Mutui, Ok del Cdm alle nuove Norme. Sarà inadempiente chi non paga 18 rate

Davide Grasso Giovedì, 21 Aprile 2016
Il Cdm ha recepito i pareri delle commissioni parlamentari estendendo da sette a 18 mesi di rate mensili non pagate la soglia oltre la quale si ha "inadempimento" da parte del consumatore. Prevista anche piu' protezione per i consumatori.

Via libera del Governo al decreto sui mutui bancari. Il consiglio dei Ministri ha approvato ieri il provvedimento che attua la direttiva europea sui "contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali". Il decreto reca una serie di maggiori garanzie per i consumatori che accenderanno un mutuo immobiliare tra cui, in particolare, l'estensione a 18 mesi di rate mensili non pagate la soglia oltre la quale si ha "inadempimento" da parte del consumatore. 

Nella stipula del contratto, inoltre, sarà possibile convenire, attraverso clausola espressa, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene dato a garanzia, o dei proventi della vendita del bene stesso, comportino l'estinzione dell'intero debito anche se il valore del bene immobile restituito (o i proventi) sia inferiore al debito residuo. Qualora il valore dell'immobile o i proventi dalla vendita siano invece superiori al debito residuo, il consumatore avrà diritto all'eccedenza.

Una clausola delicata che ha suscitato diverse polemiche politiche in questi ultimi giorni. Se è vero, da un lato, che il debitore avrebbe il vantaggio di estinguere un debito eccedente il valore del bene ipotecato lasciando l'immobile alla banca, dall'altro consente al creditore, la banca, di pignorarlo, in caso di mancato pagamento di 18 rate (anche non consecutive) del mutuo, saltando la fase giudiziaria con un iter di gran lunga più veloce rispetto al rito ordinario. Una facoltà dunque (non un obbligo) che deve essere utilizzata con cautela soprattutto da quei consumatori a rischio insolvenza che potrebbero trovasi di fronte al rischio di perdere l'immobile ipotecato con maggiore facilità. Non a caso per proteggere il consumatore il decreto ha portato il numero di rate non pagate che comporta l'inadempimento dell'obbligazione del debitore da 7, come previsto nella versione originaria del decreto, a 18 (in tal senso il Cdm ha accolto i pareri delle Commissioni Parlamentari di Camera e Senato). A garanzia del consumatore che intende stipulare tale clausola è prevista, inoltre, l’assistenza obbligatoria di un consulente. La clausola in questione, infine, potrà essere applicata solo con riferimento ai nuovi contratti di mutuo, lasciando quindi al riparo quelli esistenti. 

Nello specifico, si legge nella nota di Palazzo Chigi, la finalita' della direttiva e' quella di "garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili (mutui immobiliari garantiti da ipoteche o finalizzati all'acquisto del diritto di proprieta' su un immobile). La direttiva impone, tra l'altro, che siano fornite al consumatore informazioni precontrattuali dettagliate su un Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), spiegazioni adeguate prima della conclusione del contratto di credito e chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG)". Il decreto legislativo chiarisce l'ambito di applicazione delle nuove norme che e' circoscritto a: mutui aventi ad oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su un immobile residenziale; mutui finalizzati all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprieta' su un terreno o su un immobile edificato o progettato. 

Vengono inoltre individuati i "canoni di comportamento per i finanziatori e gli intermediari del credito che offrono contratti di credito ai consumatori (canoni di diligenza, correttezza, trasparenza e attenzione ai diritti e agli interessi dei consumatori)". Recependo i contenuti dei pareri parlamentari sono state inserite norme che vengono incontro ai consumatori in difficolta' a pagare le rate del mutuo: viene previsto che la Banca d'Italia, nelle disposizioni attuative, abbia particolare riguardo ai casi di eventuale stato di bisogno o di debolezza del consumatore, oltre agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore. 

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