Bollo Auto, stop all'esonero per le auto d'epoca

Lunedì, 03 Novembre 2014

L'ultima bozza del disegno di legge conferma anche un altro addio all'esenzione. Si tratta dell'esonero dal bollo auto per le auto d'epoca, che quindi dovranno essere soggette al prelievo. Kamsin Il Ddl prevede, infatti, la soppressione del particolare regime di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche previsto dall’articolo 63, commi 2 e 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico a decorrere dall’anno in cui compiono il ventesimo anno di età ed assimilandoli alle auto con vetustà superiore ai trenta anni.

Attualmente, sono considerati veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

"Tali veicoli - secondo la relazione governativa al testo del ddl - sono individuati, con propria determinazione aggiornata annualmente, dall'Automobilclub Storico Italiano (A.S.I.) e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.). Si ritiene opportuno procedere alla modifica della norma in quanto questa aveva la finalità di tutelare un parco auto e moto, precedente all’entrata in vigore della richiamata legge n. 342 del 2000, che, per caratteristiche e qualità costruttive ed in ragione di un loro rilievo industriale o estetico, al compimento del ventesimo anno di età poteva essere definito di particolare interesse storico".

"Attualmente, conclude la relazione, con l’evoluzione delle tecniche costruttive da parte del mercato automobilistico, un autoveicolo o motoveicolo al compimento dei venti anni non può più essere assimilato ai veicoli di particolare interesse storico solo in ragione della sua vetustà. Per tale ragione, è ormai venuta meno la stessa ratio che aveva giustificato il richiamato regime di speciale esenzione.

A ciò si aggiunga che, nel corso degli anni, i controlli previsti dal comma 3 del citato articolo 63 finalizzati all’individuazione, da parte dell’ASI e della FMI mediante propria determinazione, dei veicoli di cui al comma 2 del più volte richiamato articolo 63, sono risultati, talvolta, carenti, consentendo in tal modo l’accesso all’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche ad autoveicoli e motoveicoli che, oltre ad aver compiuto venti anni, non avevano alcuno dei requisiti normativi".

Zedde

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