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Rossini V - Results from #410

 

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Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Lavoratori precoci, quando non si applica la penalizzazione

Mercoledì, 12 Dicembre 2012

Sono nato il 22 novembre 1954, al 30 settembre 2015 maturo i requisiti per la pensione anticipata ( 42 anni e 5 mesi).  il patronato a cui mi sono rivolto, mi ha detto che non ci sarà penalizzazione pur avendo alla data di uscita, meno di 62 anni, ma non mi ha saputo spiegare la motivazione. Chiedo se è così e perché.
Ringrazio per la sua consueta disponibilità e competenza.  cordiali saluti Renzo

L'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012 ha precisato che qualora la contribuzione minima per la pensione anticipata sia integrata entro il 31.12.2017 esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro - includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria - la riduzione percentuale per coloro che hanno meno di 62 anni viene esclusa. Si tratta della norma che tutela in una limitata misura i cd. lavoratori precoci. E' probabile che dai calcoli del suo patronato rientri in tale fattispecie.

 


 Sono nato al 22-01-1952 ;al 31-12-2010 sono stato collocoto in mobilità dall'azienda la quale mi disse che potevo andare in pensione a gennaio 2013 sfruttando la legge del luglio 2009 riferita al coefficente 96 .  ho compiuto 60 a gennaio di quest'anno e siccome al 31-12-2012 avrò maturato 39 anni e 4 settimane ho i requisiti per poter andare in pensione con le regole indicatomi dall'azienda. Con le disposizioni sugli esodati della Fornero ,posso andare in pensione ? e se è confermato posso fare la domanda ? Stefano

L'articolo 24, comma 14, lettera a) del Dl 201/2011 attuato dal decreto interministeriale del Giugno scorso ha sancito - per i lavoratori in mobilità - la possibilità di mantenere le previgenti regole a condizione che questi lavoratori maturino i requisiti per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità e che abbiano cessato l'attività lavorativa al 4.12.2011. Nel suo caso i requisiti sono rispettati. Si consiglia pertanto di rivolgersi ad un patronato e/o alla sede Inps di zona per gli approfondimenti del caso.

 


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Esodati/Mobilita', le novità della legge di stabilita'

Lunedì, 10 Dicembre 2012

Sono nata il 24 Luglio 1953.Lavoratrice Telecom, a dicembre 2006 sono stata collocata in mobilità in base ad un accordo collettivo del 2005 con la prospettiva di maturare la pensione di vecchiaia (avendo maturato complessivamente 33 anni di contributi) al compimento del 60° anno.Ho finito la mobilità a dicembre 2010 e da allora non ho più lavorato. Ora Le chiedo,a seguito delle riforme intervenute,quando maturerò il diritto alla pensione Maria

Con specifico riguardo ai lavoratori in mobilità le norme attuali salvaguardano - e cioè consentono il mantenimento delle previgenti regole di pensionamento - i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 4.12.2011 che - tra le altre condizioni - maturano i requisiti per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità. Nel suo caso ciò non si verifica e per tale ragione si ritiene che non sia coperta dalla salvaguardia. Tuttavia un emendamento alla legge di stabilità, in corso di approvazione al Senato, potrebbe tutelare la sua posizione. L'emendamento infatti tra l'altro estenderebbe la salvaguardia ai lavoratori in mobilità che maturino i requisiti per il pensionamento in ogni caso entro il 31.12.2014. E' necessario dunque attendere l'approvazione della legge per conferma. In caso di esclusione dalla salvaguardia i requisiti per il pensionamento di vecchiaia maturerebbero nel giugno 2020 (considerando anche l'adeguamento probabile alla stima di vita).

Sono un lavoratore che ha compiuto 58 anni il 13/02/2012,attualmente in mobilita' ordinaria dal 01/01/2012 per 4 anni. Procedura avviata con  accordo collettivo sindacale per riduzione del personale del 02/05/2010  in base agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n°223.  Ho cominciato a lavorare il 16 agosto 1978 ininterrottamente fino  al 30/12/2011 + 12 mesi di militare,quindi 34 anni 4 mesi 15 gg + 4 anni di  mobilita' somma 38+61 di eta' fa quota 99.Ho presentato domanda di  salvaguardia il 26/10/2012 al DPL di Cagliari ancora non ho ricevuto risposta.La mia domanda e': rientro fra i salvaguardati e se si quando  vado in pensione? GianCarlo

L'articolo 22 comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 ha esteso la salvaguardia ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991.

