giorni leggo articoli che parlano che i requisiti debbano permanere anche durante il periodo della finestra mobile (novembre 2014) la mia mobilità termina in settembre 2013 e quindi come devo interpretare questi articoli ?, la mia salvaguardia è persa?. Vi chiedo inoltre sulla possibilità che ho letto in un articolo di chiedere la proroga della mobilita' sino all'apertura della finestra mobile Stefano

Nel messaggio Inps 6645/2013 si specifica che la permanenza dei requisiti durante l'intero periodo della "finestra mobile" si riferisce alla condizione della mancanza di rioccupazione (richiesta solo per i lavoratori "cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo" e per i lavoratori autorizzati ai volontari dai primi due decreti di salvaguardia); è tale condizione che deve permanere sino alla decorrenza della prestazione pensionistica. Si ritiene pertanto che la disposizione in esame non interessi il lettore. Questi, pertanto, avendo raggiunto i requisiti utili per la pensione entro la fine dell'indennità di mobilità, nonché la lettera inps di conferma di salvaguardia, accederà alla prestazione pensionistica al termine della finestra mobile. Quanto al secondo quesito si è già ampiamente discusso in questo articolo a cui si rimanda.


 Sono un portiere di condominio di 52 annidi età, con 36 anni di contributi. Il datore di lavoro mi vuole cambiare il contratto, da full a part time: cosa mi cambia a livello di pensione, alla luce della riforma Fornero? Franco

Il lettore raggiungerà il diritto a pensione anticipata tra sette anni circa.  Avendo 36 anni di contributi, dovrebbe rientrare in un sistema di calcolo retributivo fino al 2011 e contributi­vo per i periodi successivi. La modifica del rapporto di lavoro comporterà un minore versamento di contributi e una contestuale riduzione della quota contributiva (quota C) abbassando l'importo della rendita pensioni­stica che, a legislazione invariata, subirà il taglio legato all'età dell'interessato, avendo meno di 62 anni all'atto della cessazione. I periodi lavorati part time sono consi­derati al pari di quelli lavorati a tempo pieno ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione.


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Previdenza

Esodati, nuove speranze dalla riforma pensioni targata giovannini

Mercoledì, 29 Maggio 2013

Mia mamma nata ad agosto nel 1952 , ha scelto di andare via da poste italianea novembre 2010; accettando un incentivo che le avrebbe permesso di arrivare ad agosto 2013 per poi percepire la tanto sospirata ormai pensione a settembre di questo anno. Qualche giorno fa ha ricevuto la seconda lettera inps alla quale si fa riferimento ad una terza . La domanda è: percepire la pensione ad settembre così come ai tempi della firma Diego

La risposta è positiva. I provvedimenti di salvaguardia varati consentono – tra l'altro – ai lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo di andare in pensione con le vecchie regole a condizione che la finestra di pensionamento si apra entro il 6.12.2013 (ora 6.1.2015). Per il primo contingente di lavoratori (65mila) l'inps sta inviando le lettere di certificazione della salvaguardia. La prossima comunicazione conterrà la data di decorrenza della pensione che dovrebbe essere – dai dati forniti – settembre 2013.

La clausola della mancata rioccupazione - sono nata 28 08 1957 ho iniziato a lavorare nel 1972 l azienda ci ha licenziato tutti ad aprile 2008. Ho fatto 3 anni di mobilità. nel 2009 ho avuto l'autorizzazione per pagare i contributi volontari.fine 2010 mentre ero in mobilità mi ha chiamato un azienda a lavorare un mese e mezzo a fine 2010 e un mese e mezzo inizio 2011.finito mobilità luglio 2011 e iniziato a pagare i volontari .primo versamento fatto 2 dicembre 2011 .a ottobre 2012 ho maturato 40 anni-dovevo essere salvaguardata e con un anno di finestra fine 2013 dovevo andare in pensione con le vecchie regole.ma non mi sanno dire se è cosi perchè ho lavorato,ma quando ho lavorato ero in mobilità e non ti puoi rifiutare.mi sembra questo non sia corretto .gradirei un vostro parere grazie -

Si ritiene che il vincolo della mancanza di rioccupazione non sia richiesto per i lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera a) del Dl 201/2011 convertito con legge 214/2011: questa condizione non esiste infatti nè nel relativo decreto attuativo (Dm 1° giugno 2012) né nel messaggio inps 13343/2012.

Si fa presente, nel caso di specie, che i requisiti per la pensione non vengono però raggiunti entro la fruizione dell'indennità di mobilità (come richiesto dall'articolo citato), bensì a seguito dell'integrazione ottenuta con la prosecuzione volontaria della contribuzione. Ciò potrebbe significare che la fattispecie che regola il caso della lettrice sia quella contenuta nella terza salvaguardia (articolo 1, comma 231, lettera d) della legge 228/2012). La lettera citato salvaguarda infatti i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario con perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro 06.01.2015. 

L'esodata attende la riforma Giovannini - sono nata il 7/2/54, ho lavorato come impiegata nel privato sino al 7/7/2009 data in cui sono andata in mobilità ordinaria per 4 anni, mobilità che andrà a scadere il 6/7/2013. A maggio 2013 maturo 35 di contributi. Da quello che ho capito non rientro in alcuna salvaguardia. Se non scelgo l'opzione donna (35+57 di età) quando andrò in pensione?,

Si conferma, secondo la legislazione vigente, l'impossibilità di entrare nel contingente dei "salvaguardati". La lettrice può in cambio usufruire dell'opzione donna con il raggiungimento di 57 anni di età e 35 di contributi come di recente ribadito nel messaggio inps 219/2013. In tal caso la prima finestra di uscita sarà giugno 2014 per effetto di 12 mensilità di finestra mobile. In caso contrario potrà andare in pensione di vecchiaia nel 2021 con il perfezionamento di 67 anni di età anagrafica.

Ricordo tuttavia che il governo dovrebbe varare la tanto attesa modifica sulle pensioni  entro quest'anno: la riforma, secondo le indiscrezioni disponibili, consentirebbe alla lettrice di anticipare l'uscita di vecchiaia a 62 anni di età con una penalizzazione (oggi ancora non quantificabile).


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Previdenza

Assegni al nucleo familiare, il modello per il coniuge dell'avente diritto

Martedì, 28 Maggio 2013

Volevo sapere se è possibile che il coniuge separato può chiedere gli Anf (assegni per il nucleo familiare) al datore di lavoro dell'altro coniuge. Se sì come può il datore di lavoro fare un cedolino solo per gli Anf a un soggetto che non è suo dipendente? Osvaldo da Bari

L'Inps ha predisposto il modello Anf/559 Sr56, con il quale è possibile chiedere l'assegno per il nucleo familiare da parte del coniuge dell'avente diritto. Per avere diritto al pagamento, il coniuge richiedente non deve percepire a sua volta un assegno per il nucleo familiare né svolgere attività lavorativa dipendente o, essere titolare di una pensione o prestazione previdenziale derivante da rapporto di lavoro dipendente. La domanda dev'essere presentata al datore di lavoro del coniuge che ha diritto alla prestazione, tranne nei casi di pagamento diretto, per i quali la domandava presentata all'Inps nella zona di residenza del coniuge che ha diritto alla prestazione. Operativamente, nel cedolino del lavoratore assicurato potrà essere inserita una voce di trattenuta del tenore «Anf pagato al coniuge» o similari, oppure saldare il "netto a pagare" con due bonifici: uno diretto al lavoratore e l'altro al coniuge.


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