Amianto, Arrivano i conguagli della rendita aggiuntiva

redazione Mercoledì, 02 Novembre 2016
Pubblicati dal Ministero del Lavoro i decreti che dispongono il saldo della rendita aggiuntiva prevista per gli ammalati da patologie asbesto correlate per gli anni 2013 e 2014.
Per le vittime dell'amian­to arrivano i conguagli. Il Ministero del Lavoro ha pubblicato due decreti del 13 settembre, nella sezione pubblicità legale del sito inter­net del ministero del lavoro, che recano le misure del saldo dovuto a titolo di rendita aggiuntiva per gli anni 2013 e 2014 spettante per patologie asbesto­ correlate de­rivanti dall'esposizione all'amianto e/o alla fibra fiberfrax. Le misure di conguaglio sono, rispettivamente, 4% per l'anno 2013 per la prestazione aggiuntiva fissata al 15,9%, e 3,8% per l'anno 2014 per la prestazione ag­giuntiva fissata al 14,9%.

L'adempimento discende dal «fondo vittime per l'amianto», istituto presso l'Inail dalla legge n. 244/2007 (protocollo Welfare) che eroga una prestazione aggiuntiva in una misura percentuale della rendita Inail, ai titolari di tale rendita collegata a patologie asbesto­correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax» ovvero, in caso di premorte, agli eredi dei lavoratori. Il fondo, operativo dal 2011 (è disciplinato dal dm n. 30/2011), prevede che al finanziamento della nuova prestazione si provveda con apposita addizionale ai premi Inail. La determina n. 296/2013 ha fissato le misure delle addizio­nali per l'anno 2013 pari all'l,17% per i pre­mi ordinari e allo 0,2% per i premi dovuti all'ex Ipsema; la determina n. 328/2014 ha fissato le misure delle addizionali per l'anno 2014 pari all'1,33% per i premi ordinari e allo 0,2% per i premi ex Ipsema; la determina n. 328/2014 ha fissato le misure delle addizio­nali a partire dall'anno 2014 pari all'l,33% per i premi ordinari e allo 0,2% per i premi exlpsema.

La prestazione è erogata d'ufficio dall'Inail in due acconti e un congua­glio. A partire dall'anno 2011 la misura del primo acconto è pari al 10% dell'importo di ciascun rateo di rendita. Il secondo acconto è erogato, fino a esaurimento delle risorse di­sponibili del fondo, in un'unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Il conguaglio, infine, è corrisposto entro sei mesi dalla fine dell'esercizio succes­sivo a quello in cui è stato erogato il primo acconto (ma il termine non è rispettato). Per l'anno 2013 sono stati erogati: 1 ° acconto: con il rateo di rendita di marzo 2014 è stato erogato il primo acconto della prestazione aggiuntiva, in misura del 10% dell'importo della rendita stessa percepita, per le competenze dell'anno 2013;  2° acconto: con il rateo di rendita di set­tembre 2014 è stato erogato il secondo ac­conto della prestazione aggiuntiva, in misura dell'l,9% della rendita stessa percepita per le competenze dell'anno 2013. Per l'anno 2014 sono stati erogati: 1 ° acconto: con il rateo di rendita di ottobre 2014 è stato erogato il primo acconto della prestazione aggiuntiva, in misura del 10% dell'importo della rendita stessa percepita, per le competenze dell'anno 2014; 2° acconto: con il rateo di rendita di ottobre 2015 è stato erogato il secondo acconto della prestazione aggiuntiva, in misura dell'1, 1 % della rendita stessa percepita per le compe­tenze dell'anno 2014.

I due decreti fissato, adesso, la misura definitiva delle prestazione dovute per quegli anni (il 2013 e il 2014) e, di conseguenza, le percentuali di saldo da porre a conguaglio definitivo. Per l'anno 2013 è fissata la misura complessiva della prestazione aggiuntiva pari al 15,9%. Poi­ché, come visto, gli acconti erogati sono stati dell'11,9%, il conguaglio è pari al 4%. Stesso discorso per l'anno 2014, per il quale è fissa­ta la misura complessiva della prestazione aggiuntiva pari al 14,9%. Poiché gli acconti erogati ammontano all'11,1 %, il conguaglio è pari al 4% 

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