Tasi 2016, Contribuenti alla Cassa entro il 16 Giugno per pagare l'acconto

Franco Fontana Mercoledì, 01 Giugno 2016
La prima rata dovrà essere versata di regola sulla base dell'aliquota del 2015 ma i contribuenti possono utilizzare, ove deliberate, le nuove aliquote e detrazioni previste dai comuni.

I proprietari di seconde case e/o abitazioni principali di lusso dovranno recarsi alla cassa entro il 16 Giugno per pagare l'acconto di Imu e Tasi. Il saldo si verserà entro il prossimo 16 dicembre. Quest'anno le regole sono un pò più semplici dato che i proprietari di abitazioni principali (e a quelli assimilati ex lege o tramite regolamento comunale) sono stati esentati da entrambi i tributi. Ma le imposte, per chi le deve pagare, restano comunque distinte in quanto ancora non si è proceduto al loro assorbimento. Da quest'anno però, per coloro che pagano entrambi i tributi, c'è uno sconto, rispettivamente, del 50 e del 25%, gli immobili dati in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, e quelli locati a canone concordato. 

Gli acconti. Gli acconti posso­no essere calcolati sulla base delle aliquote e delle detrazio­ni deliberate dai comuni per i dodici mesi dell'anno prece­dente. Quindi va versato il 50 per cento di quanto pagato nel 2015. Fermo restando che i contribuenti possono effet­tuare i pagamenti in un'unica soluzione se già conoscono le deliberazioni adottate dalle amministrazioni comunali. E liberarsi così interamente del tributo. Gli acconti su entrambe le imposte dovranno essere versati da tutti i con­tribuenti titolari di fabbricati e aree edificabili. Sono invece esonerati gli immobili adibiti a abitazione principale, tran­ne immobili di lusso, ville e castelli, e i terreni agricoli.  Gli immobili clas­sificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e castelli) devono pagare entrambi i tributi anche se sono adibiti ad abitazioni principali: in tal caso però è previsto un trattamento agevolato, perché deve essere applicata un'ali­quota ridotta (dal 2 al 6 per mille), deliberata dal comune, e una detrazione di 200 euro.  

Da quest'anno è sta­ta reintrodotta l'esenzione Imu ad ampio raggio per i terreni agricoli. Secondo l'interpreta­zione che ha fornito di recente il ministero dell'economia e delle finanze, con una risposta a un'interrogazione parlamen­tare, l'esenzione si estende a tutti i terreni, agricoli e incol­ti. Anche se l'articolo 1, com­ma 13, della legge di stabilità 2016 (208/2015) stabilisce che non sono tenuti al pagamento dell'imposta, oltre ai titolari di terreni montani o di collina ubi­cati nei comuni elencati nella circolare del ministero dell'eco­nomia e delle finanze 9/1993, solo i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli profes­sionali, a prescindere dalla loro ubicazione, quelli ubicati nelle isole minori, nonché quelli a immutabile destinazione agro­silvo­pastorale a proprietà collettiva indivisibile. I terreni agricoli, inoltre, non pagano neanche la Tasi. 

Il pagamento si effettua tramite i consueti canali: con il modello F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale, secon­do le regole stabilite dall'arti­colo 17 del decreto legislativo 241/1997. Quindi, le somme versate dai contribuenti ven­gono incassate dalla «strut­tura di gestione» e riversate all'ente interessato.

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