In definitiva se il suo accordo è stato stipulato presso la sede di governo potrà beneficiare di questa disposizione e risultare tra i potenziali salvaguardati. In tal caso i requisiti saranno perfezionati nel maggio 2015 (raggiungimento di quota 97,3 con 61 anni e 3 mesi di età) con decorrenza dal giugno 2016.

Si ricorda tuttavia che anche qualora l'accordo non fosse stato stipulato presso la sede di governo potrebbe comunque risultare beneficiario della salvaguardia con l'approvazione della legge di stabilità. In particolare con la legge si propone di ampliare di oltre 10.000 unità la platea dei soggetti salvaguardati (c.d. esodati), prevedendo che le disposizioni previgenti alla legge “Fornero” continuino a trovare applicazione (oltre che nei confronti dei soggetti già salvaguardati da precedenti interventi normativi) anche nei confronti dei lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità (ordinaria o in deroga) a seguito di accordi (governativi o non governativi) stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014. 


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Previdenza

Esodati/Mobilita', le novità della legge di stabilita'

Domenica, 03 Febbraio 2013

Sono nata il 24 Luglio 1953.Lavoratrice Telecom, a dicembre 2006 sono stata collocata in mobilità in base ad un accordo collettivo del 2005 con la prospettiva di maturare la pensione di vecchiaia (avendo maturato complessivamente 33 anni di contributi) al compimento del 60° anno.Ho finito la mobilità a dicembre 2010 e da allora non ho più lavorato. Ora Le chiedo,a seguito delle riforme intervenute,quando maturerò il diritto alla pensione Maria

Con specifico riguardo ai lavoratori in mobilità le norme attuali salvaguardano - e cioè consentono il mantenimento delle previgenti regole di pensionamento - i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 4.12.2011 che - tra le altre condizioni - maturano i requisiti per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità. Nel suo caso ciò non si verifica e per tale ragione si ritiene che non sia coperta dalla salvaguardia. Tuttavia un emendamento alla legge di stabilità, in corso di approvazione al Senato, potrebbe tutelare la sua posizione. L'emendamento infatti tra l'altro estenderebbe la salvaguardia ai lavoratori in mobilità che maturino i requisiti per il pensionamento in ogni caso entro il 31.12.2014. E' necessario dunque attendere l'approvazione della legge per conferma. In caso di esclusione dalla salvaguardia i requisiti per il pensionamento di vecchiaia maturerebbero nel giugno 2020 (considerando anche l'adeguamento probabile alla stima di vita).

Sono un lavoratore che ha compiuto 58 anni il 13/02/2012,attualmente in mobilita' ordinaria dal 01/01/2012 per 4 anni. Procedura avviata con  accordo collettivo sindacale per riduzione del personale del 02/05/2010  in base agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n°223.  Ho cominciato a lavorare il 16 agosto 1978 ininterrottamente fino  al 30/12/2011 + 12 mesi di militare,quindi 34 anni 4 mesi 15 gg + 4 anni di  mobilita' somma 38+61 di eta' fa quota 99.Ho presentato domanda di  salvaguardia il 26/10/2012 al DPL di Cagliari ancora non ho ricevuto risposta.La mia domanda e': rientro fra i salvaguardati e se si quando  vado in pensione? GianCarlo

L'articolo 22 comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 ha esteso la salvaguardia ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991.

In definitiva se il suo accordo è stato stipulato presso la sede di governo potrà beneficiare di questa disposizione e risultare tra i potenziali salvaguardati. In tal caso i requisiti saranno perfezionati nel maggio 2015 (raggiungimento di quota 97,3 con 61 anni e 3 mesi di età) con decorrenza dal giugno 2016.

Si ricorda tuttavia che anche qualora l'accordo non fosse stato stipulato presso la sede di governo potrebbe comunque risultare beneficiario della salvaguardia con l'approvazione della legge di stabilità. In particolare con la legge si propone di ampliare di oltre 10.000 unità la platea dei soggetti salvaguardati (c.d. esodati), prevedendo che le disposizioni previgenti alla legge “Fornero” continuino a trovare applicazione (oltre che nei confronti dei soggetti già salvaguardati da precedenti interventi normativi) anche nei confronti dei lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità (ordinaria o in deroga) a seguito di accordi (governativi o non governativi) stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014. 


