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cumulo casse professionali

23/10/2017 15:03#43181 da sergio1952
Risposta da sergio1952 al topic cumulo casse professionali
Cari amici,

la situazione sembra farsi sempre più cupa e ombrosa.

Ho seguito molti degli interventi fatti sulla chat e quasi tutti quelli indirizzati a questo sito di posta elettronica.

Il punto determinante della faccenda, al di là di altri, sta al punto 3, 4° capoverso, della circolare n.140 del 12.10.2017, laddove c'è scritto "resta fermo che ciascuna gestione provvede a liquidare il rispettivo pro quota di competenza tenendo conto delle proprie regole di calcolo".

Io che sono iscritto alla CNPADC posso attestare che oltre alla pensione di vecchiaia, che ha una sua propria regola di calcolo, oltre all'istituto della vecchiaia anticipata (che si calcola con il metodo puramente contributivo con un limite minimo di età) e alla pensione di inabilità, non esistano ancora regole che disciplinano l'istituto della "pensione anticipata".
Pertanto le Casse, che prima o poi metteranno mano ai loro regolamenti, se non l'hanno già fatto, come l'INARCASSA, istituiranno un nuovo canale pernsionistico che non era precedentemente disciplinato all'interno del regolamento previdenziale e tale canale per loro aspirazione sarà "contributivo"; ragione? perché risparmiano a danno di chi ha contribuito e maturato un quantum pensionistico più alto.

Il vero pericolo per me è questo. E' partita INARCASSA, lo sta applicando la CPAR (ragionieri) viene ventilato che lo fara anche CIPAG (geometri) e sono convinto che se non li fermiamo la L. 262 e i trattamenti in cumulo verranno vanificati.

La nostra amministrazione pubblica e l'INPS, in sintonia con le Casse, dirà che è già stato un grande vantaggio essere riusciti a cumulare i periodi contributivi senza esborsi da parte dei futuri pensionandi. E come dice Antonia, o accetti il contributivo, o continui a lavorare (se ne hai la possibilità) o fai ricorso.

Spero che si trovi una soluzione per fermare questo perverso meccanismo. "Loro" si fanno forza perché adesso forse siamo pochi. Ma per quanto pochi siamo dobbiamo comunque stare uniti e continuare la battaglia magari istruendo alcune cause pilota guidate dal Comitato e sostenute da noi tutti che siamo vittime di questa oscura manovra.

Vi ringrazio per l'attenzione e spero che ci siano contributi costruttivi per poter continuare la battaglia.

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23/10/2017 14:11#43174 da waldstein
Risposta da waldstein al topic cumulo casse professionali
Non conoscevo l'esistenza di questa recentissima interrogazione della Gnecchi, che riguarda i giornalisti, ma riassume il problema. La risposta ministeriale conferma la necessità di convenzioni, ma nessuna "delibera" nè invio a ministeri:

