L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

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Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

L'aumento della stima di vita interesserà anche quei lavoratori che, in virtu' di speciali disposizioni di legge, mantengono tutt'oggi in vigore le regole di pensionamento antecedenti alla Riforma Fornero.

Kamsin Il recente Decreto 16 Dicembre 2014 ha ufficialmente fissato in 4 mesi l'incremento dell'età pensionabile nel triennio 2016-2018. E' così dal prossimo 1° gennaio 2016 si dovrà lavorare 4 mesi in piu' di quest'anno. Almeno. L'incremento tuttavia non interessa solo i lavoratori che accedono alla pensione con le regole individuate dalla Riforma Fornero del 2011 ma anche quei lavoratori che, sulla base di specifici provvedimenti legislativi possono continuare a godere delle regole ante-Fornero.  

Si tratta dei 170mila esodati salvaguardati, soggetti per i quali il legislatore ha approvato ben sei provvedimenti legislativi ad hoc per dargli la pensione prima, l'ultimo con la legge 147/2014. Restando, eccezionalmente, in vigore nei loro confronti la disciplina ante-fornero appare utile riassumere le regole di pensionamento.

E' appena il caso di precisare, preliminarmente, che questi soggetti possono accedere alla pensione o con il trattamento di vecchiaia o con la pensione di anzianità ma devono scontare, in entrambi i casi, una finestra mobile standard pari a 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per gli autonomi.

Pensione Anzianità - Sino al 31 Dicembre 2015 i lavoratori possono accedere con 40 anni di contributi oppure con il perfezionamento di 61 anni e 3 mesi di età unitamente al quorum 97,3 (con almeno 35 anni di contributi). Dal 2016 serviranno 61 anni e 7 mesi di età unitamente ad quorum di 97,6 (e sempre un minimo di 35 anni di contributi).

Pensione Vecchiaia - Sino al 31 Dicembre 2015 per i lavoratori e le lavoratrici del pubblico impiego bastano 65 anni e 3 mesi di età. Dal 2016 il requisito anagrafico passa a 65 anni e 7 mesi. Piu' ripido invece l'incremento per le lavoratrici private. Secondo la vecchia normativa sino al 31 Dicembre 2014 bastavano 60 anni e 4 mesi che diventano, per effetto della legge 111/2011, 60 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2015 e schizzano, considerando anche la stima di vita di 4 mesi, a 61 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2016.

Queste norme, come già indicato, si applicano solo ai lavoratori destinatari delle cosiddette salvaguardie detti, in gergo, esodati.

Seguifb

Zedde

Scatterà il 1° gennaio 2015 lo stop alla penalizzazione sugli assegni dei lavoratori con meno di 62 anni di età. La misura resterà in vigore sino al 2017. Da comprendere gli effetti sugli assegni già decurtati.

Kamsin Da domani entra ufficialmente in vigore lo stop alla penalizzazione. La novità, contenuta nell'articolo 1, comma 113 della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014), introduce una deroga rispetto al principio generale secondo cui chi accede alla pensione anticipata con un'età inferiore ai 62 anni ha una penalizzazione sulla quota retributiva della pensione. La penalizzazione scatterà, infatti, solo dal 2018.

In sostanza, quindi, chi matura i requisiti di anzianità contributiva tra il 1° gennaio 2015 ed entro il 31 dicembre 2017, otterrà sempre l'importo intero della pensione anticipata a prescindere dalla natura della contribuzione che ha dato diritto alla pensione anticipata. 

La penalizzazione di cui stiamo parlando, com'è noto, prevede un taglio dell'1% per ogni anno di anticipo sino a 60 anni e del 2% per ogni anno ulteriore rispetto all'età dei 60 anni. A conti fatti pertanto un lavoratore che ha 60 anni e decide di lasciare incorre in un taglio del 2%, taglio che sale al 4% se ha 59 anni e al 6% se ha 58 anni. Scopo della norma è, infatti, quello di incentivare il lavoratore a restare sul posto di lavoro sino, almeno, a 62 anni per limitare i costi per lo Stato.

La legge nulla dice, invece, per quanto riguarda i lavoratori che già hanno subìto il taglio dell'assegno, perchè hanno lasciato prima del 2015. L'Inps, tuttavia, potrebbe ammettere al ricalcolo e quindi alla depenalizzazione dell'assegno a partire dal 1° gennaio 2015 su apposita domanda dell'interessato.

Seguifb

Zedde

I lavoratori salvaguardati nel pubblico impiego otterranno il pagamento della buonuscita dopo 24 mesi dalle dimissioni. La vicenda coinvolge soprattutto i 4300 lavoratori in congedo per assistere parenti disabili.

Kamsin L'Inps ha chiarito i termini di pagamento dei Tfs e Tfr dei dipendenti pubblici interessati dalle salvaguardie per l'accesso al pensionamento in base alla disciplina previgente al decreto legge 201/2011. Lo ha fatto con il messaggio inps 8680/2014 con il quale ricorda che la salvaguardia disposta dal decreto legge 201/2011 e da successive norme per  particolari categorie di lavoratori, consistendo nella conservazione delle regole di accesso alla pensione precedenti il 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della riforma Monti Fornero), non ha alcun effetto diretto sui termini e le modalità di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per i lavoratori che accedono alla salvaguardia.

