Fisco

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Volevo sapere come faranno le colf e le badanti ad ottenere il beneficio introdotto con il decreto Irpef 2014. A chi dovremmo chiederlo? Francesca

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La circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 8/E/2014 ha spiegato che anche rapporti di lavoro domestico e più in generale i contribuenti che sono privi di un sostituto d'imposta potranno beneficiare del bonus ma esclusivamente in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi nel mese di giugno 2015. 

Si ricorda che le modalità di recupero del bonus non sono state rese note ma in occasione della dichiarazione, ha spiegato la circolare delle Entrate, potrà essere utilizzato in compensazione oppure richiedere il rimborso. Si ritiene che l'ipotesi più verosimile sia che le colf e badanti possano chiedere un credito nella dichiarazione dei redditi relativa al prossimo anno.


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Volevo sapere chi sono i lavoratori incapienti che sono stati esclusi dal bonus. Esiste un modo per ottenere il beneficio? Giovanni

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Si ricorda che i lavoratori incapienti sono coloro che dichiarano meno di 8mila euro l'anno. Per tali soggetti la Normativa Fiscale vigente prevede che non siano tenuti a pagare tasse.

Il Bonus arriva grazie all'intervento sull'Irpef, cioè sull'imposta sul reddito che il datore di lavoro versa ogni mese al fisco per conto del suo dipendente, trattenendola direttamente dallo stipendio lordo. 

Dato che questi lavoratori non versano l'Irpef non hanno diritto al bonus di 80 euro previsto da Renzi. Tra le categorie escluse rientrano anche i titolari di partita IVA, i pensionati, i lavoratori part time e i lavoratori a progetto; per queste ultime forme contrattuali si attendono chiarimenti quanto prima da parte degli Istituti competenti.


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Con riferimento al Decreto Irpef il lavoratore dipendente a chi deve rivolgersi per ottenere il bonus di 80 euro al mese. Dovrò presentare alcuni documenti al mio datore di lavoro? Nando

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Il decreto legge 66/2014 prevede che il bonus spetti a tutti coloro che producono un reddito da lavoro dipendente e alcune categorie di redditi assimilati allo stesso lavoro dipendente. Il riconoscimento del bonus non è subordinato ad alcuna richiesta da parte degli interessati; questo significa che il datore di lavoro e committenti faranno tutte le valutazioni necessarie per la verifica del rispetto delle condizioni per accedere al bonus e inseriranno la somma nella busta paga del mese di maggio.

Il bonus è stabilito in misura fissa pari a 640 euro per le fasce di reddito tra 8 e i 24 mila euro e sarà decrescente per chi supera questa soglia fino ad azzerarsi a 26 mila euro.


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Volevo sapere quando è necessario acquistare i mobili per arredare un appartamento oggetto di una ristrutturazione edilizia ai fini di fruire del bonus mobili previsto dalle attuali normative. GianFranco

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Il momento di inizio degli interventi edilizi che costituiscono il presupposto per fruire anche della detrazione per i mobili (articolo 1, comma 139, legge 47/2013), la circolare 29/E/2013 specifica che si deve trattare di lavori le cui spese sono sostenute dal 26 giugno 2012, agevolati con la detrazione Irpef al 50%. Tale circostanza, secondo l'Agenzia, riguarda i "lavori in corso di esecuzione, ovvero terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto" e consente di presumere che l'acquisto dei mobili ed elettrodomestici sia diretto al completamento dell'arredo dell'immobile oggetto degli interventi di recupero.

Quindi è comunque ammessa la possibilità di acquistare i mobili anche prima di aver sostenuto le spese relative ai lavori di recupero, a condizione che questi siano stati già avviati. A tal fine, la data di avvio del lavori dovrebbe essere dimostrata attraverso le abilitazioni amministrative all'intervento, ove richieste, oppure, per gli interventi che non necessitano di titoli abilitativi, utilizzando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Dpr 445/2000 - Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 2 novembre 2011).


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Volevo sapere se sussiste uno specifico termine entro cui devo acquistare gli arredamenti per fruire del bonus mobili rispetto alla data in cui ho terminato i lavori di ristrutturazione. Paolo

Secondo quanto previsto dall'articolo 16 comma 2 del DL 63/2013 convertito dalla legge 90/2013 e la successiva proroga al 31 dicembre 2014 disposta dall'articolo 1 comma 139 della legge 147 2013, viene prevista l'estensione della detrazione Irpef per il recupero edilizio alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per l'acquisto dei mobili finalizzati all'arredo dell'abitazione oggetto della ristrutturazione edilizia.

Sono ricompresi anche i grandi elettrodomestici dotati di etichetta energetica di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) nella misura del 50 per cento fino ad un importo massimo di spesa di 10 mila euro che deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

La circolare 29/E/2013 ha confermato che l'agevolazione viene riconosciuta solo in favore dei contribuenti che fruiscono della detrazione Irpef del 50 per cento per le ristrutturazioni edilizie applicabile per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2014.

Si ricorda inoltre che per il momento di inizio degli interventi edilizi in questione, la predetta circolare ha precisato che si deve trattare di lavori le cui spese sono sostenute dal 26 giugno 2012 e agevolate con la detrazione Irpef del 50 per cento.

Questa circostanza è individuata in quei lavori in corso di esecuzione oppure terminati in un lasso di tempo sufficientemente contenuto da cui si presume che l'acquisto di mobili ed elettrodomestici sia diretto a completamento dell'arredo dell'immobile oggetto degli interventi di recupero edilizio. 

Insomma ai fini della fruizione del bonus mobili è necessario che i lavori edili siano stati iniziati non prima del 26 giugno 2012 a prescindere dalla loro data di ultimazione. Non è invece richiesto che i mobili debbano essere stati acquistati in un lasso temporale predeterminato, ma l'acquisto deve essere avvenuto comunque entro il 2014.

Sto per installare una caldaia non a condensazione, né dotata di altre particolari caratteristiche per il risparmio energetico.  Volevo sapere se posso comunque fruire del beneficio della detrazione del 50 per cento in 10 anni. Enrico.

La risposta è positiva. È possibile fruire sia per l'intervento sulle parti comuni che per le caldaie di singoli appartamenti condominiali o in un abitazione unifamiliare, della detrazione del 50 per cento in qualità di intervento di risparmio energetico e ciò anche se la caldaia non è a condensazione ai sensi dell'articolo 16 bis del Tuir, DPR 917/1986 e articolo 1 comma 139 della legge 147/2013.


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