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PensioniOggi.it

Rossini V - Results from #285

 

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Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Previdenza

Pensione Vecchiaia con 15 anni di contributi, i requisiti anagrafici sono quelli della Riforma Fornero

Domenica, 26 Maggio 2013

Sono nata il 25 maggio 1952 e ho lavorato fino al dicembre 1989. Da quella data mi sono fermata "a casa"  prima per accudire mia figlia e successivamente per gravi problemi di salute. Al 1990 ho versato contributi per 944 settimane (circa 18 anni e mezzo). Vorrei sapere quando potrò andare in pensione. Mi è stato detto che non ho diritto ad alcuna pensione fino a quando non compierò 65 anni. Questo non mi sembra in linea con quanto disposto dalla circolare 16 dell'Inps del 10 febbraio 2013. Carla da Bolzano

La circolare 16 del 10 febbraio 2013 consente la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia a condizione di poter far valere 15 anni di contributi (780 settimane) entro il 31 dicembre 1992. Tuttavia, i paragrafi 2 e 3 precisano che dal 1° gennaio 2013, anche nei confronti di tali lavoratori, i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema misto sono quelli previsti dalla riforma Monti-Fornero e devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita (+ 3 mesi). Ne deriva che non saranno comunque sufficienti 65 anni. Il futuro adeguamento scatterà dal 1° gennaio 2016. Dai dati forniti, qualora la lettrice possa far valere esclusivamente contribuzione da lavoro dipendenti nel settore privato, l'accesso avverrà tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018. La lettrice non può invocare alcun diritto acquisito fintantoché non li avrà perfezionati.


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Previdenza

Esodati, attesa per il terzo decreto di sostegno al reddito

Domenica, 26 Maggio 2013

Sono titolare di assegno di sostegno al reddito sotto forma di pensione INPS Cat. VO/COOP (bancario BCC) con inizio 01.06.2009, scadenza 01.06.2013, accesso originario alla pensione 01.07.2013. In data 26.04.2013 ho ricevuto dall'INPS la comunicazione "...con riferimento alla comunicazione che Le abbiamo inviato il giorno 01/02/2013, La informiamo che potrà accedere alla pensione a decorrere dal 01/12/2013." Ho rivolto un quesito on line all'INPS in cui chiedevo come avrei potuto campare e mantenere la famiglia da luglio a dicembre. L'INPS mi ha risposto così: "...Gentile utente, con riferimento alla sua richiesta Le comunichiamo quanto segue:  in riferimento a quanto richiesto, siamo purtroppo ancora in attesa di conoscere le ultime indicazioni del decreto che risulta in via di pubblicazione per capire se verrà, come aupicato, prorogato il pagamento dell'assegno straordinario che sta percependo. " Secondo Voi cosa devo fare adesso? Scusate l'ignoranza ma devo proprio rimanere nell'incertezza se da luglio in avanti avrò un reddito o meno? Devo andare in banca a chiedere un prestito? Michele da Cherasco

L'attuazione dell'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010, di cui si è già ampiamente discusso, è demandata al governo che annualmente stanzia i fondi necessari per coprire il periodo di slittamento della decorrenza della prestazione pensionistica ai lavoratori destinatari del beneficio. Ad oggi sono stati pubblicati due decreti a copertura dei lavoratori con apertura della finestra originaria (cioè con regole vigenti prima dello slittamento disposto con il Dl 78/2010) entro il 31.12.2012. Si tratta del Dm numero 63655 del 5 Gennaio 2012 e del Dm numero 68225 del 2 Ottobre 2012.  Si attende dunque la pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro di un terzo decreto per l'anno 2013. Tale decreto potrà coprire lo slittamento pari a 5 mensilità del lettore: la finestra originaria si sarebbe infatti aperta nel Luglio 2013 mentre, per effetto del Dl 78/2010, percepirà il primo rateo solo dal 1° Dicembre 2013. 


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Previdenza

Pensioni, con la maternità facoltativa può scattare la penalizzazione

Domenica, 26 Maggio 2013

Sono nata a ottobre 1957 e sono dipendente di un'azienda privata. A settembre 2013, all'età di quasi 56 anni, potrei conseguire il diritto alla pensione anticipata con 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva. In tale periodo, però, sono compresi due periodi di astensione facoltativa (paria 15 settimane), quattro settimane di Cig non agricola, e 32 settimane di maggiorazione per invalidità superiore al 74 per cento. L'Inps, con il messaggio 219 del 4 gennaio 2013, al punto 5, precisa che non verrà applicata la penale per chi raggiunge i requisiti entro il 31 dicembre 2017, ma per le anzianità contributive esclusivamente da effettivo lavoro, maternità obbligatoria eccetera. Non è chiaro, però, se è possibile neutralizzare i periodi di maternità facoltativa e, nel mio caso, anche la maggiorazione per invalidità continuando a lavorare per il numero delle settimane utili (circa un anno) per poter conseguire la pensione anticipata senza la riduzione percentuale.

