Congedi Papa', al padre spettano sino a 3 giorni di astensione dal posto di lavoro

Giorgio Gori Domenica, 05 Aprile 2015
La misura è stata introdotta dalla legge 92/2012 ed attribuisce ai padri la possibilità di assentarsi dal lavoro sino ad massimo di tre giorni entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall'affidamento o dall'adozione.

Kamsin Anche quest'anno resta in vigore il regime sperimentale introdotto con la legge 92/2012 che consente ai padri di fruire fino a tre giorni (il primo giorno è obbligatorio, gli altri due sono facoltativi) di astensione dal lavoro per stare accanto ai figli.

La misura prevede che il padre, lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, abbia l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Tale diritto si configura come un diritto autonomo rispetto a quello della madre e può essere fruito dal padre lavoratore anche durante il periodo di astensione obbligatoria post partum della madre. Per la fruizione dello stesso, al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. 

La fruizione di tale periodo di astensione dal lavoro non toglie nulla alla madre in quanto si aggiunge a quella della donna. Attenzione: questo diritto è riconosciuto dalla legge solo ai dipendenti del settore privato (Inps) e non anche a quelli del settore pubblico. Perciò i dipendenti dello Stato, degli enti locali, della sanità non hanno questa possibilità.

L'uomo può chiedere altri due giorni di congedo, ma stavolta la richiesta è solo facoltativa. Il padre lavoratore dipendente, infatti, sempre entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione in relazione al periodo di astensione. In pratica, il tal caso, i giorni del papà non si aggiungono a quelli della mamma; perciò la richiesta dell'uomo sottrae un pari periodo al congedo della donna. Per questo è necessario che ci sia una dichiarazione scritta della donna che attesti di essere d'accordo. In questa ipotesi la donna dovrà rientrare al lavoro uno o due giorni prima del preventivato.

Per ottenere il congedo il padre deve presentare domanda al proprio datore di lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni. Durante questo periodo il lavoratore ha diritto anche ai contributi figurativi senza avere alcuna perdita ai fini della futura pensione. I tre giorni qui descritti, inoltre, non interferiscono con il diritto del padre di chiedere il congedo parentale, vale a dire il periodo di assenza facoltativa dopo il termine dell'assenza obbligatoria della madre. Congedo che tra padre e madre può arrivare ai 10 mesi complessivi.

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