L'attuale schema di convenzione, ricorda l'Inps, fa specifico riferimento ai parametri che sono stati fino ad oggi vigenti ai fini del calcolo dei tassi soglia convenzionali. Tali tassi non sono più vigenti, alla luce del decreto ministeriale. Pertanto l’Istituto, essendo impossibilitato nell'immediatezza agli adeguamenti tecnici e contrattuali, ''intende avvalersi della facoltà di recesso unilaterale dalle convenzioni finora stipulate con le banche e gli intermediari finanziari, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso'' sulla base dell'articolo 16 dello schema di Convenzione, approvato con determinazione presidenziale n. 43 del 30 marzo 2016 “buona fede nell’esecuzione, recesso e risoluzione della convenzione” secondo cui al quarto capoverso è previsto il recesso unilaterale per intervenute modifiche normative che ne rendono impossibile la prosecuzione".
L'Inps comunica che ''seguiranno apposite comunicazioni formali a ciascuna delle società interessate''. Inoltre assicura che tutte le società in regime di convenzionamento potranno stipulare i nuovi contratti di finanziamento a far data dal 1 aprile 2017 in regime di accreditamento. Sarà possibile operare in regime di convenzionamento a seguito dell’approvazione di un nuovo schema convenzionale da parte di questo Istituto. Le relative procedure informatiche rimarranno sospese per il tempo strettamente necessario all’adeguamento alle nuove normative.
La cessione del quinto della pensione. La cessione del quinto della pensione, com'è noto, è un'operazione di credito al consumo largamente diffusa nel panorama attuale che viene rimborsata dal soggetto finanziato mediante la cessione “pro solvendo” agli istituti di credito di una quota (sino ad un massimo di un quinto appunto) del proprio trattamento pensionistico, cui il Cliente abbia diritto in dipendenza del percepimento della pensione. La rata di rimborso è mensile e viene trattenuta su ogni busta paga direttamente dall’Ente Pensionistico che provvede a sua volta a riversarla all'istituto finanziatore. L’importo della rata e la durata del prestito dipendono dalle scelte del pensionato, tuttavia la Rata di rimborso non può essere superiore ad un quinto della pensione mensile netta ed il prestito dovrà avere una durata ricompresa tra un minimo di 24 mesi e un massimo di 120 mesi. Ad esempio, nel caso in cui il cedente disponga di una pensione netta di 1500 euro al mese la rata massima sarà pari a 300 euro al mese.
Le pensioni cedibili. Possono essere cedute tutte le pensioni, ad eccezione delle pensioni e assegni sociali, le prestazioni di invalidità civile, gli assegni mensili per l'assistenza ai pensionati per inabilità; gli assegni di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO), gli assegni al nucleo familiare, le pensioni con contitolarità per la quota parte non di pertinenza del soggetto richiedente la cessione e le prestazioni di esodo ex art. 4, commi da 1 a 7 – ter, della Legge n. 92/2012.