Riforma Pa, il testo del decreto legge sulla Riforma della Pubblica Amministrazione

Mercoledì, 18 Giugno 2014

 

CAPO III - SEMPLIFICAZIONI 

 
Art.23 (Documento unico di circolazione dei veicoli)

Kamsin 1. Nell’intento di una graduale semplificazione delle procedure e di una conseguenziale
riduzione degli oneri a carico dell’utenza, a decorrere dalla entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 4, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  avvalendosi anche dei soggetti presso i
quali è attivo lo sportello telematico dell’automobilista di cui al decreto del Presidente della
repubblica 20 settembre 2000, n. 358, rilascia la carta di circolazione nella quale sono annotati,
conformemente alle disposizioni comunitarie in materia, anche i dati relativi alla proprietà degli
autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. I soggetti competenti provvedono alla archiviazione in
formato elettronico della relativa documentazione all’interno dell’archivio unico istituito ai sensi
della presente legge presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 2. Nelle more dell’attuazione di quanto disposto dal comma 6, gli uffici del pubblico registro
automobilistico, attraverso apposite procedure applicative predisposte dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, provvedono, in via telematica, ad effettuare le verifiche inerenti la
registrazione della proprietà dei veicoli di cui al comma 1. 

 3. Le funzioni di vigilanza e controllo dell’attività svolta dai soggetti di cui ai commi 1 e 2
sono esercitate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
 4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, con regolamento adottato ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge del 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della giustizia, sentita l’Autorità
garante per la protezione dei dati personali, si provvede alla attuazione delle disposizioni contenute
nel comma 1, nonché al necessario adeguamento delle disposizioni contenute nel regio decretolegge
15 marzo 1927, n. 436, nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, nel decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nel
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nel decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 209, nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell’articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nell’articolo 7 della legge 9
luglio 1990, n. 187, nel decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514 e nell’articolo 1,
comma 427, della legge 27 dicembre2013, n. 147.

 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuate, nell’ambito della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, le
tariffe relative alle operazioni di cui al comma 1, nonché i corrispettivi relativi agli adempimenti di
cui al comma 2 svolti dagli uffici del pubblico registro automobilistico, in modo da garantire
evidenti risparmi per l’utenza.

  6. A decorrere dal 1° luglio 2017 è abrogato l’articolo 2683, n. 3, del codice civile. Dalla
medesima data il pubblico registro automobilistico, di cui al Regio decreto legge del 15 marzo
1927, n. 446, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e al Regio decreto 29 Luglio 1927, n.
1814 e successive modificazioni, è soppresso. Entro il 31 dicembre 2016, con uno o più regolamenti
da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente
comma. Nell’archivio unico sono annotati i dati di proprietà e i provvedimenti che dispongono il
fermo amministrativo nonché i provvedimenti di accertamento della perdita di possesso degli
autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. I dati di proprietà e i provvedimenti concernenti il
fermo amministrativo sono altresì annotati sulla carta di circolazione.
 
7. Entro il 30 giugno 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede
all’individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti mediante procedure di mobilità, in relazione al fabbisogno
derivante dall’assolvimento delle funzioni di cui al presente articolo. Il personale trasferito è
inquadrato nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di apposite tabelle di
corrispondenza approvate con il decreto di cui al presente comma. Conseguentemente il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti adegua la propria dotazione organica. Con il medesimo decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri si procede ad una riorganizzazione dell’Automobil Club
d’Italia anche a tutela dei livelli occupazionali. Agli oneri derivanti dall’attuazione del primo
periodo si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle tariffe rideterminate ai
sensi del comma 5.
 
8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire l'imposta
regionale di immatricolazione dei veicoli. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
sono stabiliti gli importi dell'imposta in funzione del tipo, della categoria, del livello di emissioni
inquinanti e della potenza dei veicoli.
 
9. L’immatricolazione dei veicoli è eseguita, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, su tutto il territorio nazionale. Il gettito dell’imposta di cui al comma 8 è destinato alla
Regione o Provincia autonoma ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come
avente causa o intestatario del veicolo.