DISCUSSIONE IL 19/10/2017
SVOLTO IL 19/10/2017
CONCLUSO IL 19/10/2017
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-12166
presentato da
GNECCHI Marialuisa
testo di
Giovedì 14 settembre 2017, seduta n. 850
  GNECCHI, MOTTOLA, PATRIZIA MAESTRI, GIORGIO PICCOLO, AIRAUDO, DALL'OSSO,
COMINARDI, CIPRINI, BARUFFI, SIMONETTI, RIZZETTO, PRATAVIERA, POLVERINI, AUCI e
INCERTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
l'istituto del cumulo dei contributi era già presente nel nostro ordinamento sulla base della legge n. 228 del
2012 (legge di stabilità 2013) che ha previsto all'articolo 1, commi da 239 a 246, la possibilità di unificare
la contribuzione versata in più gestioni assicurative;
con l'articolo 1, comma 195 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – legge di bilancio 2017, si è
modificato il comma 239 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 estendendo l'istituto del cumulo agli
enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, prevedendo altresì che la predetta facoltà possa essere esercitata per la liquidazione del
trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal
comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24,
ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva
prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24;
ad oggi non risulta siano state emanate dall'istituto previdenziale dei giornalisti – Inpgi – le relative
disposizioni applicative che consentano ai giornalisti di cumulare i contributi versati nella gestione
separata Inpgi 2, con quelli versati nell'Inpgi;
si ritiene utile ricordare che già con la legge n. 228 del 2012, successivamente modificata dalla legge n.
232 del 2016, è stato reso possibile cumulare i contributi versati nella gestione separata Inps con i
contributi versati in altri fondi previdenziali pubblici; già dal 2012 quindi l'Inpgi avrebbe potuto
disciplinare al proprio interno con regolamento almeno «Inpgi1» e «Inpgi2» –:
se il Ministro interrogato non ritenga di intervenire affinché l'Inpgi proceda ad emanare le disposizioni
applicative della norma richiamata in premessa, di cui alla legge di bilancio 2017, e in particolare a
risolvere il problema degli iscritti all'Inpgi2, perché possa realizzarsi il cumulo dei contributi e non
rimanga con Inpgi1 un'unica possibilità, ovvero la ricongiunzione onerosa.
(5-12166)
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 ottobre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-12166
Preliminarmente voglio ricordare che la legge di bilancio 2017 ha modificato la disciplina, dettata dalla
legge n. 228 del 2012 in materia di cumulo dei periodi assicurativi, estendendo, ai fini del conseguimento
del diritto a pensione, la facoltà di cumulo per periodi assicurativi anche a favore degli iscritti alle gestioni
degli enti privati di previdenza obbligatoria costituiti ai sensi dei decreti legislativi n. 509 del 1994 e n.
103 del 1996.
Nello specifico, i commi 242, 244 e 248 dell'articolo 1 della predetta legge n. 228, nel richiamare il
decreto legislativo n. 42 del 2006, individuano l'INPS quale soggetto preposto al pagamento delle
pensioni in regime di cumulo previa stipula di apposite convenzioni con gli enti interessati.
Al fine di chiarire alcuni aspetti applicativi in materia e definire le modalità operative per consentire la
fruizione del cumulo in parola, si sono tenuti diversi incontri di approfondimento che hanno visto la
partecipazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e degli enti
previdenziali privati.
In esito a tali incontri, l'INPS ha adottato la circolare n. 60 del 2017, con la quale ha fornito le prime
istruzioni applicative limitatamente agli iscritti alle gestioni AGO e ha rinviato ad una successiva circolare
la trattazione delle modalità operative per i periodi contributivi maturati presso gli enti previdenziali di cui
al decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.
A tale proposito, rappresento che lo scorso 3 ottobre l'INPS ha trasmesso al Ministero del lavoro una
bozza di circolare. Il successivo 9 ottobre il Ministero ha espresso il proprio nulla osta e,
conseguentemente, il 12 ottobre l'INPS ha adottato la circolare n. 140 che definisce il quadro operativo cui
gli enti privati di previdenza obbligatoria dovranno conformarsi. Al riguardo la circolare prevede che
l'INPS è tenuto a stipulare singole convenzioni con i diversi Enti in ragione della loro specificità al fine di
rendere compiutamente operativo il disposto normativo della legge di bilancio del 2017.
La norma sul cumulo trova, ovviamente, applicazione anche nei confronti degli iscritti all'INPGI sia con
riferimento ai periodi accreditati presso la gestione sostitutiva dell'AGO (cosiddetto INPGI 1) che a quelli
accreditati presso la gestione separata (cosiddetto INPGI 2).
La norma ha previsto che nel caso di esercizio della facoltà del cumulo gratuito, l'ente erogatore della
prestazione pensionistica debba essere l'Inps. Tale procedura trova applicazione anche nel caso in cui
l'iscritto intenda cumulare periodi contributivi appartenenti esclusivamente alle due gestioni dell'INPGI.
In tal caso, l'INPGI assolverà la funzione di ente istruttore mentre sarà l'Inps a effettuare il pagamento
della prestazione.
A tal proposito, l'INPGI ha reso noto di aver trasmesso all'Inps le domande fino ad oggi pervenute (circa
15) e di non aver adottato alcuna disposizione applicativa in attesa che l'INPS disciplinasse gli aspetti
procedurali attuativi della norma (recentemente chiariti con la predetta circolare n. 140), e in attesa che
venissero regolamentati con le apposite convenzioni – da stipulare con ciascun ente coinvolto nel
processo – i dettagli operativi finalizzati alla gestione e definizione delle istanze degli iscritti.
Da ultimo, l'INPGI ha assicurato che, non appena sarà firmata la convenzione, provvederà ad adottare una
circolare rivolta ai propri iscritti con la quale saranno precisati i termini e le modalità applicative della
norma.
Ringraziano per il messaggio: bepi, Nicolett, sergio1952

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23/10/2017 13:41#43170 da Nicolett
Risposta da Nicolett al topic cumulo casse professionali
La risposta della cassa ragionieri mi ha solo confuso le idee....quello che doveva essere un nuovo isituto (il cumulo gratuito) MIGLIORATIVO della vecchia totalizzazione, viene da quest'ultima scavalcato nel caso si raggiungano i requisiti di cassa? E andarsene col misto? Ho capito bene??...non cinosco il regolamento della vostra cassa, ci sono i riferimenti a quanto affermato dal funzionario?
Ringraziano per il messaggio: bepi, sergio1952

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23/10/2017 13:08#43167 da OT
Risposta da OT al topic cumulo casse professionali
Scusate ma sul gruppo wats è un delirio. Quindi scrivo qui la mail della nostra collega che ha ricevuto una risposta INDECENTE dalla CASSA RAGIONIERI. Orge quindi avere indicazioni operative dal Comitato.
Care Rosa e Orietta,
Purtroppo, a quanto pare, Inarcassa non è l’unica a liquidare le pensioni in cumulo con il metodo contributivo.
Il punto adesso è: scegliere la totalizzazione e metterci una pietra sopra, oppure scegliere il cumulo e andare avanti a ricorsi...
Da qualche parte si usa dire “cornute e mazziate” mi sembra sia proprio adatto per il caso nostro...
Cari saluti, Antonia



In risposta alla mia mail la Cassa mi ha risposto quanto segue.



