Contributi, Pagare in forma rateale costa il 10,50%

Lunedì, 18 Settembre 2023
L’Inps aggiorna di nuovo i tassi di interesse per dilazioni e sanzioni civili dopo l'ottavo aumento del costo del denaro stabilito dalla Banca Centrale Europea. L'interesse annuo sale dal 10,25% al 10,50%.

Dal 20 settembre 2023 sale al 10,50% il tasso di interesse per la rateizzazione dei debiti contributivi. Lo rende noto l'Inps nella circolare n. 81/2023 con la quale recepisce la decisione di politica monetaria della Banca centrale europea del 14 settembre che ha aumentato di altri 25 punti base il costo del denaro (il decimo aumento consecutivo).

Interesse di dilazione

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili sale di conseguenza dal 10,25 al 10,50% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate dal 20 settembre 2023. I piani di ammortamento già notificati sulla base del precedente tasso d'interesse non subiscono modifiche. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 10,50% è applicato dalla contribuzione del mese di settembre 2023.

Sanzioni civili

Nel caso di «omissioni contributive» (mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie, di cui alla lett. a, comma 8, dell'art. 116 della legge 388/2000), la sanzione civile è pari al 10,00% in ragione d'anno (tasso del 4,50% maggiorato di 5,5 punti). La stessa misura del 10,00% annuo trova applicazione anche in caso di «regolarizzazione spontanea», cioè qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti e, comunque, entro 12 mesi dal termine fissato per il pagamento dei contributi o premi (lett. b, secondo periodo, art. 116, comma 8).

Nessuna novità per l'ipotesi di «evasione contributiva» (art. 116, comma 8, lett. b, primo periodo): si applica la sanzione civile del 30%, in ragione d'anno, nel limite del 60% dell'importo di contributi o premi non pagati. Nei casi di mancato o di ritardato pagamento di contributi o premi a causa di oggettive incertezze per contrastanti orientamenti, giurisprudenziali o amministrativi, poi riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa (art. 116, comma 10), la sanzione civile è pari sempre al 10,00% annuo.

Procedure concorsuali

Nelle ipotesi di procedure concorsuali, le sanzioni ridotte vengono calcolate nella misura del Tur (tasso ufficiale di riferimento), oggi tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema. Nell'ipotesi di «evasione contributiva», la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti. La riduzione spetta a condizione dell'avvenuto integrale pagamento di contributi e spese. Il limite massimo della riduzione, tuttavia, non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale; se il Tur scende sotto il tasso d'interesse legale la riduzione massima è pari al tasso legale, mentre la minima è pari all'interesse legale più due punti. Poiché la misura del tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex Tur) è inferiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d'anno), resta inviarata dal 20 settembre 2023 la riduzione delle sanzioni che opera, pertanto, con queste misure: 5,00% (interesse legale) nel caso di «omissione contributiva»; 7,00% nel caso di «evasione contributiva».

Documenti: Circolare Inps 81/2023

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati