Imu, esonero ridotto per i pensionati esteri

Paolo Piva Lunedì, 29 Giugno 2015
Le agevolazioni sulla Iuc previste dal decreto casa non possono essere fruite dai pensionati titolari solo di pensioni italiane.
Solo i titolari di pensioni in convenzione internazionale o di pensioni autonome, italiane e estere, possono usufruire della chance offerta dal dl 47/2014 che è intervenuto sulla normativa Imu (art. 13 del di 201/2011) stabilendo che da quest'anno possa essere considerata adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta (a titolo di proprietà o usufrutto) da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all' Aire, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Lo precisa il dipartimento delle finanze che con la risoluzione 6/dF con la quale si chiariscono alcuni dubbi applicativi delle agevolazioni introdotte lo scorso anno con il decreto casa. Com'è noto l’assimilazione all’abitazione principale opera sulla base delle seguenti condizioni: 1) possesso, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, una e una sola unità immobiliare che non risulti locata o data in comodato d’uso; 2) iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE); 3) titolarità di una pensione nel Paese di residenza.

Per quanto riguarda quest'ultimo requisito il Dipartimento ricorda che i cittadini italiani residenti all’estero possono percepire: 1) pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero; 2) pensioni italiane autonome; 3) pensioni autonome italiane e pensioni in convenzione internazionale.

Al riguardo, sentito il parere dell’INPS, l'amministrazione riconosce che l’agevolazione debba intendersi limitata solamente alla prima ed alla terza casistica, dal momento che solo in tali casi si verifica la condizione prevista dalla norma, vale a dire che i contribuenti risultino “già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza”.

Pensioni in convenzione internazionale. In particolare, per quanto riguarda la pensione in convenzione internazionale, si deve evidenziare che detta tipologia di pensione, al di là del fatto che, ai fini della sussistenza del requisito, possa totalizzarsi la contribuzione versata in Italia con quella versata in un Paese estero, va considerata, a tutti gli effetti, una pensione per entrambe le componenti a carico dei due Stati.  Pertanto, se il Paese estero che eroga la pensione, in convenzione internazionale o autonoma, è anche il Paese di residenza del soggetto, può applicarsi il beneficio in questione. Diverso è, invece, il caso in cui il pensionato risiede in un Paese esterodiverso da quello che eroga la sua pensione, sempre autonoma o in regime di totalizzazione internazionale (ad es. un contribuente che percepisce una pensione italo-svizzera e risiede in Francia). In questa ipotesi non può trovare applicazione la norma in commento dal momento che, trattandosi di una norma di deroga e, quindi, eccezionale, va interpretata restrittivamente.

In merito a tale requisito, resta, però, da aggiungere che la norma si riferisce genericamente al trattamento pensionistico e ciò comporta che si possa ricomprendere in tale trattamento, fermo restando quanto appena illustrato, qualunque tipo di pensione e, quindi, ad esempio anche quella di invalidità. Al di fuori dell’ipotesi tassativa di equiparazione all’abitazione principale prevista dalla norma, che esclude il versamento dell’IMU, la risoluzione ricorda che i comuni non possono, attraverso l’esercizio della potestà regolamentare, arrivare a stabilire ulteriori ipotesi di esclusione dall’IMU.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati