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Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Pensione di vecchiaia piu' lontana per le lavoratrici del settore privato
Previdenza

Pensione di vecchiaia piu' lontana per le lavoratrici del settore privato

Venerdì, 28 Giugno 2013

buongiorno, mi chiamo Mario e sono in mobilita da maggio 9/ 2012 e ho fatto 41anni e 2mesi di contributi a maggio 2013 la mia ex ditta a fatto accordi per la mobilita entro il 31/12/2011 ed Io sono stato licenziato il 17 febbraio 2012 posso essere fra i 55000 e quando dovrei andare in pensione? Mario

Se gli accordi in questione sono stati siglati presso la sede governativa (es. Ministero del Lavoro) il lettore rispetta i paletti per partecipare alla salvaguardia dei 55mila ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012. Se gli accordi sono stati siglati al di fuori della sede di governo il lettore potrà partecipare alla terza salvaguardia (articolo 1, comma 231, lettera a) della legge 228/2012). In entrambi i casi, avendo maturato i 40 anni di contributi durante la mobilità, nel marzo 2012, la pensione decorrerà da Maggio 2013.

 


 

Sono un'esodata che percepisco l'assegno del fondo di solidarieta' dal 1.1.2011 n. settimane di contribuzione 1871 alla data di risoluzione del rapporto di lavoro , 22.11.2014 data fino alla quale devono essere versati i contributi figurativi (203 settimane versate dal datore di lavoro) tipo pensione vecchiaia (nata il 21.11.1954),decorrenza pensione 1.12.2015 data di fine erogazione assegno 30.11.2015 questa la situazione prima della riforma Fornero ora ,anche se mancano circa due anni alla fine dell'erogazione dell'assegno, vorrei chiedere cosa e' cambiato per me a tutt'oggi e quali prospettive mi attendono, ho ricevuto due lettere dall'Inps e sto aspettando la terza che avverra' un po' prima della data di pensionamento con le quali mi si pone sotto l'ala della salvaguardia, io non mi sto preoccupando piu' di tanto e' inutile fasciarsi la testa , ma ogni tanto ci penso e non vedo un futuro roseo gentimente potreste darmi ulteriori notizie Paola

Si ribadisce prima di tutto che la lettrice è destinataria della salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 14 lettera c) del Dl 201/2011 convertito con legge 214/2011 (ha avuto del resto anche conferma dall'Inps). E ciò le consentirà di fruire della disciplina di pensionamento e di decorrenze vigente al 6 Dicembre 2011.

In base a tale normativa però, come del resto confermato dal recente messaggio Inps numero 20600/2012, il requisito dei 60 anni utile per l'accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici donne del settore privato aumenterà gradualmente per effetto della stima di vita (articolo 12, Dl 78/2010) e dell'innalzamento graduale dell'età pensionabile per le lavoratrici in questione come disposto dall'articolo 18, comma 1 della legge 111/2011).

Nello specifico dal 1° Gennaio 2013 la pensione di vecchiaia si perfeziona con 60 anni e 3 mesi, dal 1° Gennaio 2014 con 60 anni e 4 mesi, dal 1° Gennaio 2015 con 60 anni e 6 mesi. Ciò detto si ritiene che, nel caso di specie, il requisito a pensione si perfezioni nel Maggio 2015 con decorrenza dal 1° Giugno dell'anno successivo.


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Previdenza

Esodati, attesa per gli ultimi chiarimenti Inps

Mercoledì, 26 Giugno 2013

Sono nato a Latina il 27/06/1962. Questa è la mia storia lavorativa: -Data inizio lavoro (versamento contributi lavorativi): 01/10/1978 -Riconosciuta l'esposizione all'amianto per n. 687 settimane (moltiplicato per il coefficiente di 1.5) comprese nel periodo dal 01/10/1980 al 31/12/1993. -Data cessazione rapporto di lavoro il: 31/07/2009 ed entrato in Mobilità con "Accordo collettivo di incentivo all'esodo". -Fine mobilità: 28/08/202012 -Totale Settimane versate al 23/08/2012 comprese Esp.amianto: 2042 sett. -Settimane mancanti al raggiungimento quota 2080 (40 anni): 38 sett. -A fine mobilità (dopo richiesta) ho iniziato a versare i contributi volontari. Più o meno ad aprile 2013 avrei raggiunto con la vecchia legge i 40 anni di contributo versati e dopo 12 mesi di finestra (legge Sacconi) avrei ricevuto l'assegno, N.B. ho presentato l'istanza per la tutela degli esodati (seconda trance 55000 che scadeva il 21 maggio) presso la D.T.L.. di Latina che è stata accolta e inoltrata all'INPS per la verifica degli ulteriori requisiti. Ho qualche speranza che venga accettata? (Non ho ancora capito se per la seconda o terza trance vale sempre il fatto di raggiungere i requisiti per il pensionamento entro la fine della mobilità.) Paolo da Latina

