Pensioni, no alla penalità per i salvaguardati

Mercoledì, 03 Settembre 2014

Ho maturato 2080 settimane di contribuzione al 15 Ottobre 2013. A novembre 2012 l'azienda ha avviato la procedura di mobilità, e al 31 dicembre c'è stata la cessazione del rapporto di lavoro, con messa in mobilità e pagamento di quattro mesi di indennità sostitutiva del preavviso. Con le settimane figurative della mobilità ho raggiunto il requisito della pensione a partire dal 1° gennaio 2015. Non avendo maturato i 62 e/o 60 anni di età, sono soggetto alla penalizzazione (rispettivamente, dell'1 e del 2 percento) prevista dalla riforma delle pensioni? Antonina

Kamsin Se la lavoratrice accederà alla pensione anticipata con i 41 anni e sei mesi di contributi (e, quindi, con i requisiti della Riforma Fornero del 2011), non subirà le penalità legate all'età se l'anzianità contributiva risulterà composta da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per infortunio, per malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità nonché per i congedi e i permessi concessi ex articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Se invece l'accesso al pensionamento avverrà in deroga, grazie alle salvaguardie previste dalla normativa attuale la pensione non subirà le penalità in questione fermo restando che tuttavia le mensilità maturate dopo il 1° gennaio 2012 saranno calcolate con il sistema contributivo.

Zedde

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