Pensione anticipata ed assolvimento della finestra mobile - dubbio!!!!

18/11/2015 15:35#21983 da Firefox90
Giorgione, ho letto e sinceramente a mio avviso hanno scritto una cosa inesatta ma, se ci pensi bene, anche senza senso.

Chi è entrato in servizio più tardi o cmq ha complessivamente meno anni di contributi utili (altrimenti NON sarebbe un contributivo puro) gli si concede di andare in pensione di vecchiaia prima di altri????

NO, a me NON torna!

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18/11/2015 14:42 - 18/11/2015 14:44#21979 da giorgione
Firefox secondo l'Inps la pensione di vecchiaia: Per coloro che rientrano nel sistema contributivo è possibile andare in pensione al compimento del 57° anno di età a condizione che risultino versati almeno 5 anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione, fino ai 65 anni, risulti non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale; fatto salvo l’adeguamento dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 2013.

www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b...0soccorso%20pubblico

Ti risulta?

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30/10/2015 08:41#20941 da Firefox90
NON cambia nulla, tra misti e contributivi...i retributivi, ovvero coloro che avendo 18 anni di contributi al 31/12/95 avevano anche maturato l'80% della loro base pensionabile entro il 31/12/11 avevano altre possibilità....ma ormai NON esistono in pratica più.

Per la seconda domanda,sinceramente a me pare che l'unico vincolo che c'è, sia ancora più restrittivo, ovvero ci vogliano almeno 20 anni di contribuzione....cmq verifico meglio e ti faccio sapere.

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29/10/2015 22:59#20933 da giorgione
Firefox grazie. Quindi non cambia nulla rispetto a chi è nel retributivo o misto. E' la stessa normativa di cui sono conoscenza. Ma c'è il vincolo di 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale per chi è nel contributivo?

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29/10/2015 21:27#20931 da Firefox90
Allora, premesso che voglio immaginare che per "militari" intenda TUTTI i comparti, ovvero anche sicurezza e VVF e che io ho qualche conoscenza in più sugli ultimi due (ma il sistema previdenziale è analogo) dopo la Legge da te citata (Dini) vi è stato il Dlgs 165/97 che ha armonizzato appunto il sistema previdenziale di tali comparti ed ancora oggi in vigore.

Infatti tali comparti sono in deroga alla Legge Fornero.

Quindi sia per coloro assunti prima del 1995 ma che NON avevano 18 anni di contributi al 31/12/95 sia per coloro assunti dopo nulla cambia e le possibilità di andare in pensione sono sostanzialmente tre, così riassunte:

- 57 anni di età ed almeno 35 anni di contributi (anche se in parte figurativi) + 12 mesi FM + speranza di vita vigente

- 40 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica + 15 mesi FM + speranza di vita vigente

- 60 anni (o 65 per Dirigenti) senza dover attendere oltre SE a quella data si sono raggiunti i requisiti per la pensione anticipata...tradotto significa avere 36 anni di contributi, ovvero 35 + 12 mesi di FM - in questo caso NON si applica speranza di vita

- se alla massima età ordinamentale (60 o 65) NON si sono rispettate le condizioni di cui sopra, ovvero si hanno meno contributi, in base ai casi si DEVE permanere in servizio sino ad un max corrispondente alla max età ordinamentale + 12 mesi FM + aspettativa di vita vigente

Nella speranza di essere stato abbastanza chiaro, ti mando un salutone

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29/10/2015 16:21#20903 da giorgione
Firefox mi capiti a fagiuolo su una questione che cerco da tempo. A me risulta che i militari nel contributivo (iscritti dopo il 31.12.1995) accedano alla pensione con le seguenti anzianità (articolo 1, comma 19 e 20 della legge 335/1995).

In sostanza a 57 anni con 5 anni di contribuzione effettiva e assegno pari a 1,2 volte assegno sociale (sino a 65 anni). Oppure a 40 anni di contributi. Requisiti da adeguare alla Speranza Di vita.

Prima domanda: confermi? Seconda domanda: Si applicano sempre le finestre mobili come nei retributivi-misti?

19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati
esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianita' sono sostituite da
un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".
20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione
del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del
cinquantasettesimo anno di eta', a condizione che risultino versati e
accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di
contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere
non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito
anagrafico al raggiungimento della anzianita' contributiva non
inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo
periodo, nonche' dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di
eta'.

Un abbraccione

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