Lavoro, Aggiornate le retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero nel 2024

Venerdì, 22 Marzo 2024
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale che determina le fasce di retribuzione convenzionale su cui i datori di lavoro devono pagare la contribuzione per i lavoratori inviati in paesi extracomunitari non convenzionati con l'Italia.

Fissate dal Ministero del Lavoro le fasce di retribuzione convenzionale per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. A fissare gli importi, utili ai fini del calcolo dei contributi, dei premi assicurativi e delle imposte sul reddito di lavoro dipendente, è il decreto 6 marzo 2024 (Lavoro-Economia) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2024, in base ai valori medi dei contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per i diversi settori.

Come noto le retribuzioni in parola ai sensi della legge n. 398/1987 devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2024, dai datori di lavoro che assumono in Italia lavoratori per inviarli in paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale. Sono dunque esclusi dall'ambito di applicazione del decreto i soggetti che lavorano in Paesi UE con inclusione anche della Svizzera, Liechtenstein, Norvegia ed Islanda; tra quelli extracomunitari: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Iugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Iugoslavia, Macedonia), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, Usa, Turchia, Venezuela, Stato Città del Vaticano e Corea del Sud.

Nella categoria rientrano non soltanto i lavoratori italiani ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

La questione

In queste circostanze l'ordinamento italiano (legge n. 398/1987) prevede per i propri lavoratori una tutela previdenziale minima da rapportarsi a delle retribuzioni convenzionali a prescindere dall'eventuale presenza di tutele assicurative nel paese di destinazione (realizzandosi, pertanto in questi casi, una duplicazione di versamenti contributivi per le aziende). Le citate retribuzioni costituiscono la base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. 

Nello specifico la misura della retribuzione convenzionale per tali soggetti è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente per ciascuna qualifica (operai, impiegati, dirigenti) e settore in cui opera l'azienda. I relativi valori si applicano solamente ai seguenti settori e per l'anno corrente: industria, industria edile, artigianato, industria cinematografica, spettacolo, autotrasporto e spedizione merci, commercio, credito, trasporto aereo, agricoltura, assicurazioni, giornalismo.  Per retribuzione nazionale deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell’indennità estero

L’importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente allegate al predetto decreto ministeriale, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi. I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese; in tal caso l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata.

Fisco

Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, l'uso delle retribuzioni convenzionali è previsto dal Tuir per determinare, in deroga a criteri ordinari, il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da parte di lavoratori dipendenti che nell'arco di 12 mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni. In via di principio si rivolge a coloro che, pur svolgendo attività lavorativa all'estero, continuano a essere qualificati come residenti fiscali in Italia. Tuttavia, per esempio, non vanno usate con i dipendenti in trasferta, in quanto manca il requisito della continuità ed esclusività dell'attività lavorativa all'estero.

Regolarizzazione

Il calcolo dei contributi dovuti all'Inps (e dei premi all'Inail) per i lavoratori all'estero, dunque, deve avvenire sulla base delle retribuzioni convenzionali. I datori, i quali per il mesi da gennaio in poi non siano riusciti a rispettare i nuovi minimali, potranno regolarizzare il periodo (mancano le istruzioni Inps) senza aggravio di oneri aggiuntivi.

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