10. L’imposta regionale di immatricolazione, determinata secondo le modalità di cui al
comma 8, può essere aumentata fino ad un massimo del trenta per cento, ed è dovuta per ciascun
veicolo al momento della richiesta di immatricolazione.

11. Le Regioni e le Province autonome disciplinano la liquidazione, la riscossione e la
contabilizzazione dell'imposta regionale di immatricolazione e i relativi controlli. Tali attività, se
non gestite direttamente, sono affidate ad un ente concessionario il quale riversa, alla tesoreria della
regione o della provincia autonoma, titolare del tributo, le somme riscosse. 
 
12. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano, entro dieci giorni
dalla data di esecutività, l’istituzione o la modifica delle misure dell'imposta al competente ufficio
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ente che provvede alla riscossione per gli
adempimenti di competenza. L'eventuale aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate
e gli atti formati a decorrere dalla predetta data di esecutività e, qualora esso sia disposto con
riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la comunicazione, opera dalla data della
comunicazione stessa.

13. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati
a servire detti veicoli, sempre che non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta è ridotta ad un
quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 8, si applica per i rimorchi ad uso abitazione
per campeggio e simili.

14. Le richieste di immatricolazione respinte dagli uffici competenti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sono soggette, nel caso di ripresentazione, alla disciplina relativa
all'imposta regionale vigente. 

15. L’art. 56 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 è abrogato.

16. All’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i commi 2 e 3 sono abrogati.

17. L’articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.

18. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, a copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 15 e 17, fatte
salve le maggiori entrate derivanti dall’applicazione del comma 16, le Regioni rideterminano gli
importi annuali delle tasse automobilistiche, così come determinati a norma dell’articolo 24, comma
1, del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1992, incrementandoli, per il solo 2015, sulla base di
criteri di progressività connessi alla potenza del veicolo ed alle emissioni inquinanti degli stessi.

 

Art.24  (Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese)
 
1.  L’importo del diritto annuale a carico delle imprese di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580 è ridotto del 50%.


Art.25 - (Autotutela amministrativa)

1. Alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 19, comma 3, al secondo periodo, dopo le parole “degli articoli 21-quinquies e
21 nonies” sono aggiunte le seguenti “nei casi di cui al comma 4”;
b) all’articolo 21-quinquies, al comma 1, dopo le parole “situazione di fatto” sono aggiunte le
seguenti: “non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento”;
c) all’articolo 21-nonies, al primo comma:
1. al primo periodo, dopo le parole: “articolo 21-octies,” sono inserite le seguenti: “,
esclusi i casi di cui all’articolo 21-octies, secondo comma,”
2. al primo periodo, dopo le parole “entro un termine ragionevole” sono inserite le
seguenti: “, comunque non superiore a due anni dal momento di produzione degli effetti
per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,”.

Art.26 - (Innovazione nei servizi e nelle politiche pubbliche)
1. Al fine di favorire sperimentazioni finalizzate a introdurre significative innovazioni
nell’erogazione dei servizi e nelle politiche pubbliche, con decreto del Presidente del
consiglio dei Ministri sono approvati progetti proposti dalle amministrazioni pubbliche che
possono comportare o consistere nell'applicazione sperimentale e temporanea di regole o
procedimenti derogatori della vigente normativa, anche in materia di contabilità generale
dello Stato. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
sono definite le modalità di presentazione, selezione e monitoraggio dei progetti di
sperimentazione.

Art.27 - (Semplificazioni in materia di permesso di costruire e altre misure in materia edilizia)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 20 (R), il comma 7 è sostituito dal seguente: «7.(L). I termini di cui ai commi 3 e 5
sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata
risoluzione del responsabile del procedimento.»;
b) all’articolo 25 (L), comma 5 ter le parole “ le modalità di attuazione delle disposizioni di cui
al comma 5 bis e” sono soppresse.
2. Fatta salva la disciplina regionale più favorevole, sono realizzabili mediante segnalazione
certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non configurino una variazione
essenziale, ai sensi della normativa statale e regionale, che siano conformi alle prescrizioni
urbanistico-edilizie vigenti e siano attuate, dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso
prescritti dalla normativa in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, dalle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e dalle altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, e in
particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative
all’efficienza energetica. Tali segnalazioni costituiscono parte integrante del procedimento relativo
al permesso di costruire dell’intervento principale e possono essere presentate prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, l’accertamento delle varianti in corso
d’opera di cui al comma 2, realizzate in ottemperanza a quanto disposto al medesimo comma, non
dà luogo alla sospensione dei lavori prevista dall’articolo 27 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
 