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Esodati, le problematiche dei lavoratori nei fondi esuberi

Sabato, 08 Dicembre 2012

Vorrei inoltre porvi alcune domande sulla situazione del mio compagno nato nel novembre 1954. Dall' 1.1.2010 è stato collocato nel fondo solidarietà credito con 1.833 settimane di anzianità lavorativa (comprensive di 12 mesi di servizio militare). Secondo la lettera di accoglimento inviata dall'INPS, la corresponsione dell'assegno straordinario cesserà il 1.1.2015 (data nella quale avrebbe maturato il requisito allora vigente di 40 anni di contributi oltre 3 mesi di finestra).
I quesiti:
-1) Dovrebbe risultare salvaguardato dal recente decreto Fornero pur non rientrando tra i 10.000 esentati dal D.L. 31.5.2010 n. 78?
-2) Rischia quindi di rimanere senza alcun reddito nei mesi intercorrenti tra la data di cessazione dell'assegno e la nuova finestra?
-3) Quale sarà la nuova decorrenza della pensione e quando dovrebbe presentare la domanda e con quali richieste di avvalimento di eventuali deroghe?
-4) Il successivo trattamento pensionistico dovrà subire, oltre all'applicazione del contributivo dall'1.1.2012, anche la penalizzazione/riduzione di circa l'1% in virtù dell'anticipo rispetto ai 62 anni di età? Lara

Con riferimento alla questione è utile fare un passo indietro. Cronologicamente:

- L'articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010 ha consentito a 10 mila lavoratori - tra cui coloro che avevano al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del citato decreto legge) la titolarità della prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore - di mantenere le finestre vigenti sino al 31.12.2010 (le cd. finestre di accesso).

- Il Messaggio Inps numero 20062/2011 ha precisato che l'ultimo lavoratore incluso nella graduatoria ha risolto il rapporto di lavoro il 30 Ottobre 2008. Pertanto non è possibile avvalersi del beneficio nel caso in questione.

- L'articolo 12, comma 5 bis del Dl 78/2010, il Decreto del Ministero del Lavoro numero 63655 del 5 Gennaio 2012 e il messaggio Inps numero 1648/2012 hanno consentito tuttavia ai lavoratori titolari di prestazione straordinaria al 31 Maggio 2010 che hanno risolto il rapporto successivamante al 30 Ottobre 2008 (e dunque a coloro che non sono rientrati nella precedente gradutoria rimanendo soggetti alle nuove regole di decorrenza cioè finestra mobile di 12 mesi dalla data di maturazione del requisito) di ottenere la proroga dell'assegno di sostegno al reddito per il periodo intercorrente tra le vecchie e le nuove finestre risultanti dall'applicazione dell'articolo 12, comma 2 del sopra citato decreto.

- La legge 111/2011 ha ulteriormente innalzato le finestre mobili per i soli lavoratori quarantisti che maturano i requisiti per la pensione dal 2012 in poi (l'innalzamento è pari ad un mese in piu' per il 2012, 2 mesi per il 2013, 3 mesi dal 2014 in poi). Per cui le finestre diventano rispettivamente di 13, 14 e 15 mesi per la generalità dei lavoratori dipendenti. Si ritiene che queste ulteriori mensilità non siano coperte dalla proroga dell'assegno di cui all'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010. 

- L'articolo 24, comma 14, lettera c) del Dl 201/2011 ha consentito il mantenimento delle previgenti regole di accesso e di decorrenza - tra l'altro - ai lavoratori titolari di prestazione straordinaria alla data del 4.12.2011 nei limiti quantitativi indicati nel decreto interministeriale del 1° Giugno 2012 (17.710 unità) che risulteranno inclusi al termine della speciale procedura di monitoraggio indicata nel comma 15 del sopra citato articolo.

- Si ritiene che il requisito contributivo di 40 anni non sia soggetto all'adeguamento della speranza di vita istat (secondo quanto vigeva al 5 Dicembre 2011 data di entrata in vigore del Dl 201/2011). L'inps non ha precisato il punto ma il ministero del lavoro nell'agosto 2012 ha supportato questo orientamento. 

In definitiva ritengo che il compagno sia in possesso dei requisiti per essere tra i salvaguardati rispetto alla Riforma Fornero. Se incluso al termine della procedura di monitoraggio viene confermata la maturazione dei 40 anni nel Settembre 2014 con decorrenza dal Gennaio del 2016 (stante una finestra mobile di 15 mesi). Nel lasso di tempo intercorrente tra le vecchie e le nuove finestre (nei limiti di quanto sopra precisato) può ottenere la proroga dell'assegno di sostegno al reddito facendone espressa richiesta nella domanda di pensione nel momento in cui questa potrà essere presentata. Si consiglia di far seguire tutta la procedura ad un patronato.