Buongiorno,
Le confermo che siamo in attesa della stipula della convenzione con l'INPS. Aspettiamo a momenti una prima bozza, non passerà molto tempo prima di essere operativi. Comunque si possono già fare alcune considerazioni in merito al sistema di calcolo.
La pensione anticipata con cumulo sarà calcolata con il sistema di calcolo interamente contributivo esattamente come le pensioni anticipate autonome. Anche la totalizzazione prevede il sistema di calcolo contributivo, ma con una clausola di salvaguardia per coloro che alla data di presentazione della domanda di pensione hanno maturato, presso un unico Ente, il requisito contributivo minimo per il diritto alla pensione autonoma. Nel suo caso quindi, avendo già raggiunto 39 anni di contribuzione alla sola Cassa, con la totalizzazione avrà il diritto alla pensione calcolata con il sistema misto, più favorevole. Alle anzianità viene applicato un coefficiente di neutralizzazione in ragione dell'età di anticipo della pensione rispetto al requisito della pensione di vecchiaia. Per avere un termine di paragone potrà fare le sue simulazioni di calcolo, entrando nell'area riservata del nostro sito web. Pensione di anzianità per totalizzazione: data di decorrenza 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Pensione anticipata =pensione anticipata con cumulo : stessa ipotesi di decorrenza. Terza simulazione: pensione di vecchiaia decorrenza 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei 68 anni di età. Cosi avrà tutte le ipotesi per poter fare la scelta più consapevole. Naturalmente l'esatta decorrenza delle prestazioni per cumulo o per totalizzazione si avranno solo al termine dell'istruttoria delle domande.
Per dare seguito alla pensione di anzianità in totalizzazione dovrà dichiarare di voler proseguire con la totalizzazione e di revocare la domanda di cumulo.
Per entrambi gli istituti non è richiesta la cessazione dell'attività professionale. La contribuzione versata dopo la decorrenza della pensione da diritto alla liquidazione di supplementi biennali. Purtroppo non può optare per la riduzione dei contributi annuali fino a quando non Le sarà riconosciuto ufficialmente lo status di pensionata.
La riduzione comunque opera dall'anno successivo a quello di decorrenza della pensione stessa.
Spero di esserle stato di aiuto.
Cordiali saluti.


Il 23/10/2017 11:04, Antonia Loesch ha scritto:
Buongiorno,

Vista la recente pubblicazione della circolare Inps, Le chiedo ancora qualche chiarimento sperando di poter avere un quadro generale più completo sulla mia situazione e sulla normativa in generale.
Visto che i quesiti sono tanti cercherò di dividerli con ordine:

1) Ho presentato domanda di pensione in data 24/2/2017 su modello “anzianità per totalizzazione” con l’aggiunta della dicitura “cautelativa in attesa di conoscere la convenienza del cumulo previdenziale. Poichè fino ad oggi non era possibile quantificare l’importo di pensione a carico della Cassa Ragionieri mi domando se è cambiato qualcosa E’ possibile ad oggi avere una quantificazione della quota di pensione relativa alla Cassa sia col metodo totalizzazione che col metodo cumulo?

2) Nell’ipotesi in cui il calcolo con la totalizzazione risultasse più conveniente (?) la domanda che ho presentato vale anche per quella?

3) Ho letto che per dare attuazione alla Legge occorre ancora la stipula delle convenzioni tra Inps e Casse e poi la predisposizione della piattaforma. Per quanto riguarda la piattaforma ho letto che nella Sua email che Voi inizierete a liquidare a mano le domande, ma invece per la stipula delle convenzioni quanto tempo circa occorrerà? Per dare il via all’operazione occorre che l’Inps stipuli tutte le convenzioni oppure queste saranno attive indipendentemente una dall’altra man mano che verranno stipulate?

4) Forse sarò costretta a lavorare anche dopo la pensione. E’ possibile questo sia con la totalizzazione che con il cumulo? E per pagare i contributi ridotti è possibile far domanda fin da ora in modo che, al momento della liquidazione della pensione, la richiesta abbia effetto retroattivo e mi dia la possibilità di rimborso delle quote pagate in eccedenza?

La ringrazio fin da ora per l’attenzione.
Ringraziano per il messaggio: sergio1952

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23/10/2017 12:45#43164 da NURISTANO
Risposta da NURISTANO al topic cumulo casse professionali
Penso sia opportuno scrivere anche al Presidente della Repubblica per sottolineare il comportamento colpevolmente tollerante del Ministero del Lavoro nei confronti di INPS e Casse.

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23/10/2017 11:34#43156 da NURISTANO
Risposta da NURISTANO al topic cumulo casse professionali
Concordo con SEAN: Sarebbe opportuno sommergerli di pec di protesta su uno schema concordato nel forum, da trasmettere anche ai mezzi di comunicazione?

Penso sia arrivato il momento di far risalire l'intensità del pressing in maniera coordinata, rivolgendoci a più soggetti possibile!

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