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Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Esodati, al 6 dicembre 2011 necessario il versamento di un contributo volontario
Previdenza

Esodati, al 6 dicembre 2011 necessario il versamento di un contributo volontario

Domenica, 23 Giugno 2013

Ho 61anni compiuti a maggio; ho perso il lavoro nel 2009 per la chiusura della ditta, dopo 25 anni di contributi. Ho percepito un anno di disoccupazione e al termine ho presentato domanda per il versamento dei contributi volontari. Il 19 dicembre 2012 preparo la documentazione per la domanda di pensione e al patronato mi viene detto di ripresentarmi a marzo 2013. Il 13 marzo scorso inoltro la domanda di pensione che viene respinta perchè «non ho il versamento di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011». Inps e patronato mi dicono che nessuno poteva sapere di dover eseguire quel versamento poichè il Decreto attuativo è stato pubblicato nel giugno 2012. Non avendo provveduto al versamento, dovrò aspettare i 65anni per percepire pensione. Che cosa posso fare? Sara da Vicenza

Le risposte fornite alla lettrice dall'Inps e dal patrona­to sono corrette. L'articolo 24 del Dl 201/2011 preve­de esclusivamente la deroga in favore di quei lavo­ratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il decreto del 1° giugno 2012 stabili­sce che questi lavoratori devono avere almeno un contri­buto volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto Salva Italia (cioè il 6 Dicembre 2011), oltre a matura­re il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro ventiquattro mesi (successivi decreti hanno po­sticipato tale data al gennaio 2015). Il decreto attuativo ha posto come limite quello di aver esercitato il versa­mento per cristallizzare il diritto evitando che i lavorato­ri potessero far valere "salvaguardie" solo perché sem­plicemente autorizzati. Per tale ragione ritengo che non possa fare parte della salvaguardia. 


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Con 18 anni di contributi entro il 1995 il calcolo sarà misto
Previdenza

Con 18 anni di contributi entro il 1995 il calcolo sarà misto

Domenica, 23 Giugno 2013

Sono nato il 2 giugno 1952 e al 31 dicembre 2011 ho maturato 1.882 settimane. Attualmente continuo a lavorare nel settore industria. Vorrei sapere quando potrò andare in pensione e con quale sistema. Savino da Mantova

Il lettore ha oltre 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, motivo per cui rientra in un sistema retributivo per le anzianità contributive maturate fino al 2011. Successivamente, la riforma Fornero ha previsto che per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 2012 si applica il sistema contributivo.

Sulla base dei dati forniti, l'accesso alla pensione di vec­chiaia avverrà nel 2019 quando saranno richiesti 66 anni e 11 mesi. Naturalmente, tale età è stimata, in quanto risen­tirà degli adeguamenti legati alla speranza di vita che sa­ranno applicati per il triennio 2016/2019 poi per il bien­nio 2019/2020. 

L'accesso al pensionamento anticipato (ex 40 anni) av­verrà nel 2018 con un requisito contributivo pari a 42 an­ni e 10 mesi. Anche questo requisito risentirà degli adegua­menti legati alla speranza di vita con la medesima decor­renza di cui sopra.

Il comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto Salva Italia consente, in via eccezionale, l'accesso alla pensione anti­cipata al compimento del 64esimo anno di età nei con­fronti di quei lavoratori del settore privato che avrebbe­ro maturato la quota 96 nel 2012. Pertanto, se il lettore al 28 dicembre 2011 svolgeva attività di lavoro dipendente nel settore privato, potrà avere accesso alla pensione nel 2016, al compimento di 64 anni 3 mesi, oltre l'aumento legato alla speranza di vita del triennio 2016/2018.


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Previdenza

Esodati, la stima di vita si applica anche alla mobilità lunga

Domenica, 23 Giugno 2013

Sono un lavoratore in mobilità lunga da dicembre 2007 con requisiti pensionistici di 57 anni e almeno 35 anni di versamenti. La data stimata per la pensione è il 1° luglio 2013 (con 39 anni di lavoro). Nel 2010 sono entrato nella lista dei 10.000 lavoratori esentati dalla riforma, mantenendo i requisiti in vigore precedentemente. A febbraio l'Inps mi invia una lettera con la quale mi informa che sono salvaguardato dalla riforma; inoltre mi ribadiscono che sono esentato, (con la famosa lista dei 10.000). A maggio, l'Inps mi manda una comunicazione con la quale mi avvisa che la mia pensione è slittata di 3 mesi; ho sentito più sedi Inps per chiedere informazioni, ma le risposte sono state diverse ed evasive. Nonostante la salvaguardia, devo fare anche i 3 mesi per l'aspettativa di vita? Matteo da Firenze

L'articolo 7 del decreto interministeriale del 1° giugno 2012 stabilisce che i lavoratori salvaguardati di cui all'articolo 12, comma 5, del DI 78/2010, che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, del beneficio delle decorrenza previgenti, sono computati nel contingente numerico dei 65mila di cui all'articolo 24, comma 14, del DI 201/2011. L'Inps, con il messaggio 13343/2012, ha precisato che le 10mila unità possono avvalersi congiuntamente della deroga alla normativa in materia di finestra mobile e della salvaguardia dai nuovi requisiti di accesso alla pensione, fermo restando che anche nei confronti di questi lavoratori si applicano gli adeguamenti legati alla speranza di vita (articolo 24, comma 14, Dl 201/2011 e messaggio Inps 20600/2012). In forza di tali norme l'Inps ha applicato lo slittamento di tre mesi. In tal senso si veda anche qui. 


