Anticipo TFS/TFR, Sarà l’Inps a pagare in caso di mancato rimborso

Martedì, 25 Ottobre 2022
Diffuse dall’Inps le modalità per attivare la garanzia statale sul mancato rimborso delle somme erogate dagli istituti finanziari ai dipendenti pubblici che abbiano fatto richiesto dell’anticipo del TFS/TFR.

Sarà a carico dell’Inps il mancato rimborso dell’anticipo del TFS/TFR agli istituti di credito. L’ente previdenziale, infatti, provvederà al pagamento dell’80% delle somme anticipate grazie all’intervento del Fondo di garanzia previsto dal dl n. 4/2019 che lo stesso legislatore ha affidato all’Inps. Salvo poi surrogarsi nei diritti della banca nei confronti delle amministrazioni inadempienti. Lo rende noto la Circolare Inps n. 119/2022 che spiega le modalità attraverso le quali le banche e gli istituti creditizi potranno attivare la garanzia statale sulle somme anticipate a titolo di TFS/TFR in caso di inadempienza delle amministrazioni tenute al pagamento.

Anticipo TFS/TFR

I chiarimenti riguardano i dipendenti pubblici che hanno optato per l'anticipo del TFS/TFR ai sensi dell'articolo 23 del dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019 tramite un finanziamento erogato dal sistema bancario. La disposizione da ultimo richiamata ha previsto la possibilità di finanziare l'intero importo netto della prestazione conseguibile entro un massimo di 45mila euro. Il prestito, come noto, spetta ai soli lavoratori cessati dal servizio (per dimissioni o per raggiungimento dei limiti di età) che siano andati in pensione con i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia stabiliti dalla Legge Fornero o con la «quota 100» (ora «quota 102») anche prima del 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del citato dl).

Garanzia Statale

Il meccanismo prevede che al momento in cui sorge il diritto all’erogazione del TFS/TFR l’ente tenuto al pagamento delle somme (che per i dipendenti del cd. «parastato» è la stessa pubblica amministrazione datrice di lavoro) rimborsi direttamente il prestito concesso agli intermediari finanziari trattenendo lo stesso dalle somme da corrispondere al richiedente. In caso di impossibilità al rimborso scatta la tutela del Fondo di Garanzia che copre l’80% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR. A tal fine, come già indicato nella Circolare Inps n. 131/2020, in occasione della conclusione del contratto di anticipo del TFS/TFR l’ente erogatore è tenuto a registrarsi nel registro «lavoropubblico» e ad acquisire dall’INPS il rilascio della garanzia; le banche, inoltre, sono tenute a versare la commissione di accesso al Fondo (pari allo 0,01% dell’importo dell’anticipo del TFS).

Come opera

L’Inps spiega che l’operatività della garanzia è subordinata a due condizioni:

  • al versamento della commissione di accesso al Fondo da parte degli istituti bancari nella misura dell’0,01% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR, entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio per l’insieme dei contratti stipulati rispettivamente nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre di ogni anno civile;
  • alla comunicazione all’indirizzo PEC mediante il proprio indirizzo PEC registrato nel portale «lavoropubblico», entro i medesimi termini, delle informazioni relative al versamento delle commissioni di accesso, necessarie ad attivare l’efficacia della singola garanzia.

La garanzia può essere attivata allo spirare del termine normativamente stabilito per il pagamento della singola rata di TFS/TFR all’accertamento del mancato rimborso totale o parziale del finanziamento da parte dell’Ente erogatore. In tale evenienza la banca dovrà assegnare all’ente erogatore un termine non inferiore a 30 giorni decorso il quale la banca dovrà inoltrare apposita richiesta al Fondo di Garanzia Inps entro i successivi 9 mesi (a pena di inefficacia della garanzia). La richiesta va prodotta tramite il modello “MV77”, denominato “Richiesta attivazione della Garanzia per l’accesso ai finanziamenti – anticipo TFS/TFR”, reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Moduli”. Entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta l’Istituto, accertata l’esistenza dei presupposti per la concessione, provvede al pagamento alla banca delle somme dovute.

Effettuato il pagamento il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca per l’importo pagato e dei relativi diritti di privilegio. E pertanto il Fondo di garanzia potrà agire nei confronti dell’amministrazione pubblica inadempiente per il recupero delle somme corrisposte.

Nel documento, infine, è illustrata analoga procedura per effettuare all’Inps la comunicazione di estinzione anticipata del finanziamento in misura totale o parziale, da parte del richiedente.  

Documenti: Circolare Inps 119/2022

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