Per una completa analisi della situazione sarebbe utile attendere il chiarimento Inps relativo alla terza salvaguardia. Allo stato attuale appare tuttavia piuttosto probabile che il lettore – non maturando i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità – non possa fare parte dei beneficiari indicati nelle lettere a) dei decreti 55mila e 10.130 (lavoratori in mobilità).

Detto ciò si può verificare se può partecipare alla salvaguardia come prosecutore volontario (in quanto pare di comprendere che raggiunge i 40 anni di contributi - utili alla pensione di anzianità secondo la vecchia disciplina - a seguito dei versamenti volontari). E a tal proposito i decreti 55mila e 10.1030 richiedono che:

1) l'autorizzazione sia stata rilasciata entro il 4 Dicembre 2011;

2) sia presente almeno un contributo accreditato o accreditabile al 6 Dicembre 2011. Quest'ultimo paletto è parzialmente attenuato nel terzo decreto salvaguardati (lettera d) dove sono ammessi anche coloro che non hanno potuto effettuare alcun versamento entro il 6 Dicembre 2011 poiché si trovavano in mobilità alla predetta data;

3) non ci sia stata rioccupazione successivamente al conseguimento dell'autorizzazione. Quest'ultimo paletto è stato in parte ridimensionato con il terzo decreto salvaguardati (lettera b);

4) la decorrenza della pensione (cioè compresa la finestra) si verifichi entro il 6.1.2015. 


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Previdenza

Esodati, la mobilità è criterio di prevalenza

Martedì, 25 Giugno 2013

salvaguardata? sono nata 14/2/1959 lavoro dal 29/1/1974 al 29/2/2012 dal 8/3/2012 sono in mobilità fino al 08/03/2015 l'azienda ha iniziato la procedura di licenziamento collettivo in data 11/7/2011 e la mobilità a novembre 2011 e fino a febbraio ho fatto il preavviso. Ho un accordo individuale (art.411) di incentivo all'esodo firmato nov.2011. Maturo i 40 anni il 29/1/2014, rientro nelle casistiche di salvaguardia del terzo decreto (a) oppure (c). 

Si ritiene che l'attivazione della mobilità ai sensi della legge 223/1991 con la relativa fruizione dell'indennità di mobilità sia criterio di prevalenza. Pertanto la lettrice appartiene al gruppo di cui alla "lettera a)". In questo gruppo fanno infatti parte i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 con perfezionamento dei requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.

Si nota peraltro che la lettrice non può fare parte del contingente di cui alla lettera c) - lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi - in quanto per questi soggetti viene richiesto – tra l'altro – il perfezionamento della decorrenza della prestazione pensionistica entro il 6 Gennaio 2015. E maturando il requisito di 40 anni di contribuzione nel Gennaio 2014 la decorrenza si perfezionerebbe nel maggio 2015, oltre la deadline consentita.

Sono un ex lavoratore bancario in esodo dal 1/1/2009 che al 31/3/2013 ha terminato il fondo esuberi con sostegno al reddito. Dal 1/4/2013, secondo le vecchie regole, dovevo andare in pensione, in questi giorni l'Inps mi comunica che la decorrenza della pensione sarà dal 1/1/2014! Dal mese di aprile non ricevo nessun sostegno al reddito (moglie e figlia a carico) ho presentato il 26/3/2013 domanda di pensione con richiesta del prolungamento, al momento risulta "giacente"? quando mi verranno riconosciuti gli emolumenti previsti? bisogna aspettare l'emanazione del decreto x i fondi 2013??? ma al governo si rendono conto che dobbiamo vivere... e pagare anche le tasse, mutuo ecc.. Bruno

Il problema sollevato dal lettore è noto. Tuttavia per l'ottenimento del prolungamento dell'assegno di sostegno al reddito che garantisce assistenza per il periodo di intervallo tra le vecchie e le nuove finestre mobili (articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010) si attende la pubblicazione del decreto ministeriale relativo all'anno 2013.


