
Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Pensione a 64 anni per chi ha maturato quota 96 entro il 31 Dicembre 2012
Venerdì, 01 Marzo 2013Salve, volevo sapere se posso andare in pensione a 64 anni. Sono un lavoratore dipendente telecom nato nel Dicembre 1952 con 36 anni di contributi raggiunti a Maggio dello scorso anno. Prima della manovra sarei potuto andare in pensione nel 2012 con finestra nel 2013 ma oggi non ho piu' alcuna certezza. Al patronato mi hanno detto che la manovra monti mi ha concesso la possibilità di andare in pensione a 64 anni. E' vero? Federico
La risposta è positiva. Ricordo infatti l'introduzione del comma 15-bis all'art. 24 della legge 214/2011 che ha consentito un regime agevolato di accesso al sistema pensionistico per i lavoratori dipendenti del settore privato con pensioni liquidate a carico dell’AGO e delle forme sostitutive della medesima, in possesso di taluni precisi requisiti.
In particolare, tale regime opera nei confronti:
a) dei lavoratori dipendenti del settore privato che maturino i requisiti previsti dalla Tabella B allegata alla L. 243/2004 entro il 31 Dicembre 2012.
La misura, in definitiva, richiede che i lavoratori in questione maturino "quota 96" entro il 31 Dicembre 2012; concretamente questa può essere raggiunta esclusivamente o con 35 anni di contributi e 61 anni di età oppure con 36 anni di contributi e 60 anni di età anagrafica.
b) delle lavoratrici donne dipendenti del settore privato che maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e conseguano alla stessa data un'età anagrafica di almeno 60 anni.
Il beneficio concesso è quello di ottenere la pensione al compimento di un'età anagrafica pari a 64 anni e 3 mesi per chi raggiunge questo requisito entro il 31 Dicembre 2015 e 64 anni e 7 mesi dal 1° Gennaio 2016. La misura si applica tuttavia a coloro che al 28 Dicembre 2011 si trovavano in costanza di rapporto lavorativo (Circolare Inps 35/2012). Nel suo caso può accedere a questo beneficio.
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Pensioni, il comparto sicurezza attende il regolamento di armonizzazione
Giovedì, 28 Febbraio 2013Sono un dipendente dell'arma dei carabinieri e vorrei sapere quando potrò accedere alla pensione di anzianità con la nuova normativa fornero. Sono nato nel 1956 e ho 33 anni di contributi. E' vero che devo attendere 67 anni? Francesco Colantuono da Firenze
La decorrenza della pensione risulta fissata con le vecchie decorrenze: 12 mesi dalla data di maturazione dei suddetti requisiti. Se i 40 anni sono raggiunti dall’anno 2012, ai 12 mesi per la decorrenza devono essere aggiunti 1 mese nel 2012, 2 mesi nel 2013 e 3 mesi nel 2014.
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Pensioni, i salvaguardati mantengono la finestra mobile
Giovedì, 28 Febbraio 2013Sono una ex dipendente Aeroporti di Roma licenziata il 31/05/2009, in mobilità ordinaria dall'8/2/2010 fino all'8/2/2013. sono nata il 19/08/1952 ed ho 39 anni e 6 mesi di versamenti. Ho ricevuto la 2a lettera dell'INPS in cui mi si dice che rientro nelle categoria dei lavoratori beneficiari della salvaguardia. Il mio quesito è : quando andrò in pensione? devo aspettare i famosi 13 mesi dal compimento dei 60 anni? Da Marzo 2013 non percepirò più la mobilità! Dovrò aspettare fino a Settembre 2013? Faccio notare che sono in mobilità in base ad un accordo del 23 Marzo 2009 tra Ministero e Edoardo da Vicenza
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Esodati, via il requisito di non aver lavorato dopo l'autorizzazione ai volontari
Mercoledì, 27 Febbraio 2013Sono un lavoratore autorizzato ai volontari nel 2011 che tuttavia ha prestato attività lavorativa dopo il conseguimento dell'autorizzazione e dunque sono stato escluso dalla salvaguardia. Ho letto da piu' parti che oggi a seguito della legge di stabilità potrei mantenere le vecchie regole. Quanto c'è di vero? Non ci capisco piu' nulla. Edoardo da Vicenza
Nello specifico la legge 228/2012, commi da 231 a 235, ha previsto che le disposizioni previgenti alla legge “Fornero” (D.L. 6.12.2011, n. 201 conv. in legge n. 214/2011) continuino a trovare applicazione, oltre che nei confronti dei soggetti già salvaguardati da precedenti interventi normativi, anche nei confronti dei:
a) lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità (ordinaria o in deroga) a seguito di accordi (governativi o non governativi) stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014 (comma 231, lettera a));
b) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, a condizione che perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 36° mese dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 (lettera b)):
- con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, ancorché abbiano svolto (successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011) attività lavorativa retribuita (comunque non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) entro il limite di 7.500 euro annui (punto 1);- collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011, i quali avvieranno la contribuzione volontaria al termine della fruizione della mobilità ordinaria (punto 2);
c) lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera c)), a condizione che:
- abbiano conseguito un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500. In caso di cessazione infrannuale tale importo è rapportato ai mesi lavorati (punto 1);- perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014 (punto 2);
d) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, debbano attendere il termine della fruizione stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (e cioè entro il 6 dicembre 2014) (lettera d)).
Ricordo che l'INPS provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori, potenziali nuovi salvaguardati dalla legge di stabilità, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (e cioè il 6 dicembre 2011) sulla base:
a. per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro;
b. della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l’autorizzazione ai versamenti volontari;
c. della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) (risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012).
Le modalità di attuazione di questi interventi, come detto, saranno definite con DPCM da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.
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Regime Sperimentale Donna in vigore sino al 31 Dicembre 2015
Martedì, 26 Febbraio 2013Sono una lavoratrice del settore privato che ha raggiunto 57 anni a Dicembre 2012 ed ho 35 anni di contributi. Sono stanchissima e vorrei andare in pensione con il regime sperimentale donna. Volevo sapere se questa possibilità esiste ancora e quando potrò accedervi. Grazie Laura da Modena
Il Dl 201/2011 ha mantenuto la possibilità per le donne lavoratrici di andare in pensione con 35 anni di contribuzione ed all’età di 57 anni se dipendenti e di 58 anni se autonome, con il trattamento pensionistico interamente calcolato con il sistema contributivo. Tale possibilità è consentita per coloro che maturano la decorrenza della pensione - cioè comprensiva delle finestre mobili di uscita - entro il 31 Dicembre 2015. È da tener presente che la citata anzianità contributiva può essere raggiunta anche con “riscatti”.
Ricordo che la pensione calcolata interamente con il sistema di calcolo contributivo risulta inferiore rispetto ai criteri di calcolo retributivo (che si applica in presenza di una anzianità contributiva non inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995) e misto (retributivo fino al 31 dicembre 1995 e contributivo dal 1° gennaio 1996 in poi, che si applica in presenza di una anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995). La penalizzazione della pensione a seconda dei casi può andare da un massimo del 25% fino ad un minimo del 10/12%.
Il pensionamento in questione risulta regolato con le finestre di uscita di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per quelle autonome e risulta escluso dalla penalizzazione rispetto all’età di 62 anni introdotta per le pensioni anticipate dalla riforma Monti.
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