Quanto alla penalizzazione sull'accesso prima dei 62 anni ritengo che questa non sia applicabile ai lavoratori salvaguardati. L'articolo 24, comma 14, primo capoverso del Dl 201/2011 mantiene per questi la disciplina di accesso alla pensione vigente al 5 Dicembre 2011. E questa normativa non includeva le penalizzazioni indicate nell'articolo 24, comma 10 del medesimo Dl.


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Esodati, le novita' per i fondi esuberi

Venerdì, 07 Dicembre 2012

nato nel novembre 1953, dipendente MPS dal 1.4.1974, ho aggiunto ulteriori sei mesi di contributi per il riscatto del periodo di studi precedenti (sei mesi) e una ulteriore anzianità mi dovrebbe essere pervenuta per l'invalidità civile, per la quale ero titolare di ass. IO, che è di oltre il 90% per la ASL e del 67 % per l'INPS. A tale assegno ho dovuto rinunciare, non richiedendo il rinnovo, per poter accedere al fondo. Ho aderito al fondo di solidarietà a partire dal 1..4.2010. L'INPS in proposito mi scrisse allora che l'assegno sarebbe stato corrisposto fino al 1.1.2013 data dalla quale avrei percepito la pensione.
Posso sapere da voi, se possibile, in che situazione mi trovo? Carlo

Nella domanda non si specifica il maturato contributivo dunque è difficile comprendere quando si maturano i requisiti per la pensione. Ricordo tuttavia che il Dl 201/2011 e il decreto interministeriale dello scorso 1° Giugno hanno salvaguardato i lavoratori nei fondi di solidarietà di settore alla data del 4.12.2011 (articolo 24, comma 14, lettera c) del decreto). Ciò è sufficiente per dire che è potenzialmente tra coloro che possono mantenere le previgenti regole di pensionamento e di decorrenza. La conferma ufficiale di mantenere queste regole dovrà essere fornita dall'Inps in quanto esiste un vincolo numerico (65 mila soggetti). L'Inps stilerà la graduatoria sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. 


sono un lavoratore, comparto azienda privata, nato il 10/12/1949, residente a Palermo, in mobilità ordinaria a far data 1 ottobre 2010 con accordo collettivo firmato in Roma, presenti tutte le componenti previste. Dalla mia scheda INPS risulta, non avendo ricevuto lettera di salvaguardia ed avendo presentato ricorso tramite patronato, che sarei un possibile salvaguardato e che devo attendere risposta dall’Ente. Il mio quesito è il seguente: avendo raggiunto ad agosto 2012 la vecchia quota, grazie alla mia anzianità contributiva ( 2 anni ENPALS + 33 INPS) ed alla mia età anagrafica, anche se non dovessi essere inserito nelle liste di salvaguardia ( a causa della difficoltà di inserimento dei 2 anni ENPALS in periodo antecedente alla domanda di pensione, come da quesito che Le ho già posto precedentemente e della cui risposta La ringrazio, con la nascita di una problematica che ancora l’INPS non è riuscita a risolvere), posso andare in pensione al compimento dei 64 anni, cioè da dicembre 2014, come previsto dalla riforma Fornero? Sarebbero in questo modo superate, pur con un ritardo pensionistico di qualche mese, le attuali problematiche di totalizzazione ENPALS/INPS? Maurizio

Ritengo che la risposta sia negativa. Le disposizioni eccezionali di cui all'articolo 24, comma 15-bis, lettera b) del Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011 consentono ai lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’A.G.O. e alle forme sostitutive della medesima la possibilità di conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento del 64° anno di età a condizione che perfezionino quota 96 entro il 31.12.2012.

La Circolare Inps numero 35 del 14 Marzo 2012 ha tuttavia ristretto l'ambito di operatività della norma speficando che questa si applica ai lavoratori ed alle lavoratrici che al 28 dicembre 2011 svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Nel caso di specie l'uscita dal mondo del lavoro sarebbe avvenuta prima del 28 dicembre 2011 e dunque non potrebbe beneficiarne. Consiglio tuttavia di ottenere un riscontro presso l'Inps di tale interpretazione.  


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