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Previdenza

Esodati, con la salvaguardia si mantengono le vecchie finestre mobili

Venerdì, 21 Giugno 2013

Sono nella confusione più totale per quanto riguarda la data del mio pensionamento. Sono nata il 4 luglio 1955, assunta in banca il 1 luglio 1974, sono nel fondo di solidarietà di settore dal 1 gennaio 2010 fino al 30 settembre 2014, quando avrò la tanto agognata pensione? Rosaria

Dai dati riportati la lettrice matura i 40 anni di contribuzione nel giugno 2014 in regime di salvaguardia. Pertanto, per effetto delle finestre mobili di cui al Dl 78/2010 e della legge 111/2011, la prima data di decorrenza avverrà dal 1° Ottobre 2015. Si rammenta che la lettrice potrebbe beneficiare in parte dell'assegno di sostegno al reddito per il periodo di slittamento della decorrenza dovuto al Dl 78/2010. 

Volevo piegazioni in merito alla mia situazione: 1) ho cessato dalle poste il 31.12.2010 con 39 anni e 15 giorni; 2) ho aderito alla prosecuzione volontaria ma dal 18.05.2011 al 30.04.2012 mi sono rioccupato ; 3) a giugno 2012 mi sono arrivati i bollettini per i versamenti volontari e mi sono recato all'inps di bari per chiarimenti ed eventuali pagamenti da effettuare; 4) l'inps di bari mi fa i conteggi e mi fa pagare i versamenti volontari dal 01.01.2011 al 17.05.2011 per coprire tutto l'anno 2011 arrivando al 31.12.2011 con anni di serizio 40. 5) mi hanno detto che per loro era tutto ok ed dovevo fare la domanda di pensione a novembre 2012 presso il patronato in web (fatta) un mese prima della mia finestra 01.01.2013. A maggio 2013 il sindacato mi ha fatto fare la richiesta ricongiunzione legge 29/79 ma questa richiesta a questo punto non andava fatta. Molto prima quando mi sono presentato all'inps non voglio esagerare un a decina di volte? Adesso Roma ha richiesto all'inps di bari il modello trc01/bis.Ma mi spiegate quando prenderò la mia pensione? e la mia finestra rimane sempre 01.01.2013, come mi è stato detto dall'inps? 

Non si comprende appieno il motivo della richiesta di ricongiunzione. Fermo restando che la situazione necessiterebbe di ulteriori informazioni dai dati forniti emerge che il lettore ha raggiunto i 40 anni di contribuzione entro il 31.12.2011. Ai sensi dell'articolo 24 del Dl 201/2011 il lettore potrà pertanto mantenere le previgenti regole di pensionamento. Ciò comporta che la finestra di decorrenza rimane ferma al 1° Gennaio 2013.


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Previdenza

Pensioni, dal 2013 la domanda si presenta solo in via telematica

Giovedì, 20 Giugno 2013

Salve volevo sapere se posso presentare domanda di pensione. Sono una lavoratrice precoce: ho 59 anni di età ed ho maturato 41 anni e mezzo di contributi nel giugno di quest'anno. Avrò penalizzazioni in quanto ho meno di 62 anni? Devo presentare domanda online? Quali sono le modalità tecniche? Sara

La risposta è positiva. La lettrice – avendo maturato 41 anni e 5 mesi di contributi – può accedere alla pensione anticipata. Se la contribuzione deriva da sola prestazione effettiva di lavoro (come pare di capire) l'assegno non subirà alcuna decurtazione. Quanto alle modalità presentazione della domanda si ricorda che nel corso del 2013 sono divenute operative le regole che obbligano alla presentazione telematica della domanda per una serie di prestazioni previdenzia­li ex Inpdap. Ecco la tempistica a seconda della tipologia della prestazione (Inps, gestione ex Inpdap, circ. n. 131/2012):

1)  a decorrere dal 12 gennaio 2013 opera il regime dell'invio telematico in via esclusiva per le domande di: pensione diretta di anzianità, anticipata, vecchia­ia e inabilità; ricongiunzioni ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1979 e dell'art. 1 della legge n. 45/1990; richieste di variazione della posizione assicurativa;

2) a decorrere dal 1° febbraio 2013 opera il regime dell'invio telematico in via esclusiva per le domande di: pensione di privilegio; pensione diretta ordinaria in regime internazionale; pensio­ne a carico dello Stato estero; riscatto periodi ai fini del trattamento di fine servizio (Tfs) e tratta­mento di fine rapporto (Tfr) per gli iscritti alla gestione ex Inadel (dipendenti degli Enti locali e del Servizio sanitario nazionale);

3) a decorrere dal 4 marzo 2013 opera il regi­me dell'invio telematico in via esclusiva per le domande di: a) ricongiunzione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 29/1979; della legge n. 323/1934 e degli artt. 113 e 115 del Dpr n. 1092/1973; b) costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge n. 322/1958 (esclusivamente per gli iscritti alla Cassa Stato cessati dal servizio senza dirit­to a pensione in data anteriore al 31 luglio 2010); c) liquidazione dell'indennità una tantum ai sensi dell'art. 42 del Dpr n. 1092/1973; d) variazione individuale per l'Anf.

La presentazione delle domande di pensione può avvenire due-tre mesi prima dell'apertura della finestra e può essere effettuata attraverso uno dei seguenti canali: web servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale dell'Istituto; Contact center integrato; Patronati.


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