Art.28 (Semplificazioni in materia di autorizzazione sismica)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3 (L), comma 2, le parole “dall’articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42”;
b) dopo l’articolo 3 (L) è inserito il seguente: 
“Art. 3-bis. 1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte
seconda del presente testo unico, riguardanti la sicurezza delle costruzioni, si considerano,
concordemente agli articoli 52 e 83:
a) interventi “di carattere primario” nei riguardi della pubblica incolumità: 
1) gli interventi di sopraelevazione o di ampliamento, con opere strutturalmente
connesse, di costruzioni esistenti;
2) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti;
3) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro
particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
4) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la
cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità
di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che
possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale
collasso;
b) interventi “di carattere secondario” nei riguardi della pubblica incolumità:
1) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
2) le nuove costruzioni che non rientrano nelle fattispecie di cui al punto a. 3);
c) interventi “minori” quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso,
non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa
con le Regioni, definisce le linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale,
degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non
sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93. Nelle more
dell’emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche
elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell’emanazione delle linee
guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.”;

c) l’articolo 65 (R) è sostituito dal seguente: “Art. 65 (L) Denuncia dei lavori di realizzazione e
relazione a struttura ultimata di opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle
norme tecniche (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 4 e 6)
1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in
vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico.
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista
delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed
esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e
quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei
riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla
quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno
impiegati nella costruzione.
4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione
dell'avvenuto deposito su una copia del progetto e della relazione di cui al comma 3.
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al
comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio
alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente
articolo.
6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo
sportello unico una relazione, sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3,
allegando:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati, emessi da laboratori di cui
all’articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla
tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l’esito delle eventuali prove di carico, accludendo le copie dei relativi verbali
firmate per copia conforme.
7. All’atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al
direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e
provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante
documentazione di cui al comma 6.
9. Per gli interventi di cui all’articolo 3-bis, comma 1, lettera b), numero 1, le disposizioni di
cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano.”;

d) all’articolo 67: 
1) il comma 1 è sostituito dal seguente “1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa
comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.”;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Completata la struttura, il direttore dei lavori ne
dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha centoventi giorni di tempo
per depositare il collaudo.”;
3) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Il collaudatore redige, sotto la propria
responsabilità, il certificato di collaudo che invia allo sportello unico, il quale, per gli
interventi di cui all’articolo 3-bis, comma 1, lett. a), ne trasmette copia all’Ufficio Tecnico
Regionale ovvero ad altro Ente competente.”;
4) dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8-bis. Per gli interventi di cui all’articolo 3-bis,
comma 1, lettera b), numero 1, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di
regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.”;

e) all’articolo 90 (L):
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. E’ consentita, nel rispetto delle disposizioni del
presente testo unico, degli strumenti urbanistici e delle norme tecniche vigenti, la
sopraelevazione degli edifici realizzati con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle
norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, purché il complesso della struttura sia conforme
alle medesime norme.”.
2) il comma 2 è soppresso;

f) l’articolo 93 (R) è sostituito dal seguente:
“Art. 93 (L) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
(legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 17 e 19)
1. Nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni,
riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico,
indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori
e dell’appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, debitamente firmato da un ingegnere,
architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze,
nonché dal direttore dei lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente Ufficio Tecnico
Regionale. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti,
sezioni, relazione generale ed eventuali relazioni specialistiche.
4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una
dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e
la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il
rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica.
5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e
dell’asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di
cui all’articolo 65.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente
articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai
funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.”;

