Fisco

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Un professionista, lavoratore autonomo dall'inizio della propria attività, ha applicato «il regime delle nuove iniziative imprenditoriali» per il periodo 2010-,2011,2012. Nel 2013 transita nel nuovo regime dei minimi. A giugno 2013 verserà l'imposta sostitutiva del 10% sui compensi 2012 regime nuovi iniziative. Dovrà, in tale sede, versare anche l'acconto, in quanto soggetto minimo, oppure questo obbligo non è ancora operante dato che il 2013 rappresenta il primo anno di attività con il nuovo regime? È corretto non considerare l'imposta di bollo da 1,81 euro, applicata sulle fatture clienti, quale compenso (dato che la spesa per i bolli non viene inserita tra i costi), ma gestire tale importo come conto transitorio, in quanto spesa anticipata per cliente (il rischio è, infatti, quello di sforare i 30mila euro annui per poche marche da bollo)? E' corretto non considerare tale somma nel volume d'affari? Gianmarco da Roma

Si ritiene che il contribuente non debba versare acconto per imposta sostitutiva. I regimi delle neo-attività e dei superminimi sono regimi diversi. Anche se entrambi sono assoggettati ad imposta sostitutiva, si tratta pur sempre di due diverse imposte. Per il 2013, non si ha dato storico per la sostitutiva da superminimi, mentre l'acconto sulla sostitutiva del 10% non va versato, perché nel 2013 non vi è obbligazione tributaria per tale causa.

Per quanto riguarda l'imposta di bollo addebitata al cliente, essa non puó essere considerata quale "compenso", che è l'unico componente positivo sensibile per la valutazione del tetto di 30.000 euro annui, e, quindi, si ritiene che l'incasso della medesima somma non possa rilevare ai fini dello "sforamento" rispetto al tetto citato.


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Nei mio condominio vi sono due ascensori installati fin dalla costruzione. Essi non servono il piano rialzato e il seminterrato. Dovendosi procedere a costosi lavori per la sicurezza degli impianti (o, in alternativa, alla completa loro sostituzione) tali spese straordinarie vanno ripartite tra tutti i partecipanti al condominio (compresi quelli che non si servono degli ascensori)? Faccio presente che i vani ascensore (e, quindi, anche gli impianti, presumo.) sono di proprietà comune a tutte le porzioni materiali costituenti il fabbricato. Franco Malvasi

 

Se non risulta il contrario dai titoli di acquisto delle singole proprietà individuali, l'ascensore deve considerarsi di proprietà comune anche dei condomini proprietari di negozi siti al piano terreno, poiché occorre fare riferimento non all'utilizzo in concreto, ma alla potenzialità del medesimo (Corte d'appello, Bologna, 19 aprile 1989). Posto ciò, le spese straordinarie vanno ripartite anche tra i proprietari dei piani rialzati e dei seminterrati ex articolo 1124 del codice civile (metà in ragione del valore dei singoli piani, metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo). 


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Devo sostituire muretto e recinzione esterna della mia abitazione entro il 30 giugno 2013. Ho sostenuto nel 2010 spese per ristrutturare casa per il ltafond totale delle detrazione prevista dal 36%, pari a 48.000 euro, e anche spese con detrazione del 55% (solare termico) per circa 43.000 euro. Ho detratto nel 1730/2011 e nel 730/2012 8.000 euro riferiti alle spese con le detrazioni 36%. Posso ora fruire anche delle detrazioni dei 50% oppure, avendo fruito del plafond del 36%, non ne ho diritto? E se ne ho diritto, qual è il plafond di cui dispongo? Matteo da Bologna

Per tutte le spese sostenute entro il 30 giugno 2013, in relazione a nuovi interventi effettuati su fabbricato già oggetto, in anni precedenti, di interventi che fruiscono del 36% o del 55% (articolo 4 del decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011; articolo 16 bis del Tuir 917/1986 e articolo 11, Dl 83/2012, convertito in legge 134/2012), la detrazione del 50% opera autonomamente, sempre nei limiti pieni di 96.000 euro, calcolato con riferimento alla unità immobiliare. Infatti, nel caso di specie, si tratta di nuovi lavori effettuati nel 2013, abilitati da un nuovo provvedimento urbanistico, e la detrazione opera a prescindere dal fatto che lo stesso immobile già fruisce della detrazione del 36% e del 55% per i lavori eseguiti nel 2010. Ovviamente, occorre esperire tutti gli adempimenti (pagamento delle fatture con bonifico bancario o postale). Quindi il contribuente continuerà a detrarsi le spese sostenute precedentemente, a cui si aggiungerà il nuovo importo detraibile (50% delle spese sostenute nel limite di 96.000 euro) per le spese sostenute nel 2013, anno rispetto al quale compete un autonomo limite di detrazione.