L'Inps ricorda, pertanto, che i termini di pagamento del TFS per i lavoratori salvaguardati sono quelli vigenti nel regime generale e conseguentemente, qualora non operi alcuna deroga all’applicazione della disciplina generale, si deve tener conto della causa e della data di cessazione dal servizio ai fini dell’applicazione del corretto termine di pagamento secondo le istruzioni diramate con la circolare Inps 73/2014.

La questione interessa soprattutto i lavoratori del pubblico impiego che fruiscono dei congedi e dei permessi di cui alla legge 104/1992 (2500 in quarta salvaguardia ed altri 1800 lavoratori in sesta salvaguardia). In altri termini, secondo la disciplina generale, tali lavoratori, riceveranno il pagamento dell'indennità di buonuscita, dopo 24 mesi dalla data di dimissioni volontarie. Scaduti questi termini, l’istituto ha l'onere di porre in pagamento la prestazione entro 3 mesi pena il pagamento degli interessi. Nei casi di risoluzione da parte della pubblica amministrazione e/o di raggiungimento del limite ordinamentale (65 anni) i termini vengono accorciati a 12 mesi.

Per importi superiori a 50mila euro ma inferiori a 100mila euro il pagamento sarà frazionato secondo quanto previsto dalla legge 147/2013. L'erogazione avverrà in due rate di cui la prima erogata con i termini sopra citati e la seconda trascorsi ulteriori 12 mesi. Se la prestazione dovesse risultare superiore a 100mila euro, l'erogazione avverrà in tre rate con l'ultima rata pagata dopo ulteriori 12 mesi dalla seconda erogazione.

Si ritiene, peraltro, che i dipendenti che grazie alla salvaguardia riescano a conseguire un diritto a pensione entro il 2013 i frazionamenti di 50mila e 100mila siano portati rispettivamente a 90mila e 150mila euro.

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Zedde

Com'è noto dopo la data effettiva del parto la madre ha diritto ad un periodo di congedo dal lavoro. Si tratta di un periodo obbligatorio di astensione dal lavoro pari a tre mesi successivi al parto, mesi che decorrono dalla data effettiva della nascita del bambino. Kamsin Molti dei nostri lettori ci chiedono cosa accade qualora, però, la madre partorisca qualche giorno prima o qualche giorno dopo la data indicata dal certificato di gravidanza. Può perdere qualche giorno di congedo mentre nell'altro guadagna invece qualche giorno? Oppure la legge opera in diverso sistema di calcolo?

Per evitare spiacevoli discussioni in azienda al rientro dalla maternità è utile sapere che in tali circostanze non si verifica nessuna perdita, al piu' ci sarà un incremento del periodo di riposo. Ad esempio se la madre dovesse partorire 5 giorni dopo la data indicata nel certificato di gravidanza, il periodo di congedo partirà dalla data effettiva del parto con la conseguenza che il periodo di congedo si dilaterà di 5 giorni in avanti rispetto a quanto originarimente previsto. Ad esempio se la madre doveva partorire il 15 gennaio 2015 ma il bambino nascerà il 20 gennaio il congedo arriverà sino al 20 aprile. Nel caso opposto, qualora la data effettiva del parto sarà 10 gennaio (cinque giorni prima): il congedo durerà comunque fino al 15 aprile (tre mesi + cinque giorni di anticipazione dall'11 al 15 gennaio). Quindi, in queste circostanze, la madre vede, in realtà allungarsi il periodo di congedo.

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Zedde

Ho letto che la penalizzazione per le pensioni saranno abolite dal 1° Gennaio 2015 fino a tutto il 2017. Io sono andato in pensione nel 2014 prima dei 62 anni con una penalita' del 3,09 %. Non capisco al momento se anche io avro' diritto in modo automatico alla depenalizzazione a partire dal 2015. Angelo Kamsin E' proprio così. La legge di stabilità 2015 prevede che le penalità sulle quote retributive dei trattamenti pensionistici anticipati  non trovano più applicazione per chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2017. Per gli assegni che già sono stati colpiti dalla penalizzazione, è possibile, in teoria, che l'Inps riconosca la possibilità di ottenere la "depenalizzazione" a decorrere dal 1° gennaio 2015 sulla base di una specifica domanda da parte del lavoratore, come suggerisce il lettore.

In passato, del resto, quando alcuni periodi contributivi furono "depenalizzati" successivamente al conseguimento dell'assegno l'istituto ha ammesso il ricalcolo degli stessi (cfr: messaggio inps 5280/2014). Nelle prossime settimane l'Inps dovrà, pertanto, chiarire se la novità introdotta con la legge di stabilità estenderà i suoi effetti anche sugli assegni già decurtati.

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