g) all’articolo 94:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo
all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi di “carattere
primario”, di cui all’art. 3-bis, comma 1 lettera a) senza preventiva autorizzazione scritta del
competente Ufficio Tecnico Regionale o di altro ente competente.”;
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
“1.bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle località a bassa (zona
3) e a bassissima (zona 4) sismicità, ad eccezione delle strutture di interesse
strategico e rilevante, di cui all’art. 3-bis, comma 1 lettera a), numero 4.
1.ter Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono
istituire controlli anche con modalità a campione.”;

h) l’articolo 104 è sostituito dal seguente: 
“Art. 104 (L) Costruzioni in corso (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 30; articoli 107 e 109
del decreto legislativo n. 267 del 2000)
1. Non sono tenuti al rispetto delle disposizioni connesse alle zone sismiche di nuova
classificazione, ovvero al rispetto di norme tecniche sopravvenute, coloro i quali, in
possesso di regolare titolo abilitativo, abbiano effettivamente iniziato la costruzione prima
dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche,
purché le strutture siano ultimate entro i termini di validità dell’ultimo titolo abilitativo
rilasciato; sono escluse eventuali proroghe rilasciate dopo l'entrata in vigore del
provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, salvo ulteriore motivata
proroga autorizzata dal competente Ufficio Tecnico Regionale o da altro Ente competente.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per le opere pubbliche i cui
lavori siano stati già appaltati o i cui progetti siano stati già approvati ai fini
dell’espletamento della gara, prima dell’entrata in vigore del provvedimento di nuova
classificazione sismica o di nuove norme tecniche;
3. Nel caso in cui la costruzione non sia ultimata nel termine di cui al comma 1, entro i
successivi 60 giorni dovrà essere presentata denuncia al competente Ufficio Tecnico
Regionale o ad altro Ente competente per il tramite dello sportello unico, corredata da
apposita relazione tecnica contenente la verifica della rispondenza della costruzione alle
nuove disposizioni.
4. L’Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, accertato lo stato dei
lavori, nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 stabilisca che la costruzione possieda il
medesimo livello di sicurezza previsto dalla nuova classificazione sismica o dalle norme
sopravvenute, autorizza la prosecuzione della costruzione, inviando copia del
provvedimento allo sportello unico per i necessari provvedimenti.
5. Nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 non permetta la prosecuzione della
costruzione, l’Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, ne dà
comunicazione allo sportello unico al fine dell’annullamento del titolo abilitativo edilizio e
della richiesta di un idoneo progetto di adeguamento sismico ovvero della demolizione di
quanto già costruito.
6. I lavori strutturali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore di nuove
classificazioni sismiche, ultimati alla data del 30 giugno 2009, devono essere collaudati
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto della
classificazione sismica e delle norme tecniche previgenti. Il certificato di collaudo è
corredato, in tal caso, dalla valutazione della sicurezza, redatta ai sensi delle vigenti norme
tecniche di cui agli articoli 52 e 83, con riferimento a vita nominale non inferiore al 60 per
cento di quanto stabilito dalle predette norme per le nuove costruzioni.
7. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le
disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.”.
2. Le linee guida di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, inserito dal comma 1, lettera b) sono adottate entro sei mesi dall’entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
 

Art.29 - (Semplificazioni fiscali
(Responsabilità fiscale solidale dell’appaltatore:)
1. All’articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella
legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.
 
 (Soppressione del visto di conformità:)
2.  All’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge
12 novembre 2011, n. 183, il numero 7) è soppresso.
 
