Bonus ristrutturazioni, Detrazione anche per il convivente di fatto

Bruno Franzoni Venerdì, 05 Agosto 2016
L'Agenzia delle Entrate amplia il perimetro di attribuzione delle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dopo la pubblicazione della legge sulle unioni civili.
Anche il convivente more uxorio può usufruire delle detrazione delle spese per lavori di ristrutturazione edilizia. Lo precisa l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 64/E pubblicata lo scorso 28 luglio con la quale illustra le novità introdotte con la legge 76/2016 relativa alle unioni civili e alle convivenze di fatto. L’Agenzia delle Entrate spiega che, in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio il convivente non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi medesimi che ne sostiene i costi può fruire della stessa agevolazione spettante ai familiari conviventi, anche se non è titolare di un contratto di comodato.

A questa considerazione l'Agenzia perviene attraverso una lettura attenta delle regole introdotte dalla nuova legge sulle unioni civili che, tra l'altro, ha esteso ai conviventi di fatto alcuni specifici diritti spettanti ai coniugi (quali, ad esempio, il diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario, analogamente a quanto previsto oggi per i coniugi e i familiari) e riconosce al convivente superstite il diritto di abitazione, per un periodo determinato, nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto. Da tali disposizioni si evince che la legge n. 76 del 2016, precisa la Risoluzione dell'Agenza - pur non avendo equiparato le convivenze di fatto alle unioni basate sul matrimonio - ha, in ogni caso, attribuito una specifica rilevanza giuridica a tale formazione sociale e, in questo contesto, ha evidenziato l'esistenza di un legame concreto tra il convivente e l'immobile destinato a dimora comune. Ai fini della detrazione sul recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir), pertanto, la disponibilità dell'immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge n. 76 del 2016 senza necessità che trovi titolo in un contratto di comodato.

Con la risoluzione citata l'Amministrazione fiscale amplia, quindi, il perimetro di godimento dell'agevolazione. La normativa generale, sino ad ora applicata, riconosce, infatti, la detrazione solo per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi in questione, cioè al proprietario o al nudo proprietario dell'immobile, al titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), nonché all'inquilino e al comodatario in quanto detentori dell'immobile. Detrazione che può essere attribuita anche al familiare del possessore o detentore dell'immobile (per familiari, s'intendono, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) sul quale vengono effettuati i lavori, purché sia convivente (che deve sussistere fin dal momento in cui iniziano i lavori) e sostenga le relative spese: in tale circostanza il titolo che attesta la disponibilità dell'immobile è infatti costituito dalla condizione di familiare convivente e, pertanto, non è richiesta l'esistenza di un sottostante contratto di comodato. Sulla base della prassi sino ad oggi utilizzata, dunque, il convivente che non sia familiare del titolare dell'immobile e che sostenga le spese per gli interventi in questione può beneficare della detrazione soltanto se risulta detentore dell'immobile in base ad un contratto di comodato.

Questo ragionamento ora viene meno, spiega l'Agenzia, grazie all'equiparazione, operata dalla legge 76/2016, del convivente di fatto al familiare convivente. Pertanto, il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste per il conseguimento della detrazione di cui all'art. 16- bis del Tuir, può, fruire della detrazione al pari dei familiari conviventi. Così, ad esempio, con riferimento ai predetti familiari, il convivente non proprietario dell’immobile può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall’abitazione principale della coppia.

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Documenti: Risoluzione delle Entrate numero 64/2016

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