Riforma Pa, il testo del decreto legge sulla Riforma della Pubblica Amministrazione

Mercoledì, 18 Giugno 2014

Capo II ORGANIZZAZIONE

Art.14 - (Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate)

1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli  ai quali lo Stato
contribuisce in via ordinaria, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto legge, predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di
razionalizzazione in ordine ai predetti enti. Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le
proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da ciascuna di esse finanziato o vigilato.
Decorsi tre mesi dall’abilitazione all’inserimento, è vietato alle suddette amministrazioni, con
riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di
qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di
titolari e componenti dei relativi organi.
Kamsin 2. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei servizi strumentali all’attività delle
amministrazioni pubbliche, con le modalità di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un sistema informatico di
acquisizione di dati relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare
riferimento ai servizi esternalizzati. Nello stesso termine  e con le stesse modalità di cui al comma
1, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del
dirigente competente.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nella banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero
dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, confluiscono, secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 4, le informazioni di cui
all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché quelle acquisite ai sensi dell’articolo 1, comma 587,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al
Dipartimento della funzione pubblica è garantito l’accesso alle informazioni contenute nella banca
dati in cui confluiscono i dati di cui al primo periodo ai fini dello svolgimento delle relative attività
istituzionali.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell’economia e delle finanze acquisisce le
informazioni relative alle partecipazioni in società per azioni detenute direttamente o indirettamente
dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 comunicano al le informazioni relative. L’acquisizione delle predette informazioni può
avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate
amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono
rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono indicate le
informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalità tecniche di
attuazione del presente comma. L’elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non
adempienti all’obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del
Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze e sul quello del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i commi da 587 a 591 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 sono abrogati.
 
Art.15 (Soppressione di enti e uffici)
1. All’articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, comma 2, terzo periodo, le parole da:
“presieduto” fino a “Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Il Presidente del predetto Tavolo è
individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione”.
2. A decorrere dal 1° ottobre 2014 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo
regionale. Resta ferma la sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2014, sono stabilite le modalità per il
trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e
finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dalla data di entrata in vigore del
suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri legge di conversione del presente decreto,
i ricorsi sono presentati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.
3. All’articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 sono apportate le seguenti modificazioni: 
 a) il terzo comma è abrogato;
 b) al quinto comma, le parole: “, oltre una sezione staccata,” sono soppresse.
4. E’ soppresso il magistrato delle acque per le province  venete e di Mantova. Le funzioni svolte
dal suddetto magistrato delle acque ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257, sono trasferite al
provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.

 
Art.16 - (Soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e  definizione delle funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione)

1. Il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, è nominato Commissario straordinario dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Il Commissario può nominare un vice-commissario, il cui compenso, a carico del
bilancio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è definito
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Entro il 31 dicembre 2014, il Commissario
straordinario presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per la soppressione
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che contempla:
a) l’attribuzione delle funzioni di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, ivi comprese quelle inerenti alle banche dati sui contratti pubblici, nonché
dei poteri sanzionatori all’Autorità nazionale anticorruzione;
b) il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo
svolgimento delle funzioni di cui alla lettera a), all’Autorità nazionale
anticorruzione;
c) l’attribuzione delle funzioni relative all’attività consultiva e di precontenzioso al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del
personale dipendente, inclusi i dirigenti, a decorrere dal 1° luglio 2014;
e) riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento.
2. Il piano di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio dei ministri. All’atto dell’approvazione il
piano acquista efficacia e l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture è soppressa.
3. Al fine di concentrare l'attività dell’Autorità nazionale anticorruzione, di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sui compiti di trasparenza e di prevenzione della
corruzione nelle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore dlela legge di
conversione del presente decreto le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e
valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 2988, n.
400, il Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 1 in materia di misurazione e
valutazione della performance , in base alle seguenti norme generali regolatrici della materia:
a) semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche;
b) revisione degli ambiti, dei soggetti e delle fasi relative al ciclo della performance;
c) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria;
d)  raccordo con il sistema dei controlli interni;
e) validazione esterna dei sistemi e risultati;
f) Adeguamento dell’organizzazione e delle funzioni degli organismi indipendenti di
valutazione.
5. Il comma 7 dell’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è abrogato.
6. All’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 5, secondo periodo, le parole: “sino a diversa disposizione adottata ai sensi del
comma 2,” sono soppresse.
6. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi
ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di
fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione
della performance.
7. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 1 del decreto del presidente della Repubblica 12
dicembre 2006, n. 305 è soppresso.
8. Al fine di chiarire la titolarità delle attribuzioni in materia di prevenzione della corruzione, le
funzioni del Dipartimento della funzione pubblica in materia di prevenzione della corruzione, di cui
all’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono trasferite all’Autorità nazionale
anticorruzione.

