Pensioni all'estero, requisiti più stretti per le detrazioni sui carichi familiari

Giorgio Gori Giovedì, 23 Giugno 2016
Le detrazioni saranno riconosciute a condizione che il reddito prodotto dal soggetto in Italia sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il medesimo soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.
A partire dal periodo d'imposta 2016 le detrazioni per carichi familiari potranno essere riconosciute a tutti i pensionati residenti all'estero purché stabiliti in Paesi che assicurino un adeguato scambio di informazioni a condizione che il reddito prodotto dal soggetto in Italia sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il medesimo soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Lo precisa l'Inps nel messaggio 2757/2016 pubblicato questa settimana rivolto ai pensionati residenti all'estero.

La novità arriva a seguito della stratificazione di alcune disposizioni normative avvenute a partire dell’art. 7, comma 1, della legge n. 161 del 2014, che ha introdotto il comma 3 bis dell’art. 24 del TUIR, del regolamento del ministero dell'Economia e delle Finanze 21 settembre 2015 e della recente legge di stabilità 2016.

Ai sensi del predetto decreto da quest'anno, pertanto, i pensionati all'estero che intendano accedere alle detrazioni per carichi di famiglia dovranno attestare mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: a) lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale; b) di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo d'imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza; c) di non godere, nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo, di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano; d) i dati anagrafici ed il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all'articolo 12 del citato TUIR, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate; e) che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro.

I richiedenti dovranno, inoltre, conservare, al fine di eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate, una copia della dichiarazione dei redditi presentata nello Stato di residenza o negli Stati di produzione del reddito, relativa al periodo d'imposta per il quale sono state richieste le agevolazioni nel territorio dello Stato la certificazione del datore di lavoro estero/sostituto d’imposta dalla quale risulti il reddito prodotto ed eventuali benefici fiscali fruiti; copia del bilancio relativo all’eventuale attività d'impresa svolta all'estero.

L'Inps ripercorre, inoltre, l'evoluzione fiscale della materia dal 2014 ad oggi, oggetto delle predette modifiche. Nel periodo d’imposta 2014, l’Inps ha riconosciuto a tutti i pensionati residenti all’estero, in Stati che assicurino un adeguato scambio d’informazioni, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR, in virtù dell’articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni). E ciò a prescindere dalla proporzione tra il reddito prodotto in Italia e il reddito complessivo. Per il periodo d’imposta 2015, l’Istituto ha applicato le detrazioni per carichi familiari (art. 12 del TUIR) ai soli pensionati “non residenti Schumacker”, cioè ai soli pensionati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 21 settembre 2015. Quindi solo a condizione che il reddito prodotto dal soggetto in Italia sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il medesimo soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Per il periodo d'imposta 2016, invece, l’art. 1, comma 954, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ha modificato di nuovo il campo di applicazione della misura indicando che, ove sussista la prescritta proporzione tra il reddito prodotto in Italia e il reddito complessivo e le altre condizioni previste dal decreto del 21 settembre 2015, le detrazioni si applicano a tutti i soggetti non residenti, purché stabiliti in Paesi che assicurino un adeguato scambio di informazioni.

Per la concreta applicazione della normativa, a partire dalla mensilità di luglio 2016 saranno azzerate le detrazioni per carichi familiari (art. 12 del TUIR) attualmente applicate sulle pensioni dei residenti all’estero che non abbiano già fatto pervenire la dichiarazione di spettanza, ai sensi del citato decreto del 21 settembre 2015. Tuttavia, il recupero delle detrazioni già concesse per le mensilità da gennaio a giugno 2016 sarà avviato a partire dalla rata di ottobre 2016, in cinque rate, e nei confronti dei pensionati che, nel frattempo, non avranno fatto pervenire la dichiarazione di spettanza in tempo utile per il ricalcolo della suddetta mensilità. Eventuali dichiarazioni che dovessero pervenire successivamente al blocco delle detrazioni o all’avvio del recupero delle detrazioni applicate nel primo semestre, in presenza delle condizioni di spettanza, produrranno la riattivazione delle detrazioni ed i conseguenti conguagli sulla prima rata utile.

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Documenti: messaggio inps 2757/2016

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