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articolo 24 comma 15 bis legge 214/2011

16/07/2016 21:12#29153 da Nicola54
Risposta da Nicola54 al topic articolo 24 comma 15 bis legge 214/2011
Signor Flavio,
il licenziamento successivo alla data del 28 dicembre 2011 e l'ASPI non può far decadere il diritto di usufruire del comma 15 bis se lei ha perfezionato i requisiti che ha indicato entro il 31 dicembre 2012.

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16/07/2016 18:22#29151 da Flavio Roncagliolo
Risposta da Flavio Roncagliolo al topic articolo 24 comma 15 bis legge 214/2011
Scusate ma leggendo gli ultimi commenti mi si è creata una certa confusione. Mi pareva chiaro che per usufruire dei benefici previsti dall'art' 24 comma 15 bis i requisiti sono: 60 anni di eta' anagrafica, quota 96, ed essere lavoratori dipendenti del settore privato al 28/11/2011. Essendo stato licenziato il 2 Dicembre 2014 ed avendo usufruito dell'ASPI sino al 9 febbraio 2016, non mi fa perdere il beneficio al pensionamento all'1/3/2017 essendo tuttora disoccupato.
Grazie
Flavio

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14/07/2016 16:53#29104 da gaetano13041952
Risposta da gaetano13041952 al topic articolo 24 comma 15 bis legge 214/2011
Grazie a Giorgio
per la
Risposta

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14/07/2016 15:52#29100 da giorgione
Risposta da giorgione al topic articolo 24 comma 15 bis legge 214/2011
Gaetano è irrilevante il fatto che tu abbia perso il lavoro nel 2012. E' necessario solo che al 28 dicembre 2011 lavoravi con contratto di natura subordinata (anche a tempo determinato o part-time). Quindi ti confermo che a dicembre puoi fruire del pensionamento in questione.

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11/07/2016 20:31#29037 da gaetano13041952
Risposta da gaetano13041952 al topic articolo 24 comma 15 bis legge 214/2011
scusa nicola ma se la norma recita che bisogna avere lo status di lavoratore al 28/12/2011
vale a dire che non dovevi essere disoccupato se poi nel 2012 perdi il posto di lavoro perdi anche il beneficio?non mi torna io ho perso il lavoro a febbraio 2012

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10/07/2016 22:20#29011 da Nicola54
Risposta da Nicola54 al topic articolo 24 comma 15 bis legge 214/2011
Gaetano,
questa è la norma:
''Le predette disposizioni si applicano ai lavoratori ed alle lavoratrici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto in esame (28 dicembre 2011) svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato''.
____________________________________________________________
Il tipo di contratto non deve essere necessariamente a tempo indeterminato.
Sono esclusi pertanto i dipendenti pubblici, gli autonomi, i lavoratori che hanno perso il rapporto di lavoro entro il 27 dicembre 2012 e coloro che hanno sottoscritto contratti collaborativi a progetto nell periodo di riferimento indicato.

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Ringraziano per il messaggio: gaetano13041952

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