 
Art.17 - (Ridefinizione della missione dell’Associazione Formez PA)

1. Al fine di supportare le politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti
territoriali e di corrispondere alle politiche europee in materia di riforma amministrativa e di
formazione, contribuendo nel contempo al contenimento della spesa pubblica, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione propone l’assemblea dell’Associazione Formez PA la nomina di un Commissario
straordinario. Il commissario, entro il 30 settembre 2014, propone all’assemblea modifiche
statutarie dell’Associazione, volte a concentrare l’attività dell’Associazione stessa sulle finalità di
sviluppo, riforma amministrativa, attuazione dei programmi europei di sviluppo e connesse
esigenze di formazione. Le modifiche statutarie sono approvate previo parere vincolante del
Dipartimento della funzione pubblica. Il Commissario propone altresì le modifiche al piano
triennale, coerenti con le suddette modifiche statutarie, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 6, che consentano una riduzione dei costi di gestione non inferiore al dieci per
cento. Nelle more della predisposizione delle modifiche dello statuto dell’Associazione, il
Commissario gestisce le attività del Formez PA. A far data dalla nomina del Commissario
straordinario, decadono gli organi dell’Associazione Formez PA attualmente in carica, salvo
l’assemblea e il collegio dei revisori.

 
Art.18 - (Unificazione delle Scuole di formazione)

1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali,
eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell’economia e
delle finanze, l’Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola
superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché le sedi distaccate della
Scuola nazionale dell’amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le
funzioni degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale
dell’amministrazione e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati con il
regolamento di cui al comma 2. Le risorse finanziarie già stanziate e destinate all’attività di
formazione sono attribuite, nella misura dell’ottanta per cento, alla Scuola nazionale
dell’amministrazione e versate, nella misura del venti per cento, all’entrata del bilancio dello
Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di
collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi
soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza.
2. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
1) le parole: “dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della
pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica,” sono soppresse;
2) dopo le parole: “dell'università e della ricerca,” sono inserite le
seguenti: “uno nominato dal Ministro dell’interno, uno nominato dal Ministro
dell’economia e delle finanze, uno nominato dal Ministro degli Affari esteri e
da non più di cinque rappresentanti nominati da ulteriori ministri, competenti
per le rispettive aree di attività.”. 
3. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
la Scuola nazionale dell’amministrazione adegua il proprio ordinamento ai seguenti principi:
1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le funzioni degli organismi
soppressi ai sensi del comma 1 ad altrettanti dipartimenti;
2) collaborazione con gli organi costituzionali, le autorità indipendenti, le istituzioni
universitarie e l’Istituto nazionale di statistica, anche attraverso convenzioni relative allo
svolgimento di attività di formazione iniziale e permanente.
4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore
dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono
trasferiti alla Scuola nazionale dell’amministrazione e agli stessi sono applicato lo stato
giuridico e il trattamento economico, rispettivamente, dei professori o dei ricercatori
universitari, con pari anzianità.
5. Il personale non docente in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso gli
organismi soppressi di cui al comma 1, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, rientra nelle amministrazioni di appartenenza. Il
personale non docente in servizio presso le sedi distaccate o periferiche, anche in posizione
di comando o fuori ruolo, può transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche con posti
vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in sovrannumero, con preferenza nelle
amministrazioni aventi sede nella stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del presente
comma mantiene l’inquadramento previdenziale di provenienza e allo stesso si applica il
trattamento giuridico e economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti
collettivi vigenti nell’amministrazione di destinazione.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l’esercizio delle funzioni trasferite
ai sensi del presente articolo.

Art.19  - (Componenti delle autorità indipendenti)
1. I componenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale
per le società e la borsa, dell’Autorità di regolazione dei trasporti, dell’Autorità per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per
la protezione dei dati personali, dell’Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di
vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla cessazione dall’incarico, non possono essere
nuovamente nominati componenti di una autorità indipendente, a pena di decadenza, per un periodo
pari a quattro anni.
2. Alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo l’articolo 29, è inserito il seguente: “Art. 29-bis. – 1. I
componenti degli organi di vertice e i dirigenti a tempo indeterminato della Commissione nazionale
per le società e la borsa, nei quattro anni successivi alla cessazione dell'incarico, non possono
intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego
con i soggetti pubblici o privati operanti nei settori di competenza. I contratti conclusi in violazione
del presente comma sono nulli.”.
3. All’articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: “i componenti”
sono inserite le seguenti: “e i dirigenti a tempo indeterminato”.
 
