Così gli sgravi contributivi per le misure di conciliazione vita-lavoro

Bernardo Diaz Lunedì, 18 Settembre 2017
Ecco le misure di worklife balance che, se inserite nei contratti collettivi, daranno diritto ad uno sgravio contributivo per il biennio 2017-2018 per i datori di lavoro del settore privato.
Dall'estensione del congedo di paternità, all'asilo nido, fino alla cessione solidale dei permessi, passando per smart working e percorsi formativi per favorire il rientro dal congedo di maternità. Sono queste alcune delle misure di conciliazione vita privata-lavoro che consenti-ranno ai datori di lavoro di usufruire di uno sgravio contributivo che potrà arrivare anche al 5% dell'imponibile previdenziale dichiarato per tutta la forza lavoro. E' quanto prevede il decreto interministeriale Lavoro-Economia firmato nei giorni scorsi e reso disponibile nella sezione pubblicità legale del ministero del Lavoro.

Potranno accedere allo sgravio contributivo i datori di lavoro del settore privato che hanno sottoscritto contratti collettivi aziendali che prevedono l'introduzione (o il miglioramento se già previste in precedenti accordi) di almeno due delle misure di worklife balance elencate nell'articolo 3 del decreto (si veda tabella). Di queste, almeno una deve riguardare gli interventi a sostegno della genitorialità o quelli relativi alla flessibilità organizzativa. I contratti collettivi dovranno interessare almeno il 70% della media dei lavoratori dipendenti nel corso dell'anno civile antecedente la domanda e dovranno essere sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 fino al 31 agosto 2018.

La misura ha carattere sperimentale, durerà per il solo biennio 2017/2018, e di conseguenza lo sgravio potrà essere riconosciuto a ciascun datore di lavoro una sola volta. A disposizione ci sono poco meno di 110 milioni di euro, il cui 20% sarà attribuito in misura uguale a ciascun datore di lavoro ammesso allo sgravio. Il restante 80% delle risorse, invece, sarà attribuito sulla base del numero medio dei dipendenti occupati nell'anno precedente la domanda.

L'importo dello sgravio sarà calcolato dall'Inps sulla base di questi criteri ma non potrà comunque eccedere il 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal datore nell'anno civile precedente la richiesta del beneficio. La misura dell'ammontare dello sgravio contributivo , in funzione dell'importo complessivo delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno , nonché del numero dei datori di lavoro e della relativa forza aziendale media , è quantificata dall'Inps sulla base dei dati desunti dalle dichiarazioni contributive regolarmente presentate e non è suscettibile di variazione, fatti salvi i casi di accertamento della indebita fruizione dello sgravio medesimo , in relazione alla variazione delle dichiarazioni contributive operata in data successiva al perfezionamento della predetta operazione di calcolo.

Per usufruire dell'agevolazione occorrerà presentare domanda all'Inps in via telematica: entro il 15 novembre 2017, per i contratti depositati entro il 31 ottobre, a valere sulle risorse 2017 (55.200.000 euro), entro il 15 settembre 2018, per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018, a valere sulle risorse del relativo anno (54.600.000 euro). Nella domanda occorrerà indicare a) i dati identificativi dell'azienda; b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale ; e) la data di avvenuto deposito del contratto aziendale di cui alla lettera b ) , effettuata con le modalità telematiche al competente ufficio dell'Ispettorato territoriale del lavoro; d) la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del decreto; e) ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Inps. L'ammissione al beneficio contributivo avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la trasmissione delle istanze.

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Documenti: Il Decreto del Ministero del Lavoro 12 settembre 2017 

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