Pensioni, Flat Tax per chi si trasferisce nei Comuni terremotati

Mercoledì, 01 Giugno 2022
Lo prevede un passaggio del Decreto Sostegni ter. Ampliata l’agevolazione dedicata ai pensionati che dall’estero si trasferiscono nel Sud Italia. Inclusi anche i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2009 e 2016-2017.

I pensionati che dall’estero si trasferiranno in uno dei comuni del centro Italia colpiti dai terremoti 2009 e 2016-2017 avranno diritto alla cd. «flat tax», consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 7% sui redditi da pensione esteri. Lo stabilisce l’articolo 6 ter del dl n. 4/2022 convertito con legge n. 25/2022 (cd. d«ecreto sostegni ter») in vigore dallo scorso 28 marzo 2022.

Due le novità introdotte. In primo luogo potranno beneficiare della «flat tax» anche i pensionati che trasferiscono la propria residenza in uno dei comuni interessati dal terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009 o dagli eventi sismici del 2016-2017 (v. allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016).

In seconda battuta, anche il tetto dei 20.000 abitanti, prima stabilito per i soli comuni appartenenti alle regioni del Mezzogiorno, viene esteso a tutti i comuni coperti dall’agevolazione. I comuni del cratere sismico di Amatrice e dell’area del reatino, già inclusi nell’agevolazione, erano infatti vincolati al tetto di 3.000 abitanti. In buona sostanza, grazie ai ritocchi del Sostegni ter, potranno beneficare del regime di favore realtà finora escluse come, per esempio, i comuni di Camerino, Matelica e Tolentino e l’umbra Norcia, che, pur rientrando nell’elenco dei territori colpiti dagli eventi simici del 2016-2017 erano esclusi perché troppo popolosi.

Il regime agevolato

L’estensione riguarda l’agevolazione prevista dall’articolo 24-ter del Dpr 917/1986 (TUIR), introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 ed emendata più volte, che ha consente alle persone fisiche titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, ove trasferiscano in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno - con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti - di assoggettare i propri redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali con aliquota del 7 per cento, calcolata in via forfettaria, per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione (dieci anni). I Comuni interessati sono quelli situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.

Si precisa che per redditi da pensione si intendono tutti gli emolumenti erogati successivamente alla cessazione di un’attività lavorativa, incluso il trattamento pensionistico percepito da chi ha svolto attività di lavoro autonomo, e le indennità una tantum (es. capitalizzazione delle pensioni).

I beneficiari

Il trattamento è fruibile dalle persone fisiche che non sono state residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace e sempre che provengano da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale, secondo il principio di «reciprocità». Si tratta ovviamente sia di Stati europei sia di Stati con cui l’Italia ha siglato convenzioni ad hoc per evitare le doppie imposizioni, un Tax information exchange agreement o, ancora, di Paesi aderenti alla Convenzione Ocse - Consiglio d’Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.

Come esercitare l’opzione

Per vedersi applicare il regime agevolato in parola gli interessati, nel rispetto dei requisiti, devono esercitare l’opzione in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia. Il trattamento è operativo a decorrere da tale periodo d’imposta, con effetti anche per i nove successivi (10 anni in tutto) salvo revoca o interruzione. Come illustrato nella risoluzione AdE 19/2020, il versamento dell’imposta sostitutiva calcolata forfettariamente con l’aliquota del 7% per ciascun periodo d’imposta di efficacia del regime deve avvenire in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, indicando nel modello F24 il codice tributo “1899”

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