(adempimenti formali in materia fiscale)
3. All’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 1, è inserito il
seguente:
“1-bis. Le delibere di variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a condizione che detta
pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.”
3. All’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, il comma 5 è sostituito dal
seguente: 
“5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale comunale dovuta
è determinata dai sostituti d'imposta di cui  agli  articoli 23 e 29  del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio
relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a
partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello
relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del
rapporto, l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le
predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di
cui all'articolo 4, comma 6-ter, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322».
4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e
d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter dell’articolo 50
del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono
apportate le modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi
diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato
membro della Comunità, al fine di ridurne il contenuto informativo alle sole informazioni
concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni
suddette.
5. Al comma 6 dell’articolo 50 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla Legge
29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole “e quelle da questi ultimi ricevute” sono soppresse;
b) nel secondo periodo, le parole “e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso
articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità” sono
soppresse;
c) nel terzo periodo, le parole “ed al secondo” sono soppresse.
6. All’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
“Istituzione e disciplina dell’imposta per il valore aggiunto” sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, sesto periodo, le parole “non superiore a lire 10 milioni” sono sostituite da “non
superiore a 15 mila euro”;
b) al comma 7, lettera a), la parola “cinque” è sostituita da “tre”;
c) al comma 7, lettera b), numero 1), le parole “10 per cento” sono sostituite da “20 per cento” e le
parole “cento milioni di lire” sono sostituite da  “50 mila euro”;
d) al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole “5 per cento” con “10 per cento”, le parole
“cento milioni di lire” con “50 mila euro” e le parole “un miliardo di lire” con “500 mila euro”;
e) al comma 7, lettera b), numero 3), sostituire le parole “1 per cento” con “2 per cento”, le parole
“cento milioni di lire” con “50 mila euro” e le parole “un miliardo di lire” con “500 mila euro”;
f) al comma 8, le parole “il 100 per cento” sono sostituite da “il 150 per cento.

7. All’articolo 21 del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567 “Regolamento di
attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente
l'istituzione del conto fiscale” sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo le parole “dieci per cento” sono sostituite da “venti per cento” e al
secondo periodo le parole “dieci per cento” sono sostituite da “venti per cento”.
b) dopo il comma 2, inserire il seguente “3. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì alle
richieste di rimborso relative a periodi inferiori all’anno di cui all’articolo 38-bis, comma 2, decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
8. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sono individuate le categorie di contribuenti soggetti passivi IVA
fisiologicamente a credito IVA che possono ottenere il rimborso dell’eccedenza detraibile ai sensi
dell’articolo 38-bis, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
In ogni caso, i rimborsi richiesti dai soggetti di cui all’articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 sono eseguiti in via prioritaria, ai sensi del predetto articolo 38-bis, comma
9”.

 (Dichiarazione di successione e rimborso di crediti d’imposta e interessi in conto fiscale)
9. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 28, comma 7, le parole «a lire cinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a
euro settantacinquemila»;
b) all’articolo 30, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. I documenti di cui alle lettere c),
d), g), h) e i) del comma 1 possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le stesse costituiscono copie
degli originali. Resta salva la facoltà dell’Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in
originale o in copia autentica».
10. All’articolo 78, comma 33, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la lettera a) è sostituita dalla
seguente: «a) l’erogazione del rimborso è effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita
richiesta, sottoscritta dal contribuente e attestante il diritto al rimborso ovvero entro venti giorni
dalla ricezione di apposita comunicazione dell’ufficio competente e contestualmente all’erogazione
del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in
materia;».
11. La disposizione di cui al comma 2 si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1º gennaio 2014.

 
Art.30 - (Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche)
1. All’articolo 9, del  decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Fermo restando
quanto previsto dal comma 1, nelle more della messa a regime sull’intero territorio nazionale della
ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 2 novembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, per le patologie croniche
individuate dai  regolamenti di cui al comma 1, il medico può prescrivere medicinali fino ad un
massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la
durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.”.    

 
Art.31 - (Silenzio assenso negli atti di competenza di diverse amministrazioni statali)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l’articolo 17 è inserito il seguente: “Art. 17-bis.
(silenzio- assenso tra amministrazioni statali). – 1. Nei casi in cui è prevista l’acquisizione
di assensi, concerti o nulla osta per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi
di competenza di diverse amministrazioni statali, le amministrazioni competenti comunicano
il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora l’amministrazione che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta
rappresenti esigenze istruttorie, il Presidente del Consiglio dei Ministri può autorizzare la
proroga di quindici giorni del predetto termine.
2. Le richieste di modifica dell’amministrazione che deve rendere il proprio assenso, concerto
o nulla osta sono formulate in modo puntuale e sono recepite nel testo dall’amministrazione
proponente nei trenta giorni successivi. Il Presidente del Consiglio decide sulle modifiche da
apportare in caso di mancato accordo tra le amministrazioni.  
3. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato il parere richiesto,
l’assenso, il concerto o il nulla osta si intende acquisito.”.