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Un lavoratore dipendente è stato licenziato a dicembre 2012. Vorrei sapere se può accedere, nel 2013, al nuovo regime dei minimi con un reddito prodotto nel 2012 di 50.000 € C u d 2013). Da premettere che possiede tutti i requisiti previsti dal nuovo regime; il dubbio è riferito solo al reddito nell'ultimo triennio, che supera i 30.000, arche se riferito al lavoro dipendente. Giovanni da Vicenza

La risposta è positiva, nel senso che è possibile accedere al regime dei superminimi con il forfait del 5 per cento. Non rileva a tal fine il fatto di aver prodotto un reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000 euro, poichè tale soglia rileva solo nel caso in cui sia rappresentata da ricavi o compensi derivanti da attività di impresa o lavoro autonomo


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Ho una abitazione principale e una seconda casa. Volevo sapere come è possibile determinare l'acconto imu da versare a Giugno e su quale immobile si applica la sospensione. Sara 

Si ricorda che l'acconto Imu è sospeso per l'abitazione principale, ma anche per le assimilazioni (all'abitazione principale) decise dal Comune, con delibera del 2012 o del 2013. L'assimilazione è possibile per le abitazioni dei residenti all'estero iscritti all'Aire e per le case non affittate di disabili o anziani ricoverati in via permanente e residenti in un istituto di cura;   In caso di separazione o divorzio, il coniuge assegnatario ha diritto d'abitazione sull'ex casa famigliare e non versa l'acconto. L'acconto è sospeso anche per le case delle coop edilizie a proprietà indivisa o le case popolari.

La sospensione dell'acconto Imu sull'abitazione principale riguarda anche le pertinenze, fino a un massimo di tre, di cui una per ognuna di queste categorie catastali: C/2 (soffitte, cantine o magazzini), C/6 (box auto) e C/7 (tettoie). Nel limite vanno conteggiate anche le pertinenze iscritte in catasto con la casa, per esempio la cantina dell'alloggio. Va pagato l'acconto per le pertinenze in più, come il secondo box; sospensione anche per i terreni agricoli, compresi gli incolti, e i fabbricati rurali strumentali. Gruppo, quest'ultimo, in cui rientrano gli edifici accatastati in D/10, ma anche quelli di altre categorie, purché dotati dell'annotazione «R».

L'acconto Imu da pagare entro il 17 giugno è il 50% di quanto dovuto in base ad aliquote e detrazioni decise dal Comune nel 2012, anche se entro il 16 maggio scorso fosse già stata pubblicata sul sito delle Finanze una delibera comunale per il 2013. Questo chiarimento è contenuto in un emendamento al Dl 35 non ancora convertito in legge, ma può essere applicato fin da subito, secondo la circolare 2/DF/2013. Si possono seguire le regole comunali 2012 anche per l'acconto Imu sui fabbricati produttivi in categoria D (esclusi i D/10, per cui l'acconto è congelato); per ora, chi vuole può pagare seguendo le delibere comunali per il 2013, se più favorevoli di quelle dell'anno scorso. Ma ciò sarà possibile - come detto sopra - sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl pagamenti. 

L'acconto Imu può essere pagato con il modello F24 o, in alternativa, utilizzando il bollettino postale. Ai codici tributo dell'anno scorso le Entrate ne hanno aggiunti due con la recente risoluzione 33/E per i fabbricati produttivi tenuti all'acconto: 3925 per la quota statale ad aliquota dello 0,76%; 3930 per l'eventuale maggiorazione comunale fino allo 0,3%. Le abitazioni principali in categorie catastali di pregio (A/1, A/8 e A/9) versano l'acconto con il codice 3912. Gli altri fabbricati diversi da quelli di categoria D usano il codice 3918 e le aree fabbricabili il 3916. Non si usano più, invece, i codici 3919 e 3917 perché su questi fabbricati non c'è più quota statale.


