Certificazione Unica 2018, Ecco come ottenerla dall'Inps

Eleonora Accorsi Martedì, 24 Aprile 2018
L'Istituto di previdenza informa circa le modalità per ottenere il rilascio della certificazione unica dei redditi dal sostituto d'imposta.
 Anche quest'anno la certificazione unica 2018 potrà essere scaricata attraverso il sito internet dell'Inps. Lo rende noto l'Inps nella Circolare 67/2018 pubblicata dall'Istituto di previdenza. Come noto, l'Istituto in qualità di sostituto d'imposta, annualmente, è tenuto a rilasciare la certificazione unica dei redditi. Tale certificazione include oltre i redditi da lavoro dipendente, assimilati e di pensione, anche i redditi derivanti da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Anche quest'anno, come già accaduto in passato, gli utenti in possesso di Pin, anche solo ordinario, potranno scaricare e stampare la certificazione unica direttamente dal sito Inps accedendo al percorso di navigazione seguente: Accedi ai servizi > Servizi per il cittadino > Certificazione unica 2018 > (codice fiscale PIN). Gli utenti possono accedere al servizio anche tramite le credenziali del cosiddetto SPID che può essere richiesta agli identity provider accreditati dall'AGID.

I canali alternativi

In alternativa al canale telematico, la certificazione unica può essere ottenuta presso le strutture territoriali dell'Istituto. A tal fine l'Inps rende disponibile almeno uno sportello dedicato al rilascio cartaceo della certificazione unica 2018 in ciascuna struttura territoriale presso il quale il richiedente, o un suo delegato, può rivolgersi. La richiesta può essere effettuata anche tramite le postazioni telematiche self-service presso le strutture territoriali dell'Inps mediante l'utilizzo della Tessera Sanitaria oppure tramite posta elettronica certificata per i cittadini in possesso di PEC. In quest'ultimo caso i cittadini dovranno inviare all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'Inps la richiesta corredata da copia del documento di identità del richiedente. Conseguentemente la Certificazione Unica sarà recapitata alla casella PEC utilizzata dal richiedente. 

Ancora, ricorda l'Inps, la documentazione può essere richiesta presso patronati, Centri Assistenza Fiscale, professionisti abilitati all'assistenza fiscale (es. commercialisti o consulenti del lavoro). Gli intermediari, in tal caso, saranno tenuti a conservare la delega e copia del documento di identià del richiedente per almeno tre anni dalla richiesta. 

Situazioni particolari

Per quei soggetti con oggettive situazioni di difficoltà l'Istituto provvederà, inoltre, all'invio della certificazione su espressa richiesta dell'interessato avanzata attraverso il Contact Center multicanale direttamente al domicilio del titolare.  I pensionati residenti all’estero possono richiedere la certificazione, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, ai seguenti numeri telefonici dedicati: 0039-06.59058000 – 0039-06.59053132, con orario 8–19 (ora italiana).

Il cittadino può ottenere la Certificazione Unica 2018 anche presso i Comuni e le altre pubbliche amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’Istituto per l’attivazione di un punto cliente di servizio. Come per gli intermediari, la visualizzazione della Certificazione Unica da parte degli operatori delle pubbliche amministrazioni è subordinata all’esistenza di una specifica richiesta del cittadino con le stesse modalità di accesso alle banche dati e di conservazione dei documenti previste per gli intermediari abilitati. 

La Delega per persone diverse dal titolare 

La Certificazione Unica può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolareIn questo caso la richiesta può essere presentata sia da persona delegata, sia da parte degli eredi del soggetto titolare deceduto. Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega, con la quale si autorizza esplicitamente l’INPS al rilascio della certificazione richiesta, e da copia del documento di riconoscimento dell’interessato e del delegato. Il delegato potrà presentarsi agli sportelli con massimo due deleghe. Nel secondo caso, così come già chiarito con il messaggio n. 7107/2013, l’utente deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con la quale attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento.

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Documenti: Circolare Inps 67/2018

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