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Previdenza

Pensione anticipata, no all'arrotondamento per i dipendenti pubblici

Lunedì, 24 Giugno 2013

Sono dipendente pubblico di un ente locale. Ai primi di maggio 2013, secondo i calcoli dell'ufficio del personale, ho raggiunto i 40 anni di contributi. Ho due domande: è vero che andrò in pensione a 42 anni e 6 mesi? È vero che per i dipendenti pubblici, la data viene anticipata di 15 giorni lavorativi? Franco da Verona

Per il primo quesito la risposta è positiva. A legislazione vigente, il lettore maturerà il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di 42 anni e 6 mesi di contributi. Quanto all'arrotondamento la risposta è invece negativa. Dal 1° gennaio 2008, per andare in pensione oc­corre che siano pienamente raggiunti i requisiti con­tributivi, senza alcun arrotondamento. Infatti, l'Inpdap, con la circolare n.7 del 13 maggio 2008, relativa a nuove disposizioni in materia pensionistica in vigore dal 1° gennaio 2008, previste dalla legge 247 dei 2007 ha precisato che: «Sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi minimi per il raggiungimen­to della quota prevista, in relazione all'anno conside­rato, devono essere pienamente raggiunti senza ope­rare alcuna forma di arrotondamento».

A tal proposito, si segnala che il Miur, con circolare ministeriale n. 98 del 20 dicembre 2012, ha segnalato ai propri dipendenti che, per l'anno 2013, la pensione anticipata potrà conseguirsi, a domanda, solo al com­pimento di 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 5 mesi per gli uomini, senza operare alcun arrotondamento.


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Previdenza

Pensione anticipata, la maternità facoltativa non aiuta ad escludere la penalizzazione

Domenica, 23 Giugno 2013

Sono nata nel febbraio 1957 e lavoro alle dipendenze di un ente locale, ininterrottamente dal settembre 1974. Nel periodo 1989/1990 ho fruito del congedo straordinario per maternità facoltativa di sei mesi. Nell'atto di concessione del congedo straordinario per maternità facoltativa è stato deliberato, tra l'altro, di «dare atto che il suddetto periodo di astensione facoltativa è da considerarsi come servizio effettivo prestato a tutti gli effetti, ai sensi del vigente regolamento organico dei personale dipendente». Con la riforma delle pensioni, in quale data potrò andare in pensione anticipata senza penalizzazioni? Franca da Bari 

Il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica avverrà non prima del 2016. Infatti, la lettrice non riuscirà a perfezionare il diritto entro il 31 dicembre 2015, quando saranno richiesti 41 anni 6 mesi di contri­buti. Dal 1° gennaio 2016 scatterà l'adeguamento lega­to alla speranza di vita. Secondo quanto previsto dalla relazione tecnica allegata al Dl 201/2011, il requisito sti­mato sarà pari a 41 anni e 10 mesi di contributi e in tal caso il requisito verrebbe soddisfatto tra giugno/lu­glio 2016.

Poiché l'accesso al pensionamento con età inferiori a 62 anni comporta l'applicazione delle pena­lizzazioni, fino al 31 dicembre 2017, il Dl 216/2011 ha sta­bilito che queste non si applicano nei confronti di quei lavoratori che possono far valere contributi derivanti da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvi­mento degli obblighi di leva, per infortuni, per malat­tia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. Tutta­via, l'Inpdap ha precisato che i periodi non lavorati, ancorché coperti da contribuzione, non possono esse­re considerati utili. Al pari, il caso esposto dalla lettri­ce, la quale ha fruito di un congedo per maternità facol­tativa. Prosegue l'Istituto affermando che il requisito contributivo dovrà essere incrementato dei corrispon­denti periodi di "assenza" intercorsi durante tutta la vita lavorativa del, dipendente, al fine di non incorrere nelle penalizzazioni anzidette.


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