Aree Sisma, Slitta al 15 gennaio 2020 il termine per pagare i contributi sospesi

Bruno Franzoni Mercoledì, 16 Ottobre 2019
La proroga è contenuta nel DL 111/2019 (Decreto Clima) in vigore dal 15 Ottobre 2019. La nuova scadenza vale sia per coloro che decideranno di versare in un’unica soluzione, sia per il versamento della prima rata per coloro che opteranno per la rateizzazione.
Ancora una ulteriore proroga per il versamento dei contributi sospesi a causa del sisma che ha interessato il Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016. Lo rende noto l'Inps nel messaggio numero 3721/2019 pubblicato ieri dall'Istituto di Previdenza. La proroga riguarda i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017.

Proroga al 15 gennaio 2020

L’articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto–legge n. 111/2019 ha nuovamente modificato l’articolo 48, comma 11, del decreto legge 189/2016, facendo slittare dal 15 Ottobre 2019 al 15 Gennaio 2020 il termine entro cui i contribuenti ovvero i sostituti per conto dei propri lavoratori dipendenti o assimilati, dovranno provvedere a versare i relativi contributi sospesi nei periodi temporali predetti. La nuova scadenza vale sia per coloro che decideranno di versare in un’unica soluzione, sia per il versamento della prima rata per coloro che opteranno per la rateizzazione. In tal caso è prevista una rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi. La modifica legislativa, si noti, ha soppresso la condizione, per chi opta per la rateizzazione, del versamento delle prime cinque rate entro la suddetta data di scadenza. L'Inps informa che con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per il versamento.

Appare utile ricordare che il menzionato intervento legislativo ha prorogato al 15 gennaio 2020 anche il termine per il pagamento dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte, nel tempo, in seguito agli eventi sismici in questione. Anche in tal caso resta ferma la possibilità di dilazionare il debito in un massimo di 120 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata (contro le cinque precedenti) entro la scadenza del 15 Gennaio 2020.

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Documenti: Messaggio inps 3721/2019

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