Art.32 - (Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti)
 
1. All’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
a) alla lettera f-bis), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, se determinano l’erogazione di
somme di importo complessivo superiore a 10.000 euro a favore dello stesso soggetto nel
medesimo esercizio finanziario;”; 
b) alla lettera f-ter), sono aggiunte in fine le seguenti parole:  “, se determinano l’erogazione di
somme di importo complessivo superiore a 10.000 euro a favore dello stesso soggetto nel
medesimo esercizio finanziario;”.
2. All’articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 è sostituito dal
seguente: “1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell’ambito del
controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai
fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine,
il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente
della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in
cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle
linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati
nell’anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è,
altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.”.
3. Al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 1:
1) al comma 2,  le parole “Ogni sei mesi” sono sostituite dalla parola “annualmente” e
  le parole “nel semestre” sono sostituite dalle parole “nell’anno”;
2) il comma 6 è sostituito dal seguente:“6. Il presidente della regione trasmette ogni
dodici mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul
sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione
delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell’anno.”;
3) al comma 12 è aggiunto il seguente periodo: “Avverso le delibere della Sezione
regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa
l’impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le
forme e i termini di cui all’articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.”; 
     b) all’articolo 6, comma 4, le parole da: “In presenza” fino a: “delle norme” sono sostituite dalle
seguenti: “Al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi”.

4. All’articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:
     a) alla lettera c) del comma 6 è aggiunto il seguente periodo: «gli obblighi di controllo,
attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti;»;
    b) al comma 7, dopo la parola “liste”, sono aggiunte le seguenti parole: “per i comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti.”.
 
5. All’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti
modifiche: 
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a),
soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi
dell’articolo 3  della legge 14 gennaio 2014, n. 20, sono inviati dalle amministrazioni
contestualmente agli Uffici di controllo, per l’effettuazione del controllo preventivo di
regolarità contabile, e agli uffici della Corte dei conti competenti per l’effettuazione del
controllo di legittimità. Gli atti soggetti al controllo preventivo di cui al comma 2, lettere b),
c), d), e), f), g) e g-bis), sono inviati agli Uffici di controllo per il controllo di  regolarità
amministrativa e contabile.”
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Gli Uffici di controllo si
pronunciano nei termini di cui all’articolo 8. La Corte dei conti si pronuncia nei termini di
cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e all’articolo 27 della legge 24
novembre 2000, n. 340.”.

 
Art.33 - (Divieto di transazioni della p.a. con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono  l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo)
1. È vietata ogni transazione economica e finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e società o enti esteri, aventi
sede in Stati che non permettono l’identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il
controllo.
2. La disposizione del comma 1 non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata
verifica del titolare effettivo della società o dell’ente di cui al medesimo comma 1 in conformità alle
disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
 

 
Art.34 - (Verifica dei requisiti delle offerte negli appalti pubblici)
1. Nelle procedure aperte previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la stazione
appaltante esamina l’offerta tecnica e l’offerta economica prodotta dal concorrente prima
dell’accertamento sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 44
dello stesso decreto legislativo.
2. L’accertamento di cui al comma 1 è operato dalla stazione appaltante nei confronti del
concorrente che, all’esito dell’esame dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, risulta
collocato al primo posto in graduatoria per aver presentato le condizioni più vantaggiose per
le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori.
3. Fermo quanto disposto dagli articoli 38 e 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
l’esclusione dalla gara per mancato possesso dei requisiti di cui  agli articoli da 38 a 44 dello
stesso decreto legislativo  determina l’escussione della relativa cauzione provvisoria, la
segnalazione del fatto ai fini dei provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 11, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e la sospensione da uno a tre anni dalla partecipazione alle
procedure di affidamento per il concorrente interessato, nonché l’esecuzione
dell’accertamento di cui al comma 2 nei confronti del concorrente che segue in graduatoria..
4. Nella ricorrenza delle previsioni di cui al comma 3, si procede alla determinazione della
nuova soglia di anomalia dell’offerta e al compimento dei successivi adempimenti previsti
dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con
cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di conversione in legge del
presente decreto. 

Zedde


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