I profili fiscali dell'assegno di mantenimento

Valerio Damiani Lunedì, 05 Giugno 2017
Assegno divorzile deducibile dal reddito dell'erogante solo se erogato con periodicità. No alla deduzione dell'assegno di mantenimento del figlio.
L'Inps illustra il regime fiscale dell'assegno divorzile. Lo fa con il messaggio 2074/2017 in risposta ad alcuni quesiti sollevati dalle sedi territoriali. Com’è noto in caso di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’Autorità giudiziaria può stabilire l’obbligo in capo ad uno dei coniugi di provvedere al mantenimento dell’altro attraverso la corresponsione di assegni periodici, di solito mensili, di un determinato importo. 

Da un punto di vista fiscale, l’assegno periodico di mantenimento all’ex coniuge riveste una duplice caratteristica e precisamente: in capo al soggetto beneficiario costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. i) del Tuir a condizione che sia erogato con cadenza periodica con il riconoscimento, peraltro, anche delle detrazioni d’imposta di cui all’art. 13, comma 5-bis) del Tuir. In capo al soggetto erogante costituisce un onere deducibile dal reddito, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir. L’assegno di mantenimento all’ex-coniuge può essere dedotto dal reddito a condizione che sia corrisposto periodicamente e che il suo ammontare sia stabilito da un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

Carattere essenziale per l'applicazione della suddetta normativa, ricorda l'Inps, è dunque il riferimento alla periodicità dell'erogazione dell'assegno. Circostanza che esclude la deduzione dal reddito complessivo del contribuente delle somme corrisposte al coniuge in un’unica soluzione i quali rappresentano sostanzialmente una transazione in ordine alle pregresse posizioni patrimoniali dei coniugi. Per tali assegni, non è prevista alcuna tassazione in capo al beneficiario, né alcuna deduzione per il soggetto che li corrisponde e la possibilità di rateizzare il pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell’assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo. Conseguentemente, spiega l'Inps, la corresponsione di un assegno una tantum divorzile, anche se frazionato in rate, non costituisce onere deducibile per il soggetto erogatore e non assume rilevanza reddituale per il soggetto percettore. 

Con riguardo, però, agli assegni periodici pregressi scaduti o rimasti insoluti, la deducibilità degli stessi in capo al soggetto erogante anche se corrisposti in un’unica soluzione è invece ammessa, ciò in quanto la corresponsione in un’unica soluzione non ne modifica la natura di "assegno periodico". Tuttavia, per il percettore dette somme non potranno mai essere assoggettate a tassazione separata. Inoltre, ai fini della collocazione temporale del riconoscimento della deduzione dal reddito nonché per la valenza reddituale si rammenta che rileva il criterio di cassa.

Deduzione ammessa nei limiti di quanto stabilito dal giudice

Con la risoluzione n. 448/e del 2008 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la somma corrisposta al coniuge è ammessa in deduzione solo nella misura determinata dal provvedimento dell’autorità giudiziaria. Pertanto, le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat potranno essere dedotte solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto al coniuge medesimo. In sostanza, resta esclusa la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento. Pertanto se l’adeguamento dell’assegno divorzile non è previsto nella sentenza di separazione le somme corrisposte a tale titolo sono considerate volontarie e quindi sono indeducibili dal reddito del soggetto erogante.

Infine, l'Inps precisa che la deduzione è ammessa solo in relazione all'assegno di mantenimento del coniuge e non anche del figlio; in caso di mancata distinzione nel provvedimento giudiziale, il beneficio fiscale viene riconosciuto al 50%.

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