Per non cadere nella rete della penalizzazione, si ritiene che non vadano considerati i periodi di ma­ternità facoltativa. Va evidenziato infatti che l'articolo 6, comma 2-quater, del "Milleproroghe" stabilisce che la penalizzazione prevista quando il lavoratore e la lavoratrice accedono alla pensione anticipata a un'età inferiore ai 62 anni non scatta limitatamente ai soggetti che maturano il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017. Vi è, però, la seguente condizione: l'anzianità contributiva citata deve derivare esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia, e di cassa integrazione guadagni ordinaria. A questi fini, quindi, non vengono considerati i periodi di cassa integrazione straordinaria, i contributi volontari, quelli per il riscatto del corso legale di laurea e i contributi figurativi per disoccupazione indennizzata.


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Previdenza

Lavoro intermittente, le regole per i pubblici servizi

Domenica, 26 Maggio 2013

L'articolo 34 del Dlgs 276/2003 - come modificato dall'articolo 1, comma 21, della legge 92/2012 - prevede l'utilizzo dei contratto di lavoro intermittente per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente. L'elenco delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'articolo 1 del regio decreto legge 15 marzo 1923, n.692, prevede al punto 5: «Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze--tetto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell'ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'articolo 6 del regolamento 10 settembre 1923, n.1955". Per «personale di servizio» negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, quali qualifiche posso far rientrare? Ad esempio, aiuto cucina, addetto alle pulizie, banconiere di bar? Arturo 

Si ricorda che a partire dal 18 luglio 2012 il contratto di lavoro intermittente può essere concluso:

1) in relazione alle esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro;

2) in ogni, caso con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il 25° annodi età (ossia fino a 24 anni e 364 giorni);

3) in assenza di una specifica disciplina contrattuale, nelle attività discontinue elencate nella tabella delle attività contenuta nel Rd 2657/1923.

È quindi opportuno verificare prima che cosa prevede il Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) applicato, quindi (alternativamente) fare riferimento all'età dei singoli lavoratori e, da ultimo, verificare l'elenco delle attività individuate dal Regio Decreto del 1923 . Al punto 5 del suddetto elenco sono indicati «camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere...». Tale ipotesi, che include l'aiuto cucina, pare possa riguardare in via analogica il banconiere di bar; viceversa, più incerta appare la praticabilità del contratto richiamato nei confronti di colui che sia addetto esclusivamente alle pulizie, in assenza di attività (almeno) accessorie che consentano di farlo rientrare nella più ampia tipologia delle mansioni specifiche esercitabili nei pubblici esercizi. In alternativa è possibile fare ricorso a una serie di tipologia di rapporti: dal lavoro accessorio occasionale (pagamento tramite voucher nei limiti reddituali previsti, al contratto a termine, dal part time (anche a tempo determinato) fino alla somministrazione di lavoro tramite un'agenzia autorizzata.


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Previdenza

Pensione anticipata, queste le penalizzazioni

Domenica, 26 Maggio 2013

Nato 17 marzo 1961, e attualmente impiegato nel settore privato, al 31 gennaio 2013 ho maturato 2086 settimane di contributi, di cui 888 settimane per esposizione all'amianto, ridotte a 444, come da disposizioni di legge. Con la riforma delle pensioni, qual è la prima data utile per andare in pensione e in che misura la stessa sarà penalizzata? Franco da Roma

Secondo i dati forniti dal lettore, avendo raggiun­to 40 anni (pari a 2080 settimane) di contributi al 31 dicembre 2012, egli potrà andare in pensione nel 2015, quando saranno necessari 42 anni e 6 mesi di contributi. Per coloro che accedano a pensione anticipata a un'età inferiore a 62 anni, è prevista l'applicazione di una ridu­zione percentuale del trattamento pensionistico. Tale riduzione è pari all'1% per ciascun anno mancante ai 62, qualora si acceda al pensionamento all'età di 60 o 61 anni, e sale al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo per chi acceda al pensionamento con un'età inferiore a 60 anni. La riduzione si applica sulla solo sulla quota di pensio­ne relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011.


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