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Risulta che, in alcuni casi, le banche abbiano inviato un bonifico legato a ristrutturazioni (che consentirebbero una detrazione del 36-50 per cento) conta specifica del risparmio energetico (per cui è prevista la detrazione del 55 per cento), e viceversa. Di conseguenza, la segnalazione che perviene al fisco è diversa dall'intento dei correntista. Allo stesso modo, può succedere che il correntista sbagli l'indicazione, anche per via della non uniformità dei moduli di bonifico e delle relative descrizioni presso le varie banche, invertendo le specifiche del bonifico tra 36-50% e 55 per cento. Al di là della risoluzione 55/E del 2012, e dato che in entrambi i casi viene effettuata dalla banca la ritenuta dei 4% al beneficiaria, e quindi non c'è danno per l'erario, è giusto ritenere valido un bonifico ai fini del 36-50 per cento, che nelle intenzioni doveva essere tale, ma che è stato segnalato al fisco come 55 per cento, e idem per il caso contrario? Ugo da Matera

Nel caso di spese per lavori di ristrutturazione edilizia, non può essere riconosciuto il diritto alla detrazione Irpef del 36-50% o del 55 per cen­to, nell'ipotesi in cui il bonifico bancario/postale, ef­fettuato per il pagamento delle spese sostenute, sia carente dei requisiti richiesti dalla norma: causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della de­trazione e numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Questo il principale chiarimento fornito dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione 55/E del 7 giugno 2012, in risposta a un'istanza d'interpello relativa all'appli­cabilità della detrazione Irpef del 36% per gli interven­ti di recupero edilizio. Sul tema, in ordine alle modali­tà operative di pagamento delle spese per le quali è riconosciuto il diritto alla detrazione, con la risoluzio­ne 55/E/2012 l'agenzia delle Entrate supera il proprio precedente orientamento (circolare 24/E/2004 e riso­luzione 300/E/2008), negando la possibilità di fruire dell'agevolazione fiscale qualora il bonifico banca­rio/postale sia carente dei requisiti indicati dalla leg­ge. La carenza dei citati requisiti nel bonifico banca­rio/postale, pregiudica, infatti, la possibilità alle ban­che e alle Poste Italiane Spa di operare la ritenuta fisca­le del 4 per cento (articolo 25 del Dl 78/2010, converti­to, con modificazioni, nella legge 122/2010).

In sostanza, non sarà possibile fruire della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia qualora il bonifico sia carente dei dati identificativi delle parti (partita Iva o codice fiscale) o non sia indicata la causa­le del versamento (legge 449/1997 e articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986), proprio come nel caso di specie. Resta inteso che la detrazione potrà essere riconosciu­ta nel caso in cui il contribuente proceda alla ripetizio­ne del pagamento all'impresa venditrice con un nuovo bonifico bancario/postale, nel quale siano stati inseriti correttamente tutti i dati richiesti dalla legge. Questo sotto il profilo generale. Nel caso di specie, tuttavia, ef­fettivamente la ritenuta del 4% è stata effettuata e nes­sun danno è pervenuto all'erario. Resta ferma, però, la percentuale della detrazione spettante. E, soprattutto, gli adempimenti necessari per accedere ai benefici so­no differenti per il 36% rispetto al 55% e l'indicazione, nella causale del bonifico, del 36 per cento, invece del 55 per cento, porterebbe i verificatori a non poter ri­scontrare se la procedura seguita è corretta.

Pertanto, potrebbe essere utile la ripetizione (annullamento bo­nifico e emissione nuovo bonifico corretto). Nel caso in cui la ripetizione non sia possibile, si potrebbe so­stenere che si tratta di errore scusabile, in quanto la ritenuta del 4% è stata comunque effettuata, ma sulla base di un riferimento normativo diverso (quello del 55 per cento, ex articolo 4 del Dl 201/2011, convertito in legge 214/2011, e articolo 11 del DI 83/2012, convertito in legge 134/2012).


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