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Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Nucleo familiare, l'assenza di redditi compromette l'assegno
Previdenza

Nucleo familiare, l'assenza di redditi compromette l'assegno

Martedì, 02 Luglio 2013

Una ragazza è titolare, dal 2012, di una ditta individuate; il suo ragazzo è dipendente della stessa. Non sono coniugati; dalla loro unione nasce una bimba. La piccola è riconosciuta e risiede con la mamma. Il papà richiede e ottiene l'Anf (assegno per il nucleo familiare). Viene chiesto alla mamma di compilare il modello Anf/fn con indicazione del suo reddito 2011 per il periodo degli assegni 1 luglio 2012 - 30 giugno 2013. Poichè l'assegno dovrà essere pagato direttamente alla mamma, un funzionario ci ha detto che deve essere fatto un cedolino ad hoc per lei, che è anche titolare dell'azienda. Vi sembra una procedura corretta? Inoltre, la mamma  nel  2011 non aveva redditi di alcuna natura; la tabella Anf da applicare sarebbe per unico genitore più minore, poichè nella tabella, la prima fascia non indica da «zero a...» ma «fino a...», con reddito inesistente, ha diritto a percepire l'assegno? Giorgio da Chieti

La circolare Inps del 19 febbraio 1992 n. 48 prevede che i nuclei costituiti da entrambi i genitori naturali ed i relativi figli non presentano particolarità ri­spetto ai nuclei sorti con il matrimonio, salvo quella che non può essere cumulato nel reddito familiare il reddito del genitore non richiedente e che questi non va conside­rato tra i componenti il nucleo poiché non riveste la qua­lifica di coniuge. Ciò premesso, l'assegno sarà calcolato in funzione del reddito posseduto dalla madre e richie­sto sulla posizione del padre, che è quella che risulta tute­lata. Una delle condizioni per il diritto è che almeno il 70% del reddito complessivo dell'intero nucleo familia­re (in questo caso solo la madre richiedente) sia costitui­to da redditi da lavoro dipendente. Nel caso in esame, la condizione non pare essere soddisfatta pregiudicando il diritto all'assegno.


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Riforma Giovannini, a 62 anni in pensione ma servono 35 anni di contributi
Previdenza

Riforma Giovannini, a 62 anni in pensione ma servono 35 anni di contributi

Martedì, 02 Luglio 2013

Sono nato il 15 febbraio del 1951 ed il mio estratto conto previdenziale in sintesi e' il seguente dal 17/07/1971 al 07/12/1971 servizio militare dal 01/06/1972 al 31/01/1989 lavoro dipendente dal 01/02/1989 al 31/12/1997 in proprio senza contributi dal 01/01/1998 al 29/12/2006 lavoro dipendente dal 22/02/2007 al 28/10/2007 disoccupazione INPS dal 14/01/2008 al 06/05/2009 lavoro dipendente tutto quanto sopra per un totale di circa 29 anni di contributi di cui poco sotto i 18 anni al 1995.- Dal 06/05/2009 sono senza lavoro, vivo in un modesto appartamento in affitto pagatomi amorevolmente dai miei figli. il comune dove vivo- Montalto Uffugo - CS- mi ha elargito per qualche mese un buono alimentare di 27,22 euro. ora sospeso perche' non ci sono piu' risorse.- Non cerco elemosine, credetemi, ma ditemi cosa deve fare una persona della mia eta' quando nessuna riforma previdenziale-tantomeno quella del Ministro Forleo tiene conto soprattutto in questo particolare momento in cui versa il sistema lavoro. Esiste la possibilita' , rispetto a quanto sopra esposto di anticipare la mia pensione di vecchiaia anche con eventuali penalita'?. Menotti

Purtroppo la legislazione attuale (articolo 24, Dl 201/2011) consente l'erogazione della prestazione di vecchiaia al perfezionamento di 66 anni e 3 mesi di età anagrafica con la presenza di almeno 20 anni di contributi (requisiti che peraltro subiranno un continuo adeguamento al rialzo in base alla stima di vita istat nei prossimi anni). Non è possibile anticipare l'accesso alla prestazione di vecchiaia al prezzo di "decurtazioni" o penalizzazioni. Nei prossimi mesi – se vedrà la luce il progetto di Riforma sulle cd. "pensioni flessibili" a firma Giovannini – sarà probabilmente possibile anticipare l'uscita già a 62 anni di età con una penalizzazione. Ma il progetto, secondo quanto è possibile sapere attualmente,  richiede comunque la presenza di almeno 35 anni di contributi versati cosa che nel caso di specie sembra mancare.

Data di nascita luglio 1952 maturazione pensione ante fornero 1/1/2013 accesso al fondo alla metà del 2010 ha percepito assegno dal fondo fino al 31/12/2012 mentre dal gennaio 2013 non riceve più nulla.ha presentsato domanda a inps nel novembre 2012 ed ha ricevuto reiezione. come deve fare per avere accesso alla pensione rientra tra gli esodati? e se si come e se ci sara sanatoria? S. da Lecce

Sì, la signora rientra tra i lavoratori salvaguardabili ai sensi dell'articolo 24, comma 14, lettera c) del Dl 201/2011 in quanto è una lavoratrice titolare di prestazione a carico dei fondi di solidarietà di settore alla data del 4 dicembre 2011. Per effetto delle finestre mobili introdotte dall'articolo 12 del Dl 78/2010 la finestra di pensionamento è però slittata al 1° Agosto 2013. La signora avrebbe già dovuto ricevere qualche comunicazione dall'Inps circa il suo status di "salvaguardata". 