Art.20 - (Personale e gestione delle autorità indipendenti)
1. Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale dell’Autorità garante della concorrenza
e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, della Commissione di
vigilanza sui fondi pensione, dell’Autorità di regolazione dei trasporti, dell’Autorità per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, servizi e forniture, dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell’Autorità nazionale
anticorruzione e della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali sono gestite unitariamente, previa stipula di apposite convenzioni tra gli stessi
organismi, che assicurino la trasparenza e l’imparzialità delle procedure. Sono nulle le procedure
concorsuali avviate dopo l’entrata in vigore del presente decreto e prima della stipula della
convenzione o in violazione degli obblighi di cui al presente comma e le successive eventuali
assunzioni.
2. A decorrere dal 1° luglio 2014, gli organismi di cui al comma 1, con l’esclusione dell’Autorità di
regolazione dei trasporti, provvedono, nell’ambito dei propri ordinamenti, a una riduzione non
inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i
dirigenti. 
3. A decorrere dal 1° ottobre 2014, gli organismi riducono in misura non inferiore al cinquanta per
cento, rispetto a quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di consulenza,
studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non previsti dalla legge. Gli incarichi e i contratti in
corso sono rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al periodo precedente.
4.  Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali in modo unitario, mediante la
stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno tre organismi. Entro il 31
dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno tre dei
seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del
personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici.
Dall’applicazione del presente comma devono derivare, entro l’anno 2015, risparmi complessivi
pari ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta dagli organismi nell’anno 2013.
Le disposizioni del presente comma si applicano all’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, alla Commissione nazionale per le società e la borsa, al Garante per la protezione dei dati
personali e all’Autorità nazionale anticorruzione in quanto compatibili con le esigenze di
riservatezza connesse alle loro funzioni di vigilanza.
5. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 449, al secondo periodo, dopo le parole “e successive modificazioni,”
sono aggiunte le seguenti: “ nonché le autorità indipendenti,”;
b) all’articolo 1, comma 450, al secondo periodo, dopo le parole: “le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,” sono aggiunte
le seguenti: “ nonché le autorità indipendenti,”.
6. Entro il 30 settembre 2014, il Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Agenzia del
demanio, individua uno o più edifici contigui da adibire a sede comune dell’Autorità di regolazione
dei trasporti, dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, servizi e forniture,
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, e della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali. Entro il 30 giugno 2015, i suddetti organismi trasferiscono i loro uffici nei
predetti edifici. Analogamente si procede in ordine alla sede comune dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Autorità nazionale
anticorruzione.
7. L’articolo 2, comma 3, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è abrogato.
8. A decorrere dal 1° ottobre 2014, la sede dell’autorità di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è
individuata ai sensi del comma 6.  A decorrere dalla medesima data, il comma 1, secondo periodo,
dell’articolo 37 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 è soppresso. 
9. All’allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
l’articolo 14, comma 2, è abrogato.

 
Art.21 - (Asili nido nelle caserme dismesse)

1. All’articolo 596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato
per l’importo di 30 milioni di euro per l’anno 2014. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione
si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A decorrere dall’anno 2015, la dotazione del Fondo è definita
ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.
b) al comma 3, dopo la parola “accessibili”, le parole: “anche da minori che non siano figli
di dipendenti dell’amministrazione della difesa” sono sostituite dalle seguenti: “prioritariamente da
minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da minori
figli di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione nelle
strutture pubbliche comunali.”.

Art.22 - (Interventi urgenti in materia di riforma delle province e città metropolitane)
1. All’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 15, all’ultimo periodo le parole “il consiglio metropolitano” sono sostituite con le
seguenti: “la conferenza metropolitana”;
b) al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nel primo periodo, dopo le parole: “Provincia di Milano” sono inserite le
seguenti: “e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e
Brianza”.
2)  dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Entro il 30 giugno 2014 sono
eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle
partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo
gratuito e in regime di esenzione fiscale.”;
3) l’ultimo periodo è sostituito con il seguente: “Alla data del 31 dicembre 2016 le
partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Milano sono trasferite
in regime di esenzione fiscale alla città metropolitana e le partecipazioni
originariamente detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite
in regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di Brianza”;
c) dopo il comma 49 sono inseriti i seguenti:
“49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa
controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla
Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando
l’appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o più esperti
nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all’apposito Albo
dei periti, viene operata la valutazione e l’accertamento del valore delle
partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle
partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla città
metropolitana. Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti, in
pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città metropolitana. Il
valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni
della Regione Lombardia, come sopra accertato, è quanto dovuto rispettivamente
alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. L’eventuale
differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del
trasferimento, rispettivamente, alla città metropolitana e alla nuova Provincia di
Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della
Regione Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del trasferimento
delle medesime partecipazioni a favore della città metropolitana e della nuova
Provincia, che sarà oggetto di regolazione tra le parti. Dal presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche
mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia
di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del
comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette
società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e
termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi
sociali si applica il comma 5 dell’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La
decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi.
Analogamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle
società partecipate nominati ai sensi del primo periodo del comma 49-bis
decadono contestualmente al successivo trasferimento delle relative
partecipazioni in favore della città metropolitana e della nuova Provincia previsto
dal terzo periodo del comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi
nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha
effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi”.
d) al comma 79,  le parole “l’elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale,
presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, è indetta” sono sostituite dalle
seguenti “l’elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei
commi da 58 a 78 è indetta e si svolge”;
e) al comma 81 sono soppressi il secondo e terzo periodo;
f) il comma 82, è sostituito con il seguente: “82.  Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge
ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1°
luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta
provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione, comunque nei
limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163,
comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del
presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78”. Conseguentemente, al
secondo periodo del comma 14 sono aggiunte infine le seguenti parole “, secondo le
modalità previste dal comma 82”;
g) al comma 143, aggiungere alla fine il seguente periodo “Gli eventuali incarichi
commissariali successivi all’entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati
a titolo gratuito”.


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