La manovra 2026 non ha rinnovato per l'anno corrente la pensione anticipata flessibile (la cd. «quota 103») nè l'opzione donna mentre c'è stata la conferma dell'ape sociale sino al 31 dicembre 2026 alle stesse condizioni dello scorso anno.
Trattamento di Vecchiaia e Anticipato
Non ci sono novità. Per il conseguimento della pensione anticipata occorrono sempre 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini (2227 settimane) e 41 anni e 10 mesi di contributi le donne (2175 settimane) a prescindere dall'età anagrafica. La prestazione in parola è soggetta ad un meccanismo di differimento della decorrenza del primo rateo pari a 3 mesi dalla maturazione dei requisiti pensionistici (sia per il settore privato che per i lavoratori del settore pubblico). Attenzione però: per i lavoratori iscritti alle ex casse di previdenza amministrate dal Tesoro (CPDEL, CPI, CPS e CPUG) la finestra mobile nel 2026 è pari a 5 mesi.
Per il pensionamento di vecchiaia occorrono invece 67 anni unitamente ad almeno 20 anni di contribuzione.
Ai lavoratori dipendenti addetti a mansioni particolarmente difficoltose e rischiose di cui al decreto del ministero del lavoro del 5 febbraio 2018 con almeno 30 anni di contribuzione, non titolari dell'ape sociale al momento del pensionamento possono conseguire la pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi. Per la pensione di vecchiaia non è prevista l'applicazione di alcuna finestra di slittamento: la pensione decorre, di regola, il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.
Quota 103
Quota 103 (62 anni e 41 anni di contributi) pur non essendo stata rinnovata continua ad essere fruibile per chi ha raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2025. Chi sceglie questa forma di pensionamento soggiace alle penalizzazioni introdotte dal legislatore negli ultimi due anni: la prestazione è calcolata con il sistema contributivo; fino a 67 anni l'importo massimo della pensione così calcolata non potrà eccedere il valore pari a quattro volte il trattamento minimo inps; la prestazione decorre decorsi sette mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori del settore privato e nove mesi per i lavoratori dipendenti del pubblico impiego.
Ape social
La legge n. 199/2025 rinnova anche nel 2026 l'ape sociale per le categorie più deboli: a) disoccupati con esaurimento integrale dell'indennità di disoccupazione; b) invalidi civili almeno al 74%; c) caregivers; d) addetti ad attività particolarmente «difficoltose e rischiose». Il requisito anagrafico e pari a 63 anni e 5 mesi, quello contributivo pari a 30 anni (36 anni per le attività «difficoltose e rischiose»).
Regime Donna
Anche opzione donna non ha formato oggetto di proroga. Potranno, pertanto, accedervi solo le lavoratrici con 61 anni e 35 anni di contributi raggiunti entro il 31 dicembre 2024 sempre che rientrano in tre specifici profili di tutela: a) caregivers; b) in possesso di una invalidità civile almeno al 74%; c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
E' previsto uno sconto di un anno sul requisito anagrafico per ogni figlio entro un massimo di due anni. Per le lavoratrici di cui al profilo c) il requisito anagrafico è fissato, invece, a 59 anni a prescindere dal numero dei figli.
Le altre deroghe
Non ci sono novità per gli addetti alle mansioni usuranti e notturni che mantengono i requisiti ridotti di cui al Dlgs n. 67/2011: nel 2026 l'uscita può essere agguantata con 61 anni e 7 mesi di età, 35 anni di contributi ed il contestuale perfezionamento del quorum 97,6.
Anche per i precoci non ci sono novità: nel 2026 è confermato il requisito contributivo ridotto a 41 anni a prescindere dall'età anagrafica se risulta svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età e ci si trovi in uno dei seguenti profili di tutela a) disoccupati con esaurimento integrale dell'indennità di disoccupazione; b) invalidi almeno al 74%; c) caregivers; d) addetti ad attività particolarmente "difficoltose e rischiose" inclusi nel predetto decreto del ministero del lavoro del 5 febbraio 2018; e) addetti a mansioni usuranti e notturni di cui al dlgs n. 67/2011.
Contributivi Puri
Per i lavoratori privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995:
Il trattamento di vecchiaia ordinario si consegue al raggiungimento di 67 anni e 20 anni di contribuzione a condizione che il rateo pensionistico non sia inferiore a 1 volta il valore dell'assegno sociale. Oppure a 71 anni di età unitamente a 5 anni di contribuzione «effettiva» a prescindere dall'importo soglia.
La pensione anticipata contributiva si consegue a 64 anni di età unitamente a 20 anni di contribuzione «effettiva» a condizione che il rateo pensionistico non sia inferiore a 3 volte il valore dell'assegno sociale. Per le donne con un figlio il requisito scende a 2,8 volte e si abbassa a 2,6 volte con due o più figli. Sino all'età di 67 anni la prestazione non può splafonare le cinque volte il minimo inps (2.993€ lordi al mese). La prestazione è assistita da una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti.
In alternativa la pensione anticipata si consegue al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) + finestra mobile di tre mesi a prescindere dal rispetto dell'importo soglia.
Armonizzati
Anche nel 2026 restano in vigore requisiti anagrafici e contributivi diversi rispetto alla generalità degli assicurati per gli appartenenti al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, per gli iscritti al fondo volo, per gli iscritti al fondo di previdenza per gli sportivi professionisti e al fondo clero; restitono inoltre requisiti anagrafici ridotti per il pensionamento di vecchiaia a favore degli autoferrotranvieri, per alcuni profili professionali iscritti al Fpls e per alcune categorie di lavoratori marittimi.
La tavola sottostante - elaborata da PensioniOggi.it - consente una prima visione d'insieme dei canali di pensionamento.