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Previdenza

Esodati, il prosecutore volontario con 40 anni può scegliere se proseguire i versamenti

Martedì, 02 Luglio 2013

A maggio '09 ho cessato la mia attività lavorativa per un accordo aziendale che prevedeva 3 anni di mobilità (scaduta il 6.10.12). I 40 anni di lavoro li ho compiuti in gennaio '13. A Novembre '12 (non rientrando nella lista degli esodati 65.000), ho richiesto i contributi volontari (40 anni di lavoro li ho compiuti a gennaio 2013), perchè mancavano 3 mesi (novembre-dicembre-gennaio). Inps mi ha inviato i bollettini trimestrali per tutto il 2013. ad oggi ho pagato contributi volontari che coprono il periodo fino al 31.03.13. il prox lo dovrò pagare al 30.09.13 (periodo 01.04-30.06.13). Ho fatto la richiesta di salvaguardia dei 10.130. Se per pura fortuna (cosa che finora non ho avuto) mi fosse comunicato che sono salvaguardata cosa ne sarà dei contributi che ho pagato dopo aver compiuto i 40 anni di lavoro? Il fatto è che devo continuare a pagare i contributi volontari finchè non avrò avuto la risposta dall'Inps se sono salvaguardata o no, è così? Grazie.  D da Milano

Il punto è stato di recente oggetto di una precisazione inps con il messaggio 10406 del 27 Giugno 2013 di cui si consiglia di prendere visione. In breve, dato che la lettrice ha già perfezionato il requisito per il diritto alla prestazione secondo le vecchie regole (i 40 anni di contribuzione) può cessare di versare contributi senza che ciò pregiudichi l'eventuale inclusione nella salvaguardia. In caso si continui a versare e si riceva comunicazione di salvaguardia la contribuzione "in eccesso" potrà essere utile per incrementare l'importo della prestazione pensionistica, fermo restando che tale contribuzione non potrà essere oggetto di rimborso da parte dell'Inps (cfr: il predetto messaggio). In caso di non appartenenza alla salvaguardia ritengo che la contribuzione potrà essere utilizzata per accedere alla pensione con le nuove regole pensionistiche (servono infatti 41 anni e 5 mesi per le donne per la pensione anticipata nel 2013).


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Previdenza

Pensione anticipata, servono 41 anni e 6 mesi dal 2014 per le donne

Lunedì, 01 Luglio 2013

Sono nata nel 1960 e sono dipendente pubblica a tempo indeterminato, senza interruzioni di servizio, con iscrizione previdenziale ex Inpdap, a far tempo dal settembre 1979. Percepisco già una pensione di reversibilità in quanto vedova. Alla luce detta riforma Fornero, chiedo se sia possibile ottenere la pensione anticipata l'anno prossimo, con 35 anni di contributi versati, applicando te riduzioni dell'1%-2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni di età (per un totale di riduzione dei 14% sull'assegno pensionistico) e quando mi verrà corrisposta la prima rata di pensione. Inoltre, chiedo se la pensione di reversibilità, attualmente pari al 40% di quella che sarebbe spettata a mio marito, rimane invariata in termini percentuali. Adelaide da Palermo

No, la lettrice non può andare in pensione con 35 anni di contributi, anche subendo la penalizzazione per gli anni mancanti all'età anagra­fica di 62 anni, in quanto, ai sensi della legge n. 214/11 di riforma delle pensioni, nel 2014 le lavoratrici, per poter andare in pensione anticipata devono aver ma­turato 41 anni e 6 mesi di contributi. Quindi, a legislazione vigente, considerato l'adegua­mento dei requisiti pensionistica alla speranza di vi­ta, maturerà il diritto a pensione al raggiungimento di 42 anni e 5 mesi di contributi, previsti nel febbraio 2022. Per quanto riguarda la percentuale di riduzione del­la pensione di reversibilità, prevista dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/95, occorrerà attendere di conoscere l'importo della pensione che percepirà al momento del pensionamento.


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Previdenza

Assegni familiari, sì al cumulo tra reddito da lavoro dipendente e parasubordinato

Sabato, 29 Giugno 2013

Un nucleo familiare è composto dal marito, amministratore di una società, che percepisce un compenso per tale carica ed è quindi iscritto alla gestione separata, e dalla moglie, dipendente. La moglie può chiedere l'assegno per il nucleo familiare? I redditi dell'amministratore vanno considerati come assimilati a lavoro dipendente o come redditi d'impresa? Giovanna da Cassino

Il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 4 aprile 2002, ha previsto all'articolo 5, comma 3, che; « ... L'assegno spetta an­che al nucleo a composizione reddituale mista che rag­giunga il requisito del 70 per cento del reddito com­plessivo con la somma dei redditi da lavoro dipenden­te di cui all'articolo 2, comma 10 della legge n. 153/1988 e da lavoro di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995»

Con la circolare 193/2003, l'Inps, su parere del ministe­ro del Lavoro, ha precisato che, in linea con il contenu­to letterale della norma, nel caso di nucleo familiare a composizione reddituale mista, si considera realizza­to il requisito del 70% qualora lo stesso sia raggiunto con il cumulo del reddito da lavoro dipendente e di quello da lavoro parasubordinato, sia che detti redditi siano conseguiti dai due coniugi ovvero dal solo lavo­ratore richiedente. Di conseguenza, nel caso in esame, la moglie può chie­dere l'assegno, per il nucleo familiare e il reddito del marito è da considerare come assimilato a quello da dipendente.


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