Ammortizzatori Sociali in Deroga, Ecco cosa cambia nel 2016

Dario Canova Martedì, 29 Marzo 2016
Resta confermata la platea dei beneficiari potenziali della Cig in deroga, che include i dipendenti in possesso di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi.
Ultimo anno per le integrazioni salariali in deroga. Lo precisa la Circolare Inps 56/2016 con la quale l'istituto riepiloga le novità introdotte dal recente decreto di riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Dlgs 148/2015) e della Legge di stabilità 2016 che ha prorogato di un anno gli strumenti in questione.  

Cassa Integrazione in Deroga. L'Inps ribadisce che, per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, non sono state modificate le regole d'accesso individuate nel Dm 83473/2014. Resta così confermata la platea dei beneficiari potenziali, che include i dipendenti (anche se apprendisti oppure impiegati con contratto di somministrazione) delle imprese che non possono frui­re (oppure hanno esaurito) degli ammortizzatori ordinari condizione che siano in possesso di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi, e che siano stati utilizzati del tutto gli altri interventi che consentono di gestire i cali di lavoro (compreso lo smaltimento delle ferie).

Da ricordare, comunque, che a seguito dell’istituzione del Fondo di integrazione salariale (FIS) le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale. Naturalmente, l’azienda non può presentare domande di integrazione salariale in deroga e domande per trattamenti garantiti dai suddetti Fondi aventi ad oggetto periodi d’intervento parzialmente o totalmente coincidenti. L'Inps verificherà, pertanto, che la prestazione erogata non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.

Contributo Addizionale. Con la Riforma degli ammortizzatori sociali, inoltre, anche le imprese che faranno ricorso al Cig in Deroga dovranno versare il contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; al 12% oltre al limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile e del 15% oltre al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.  

La domanda. I termini per la presentazione della domanda vedono confermata la procedura di cui al Dm 83473/2014 secondo il quale l’azienda deve presentare, in via telematica, all’Inps e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dall’accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.

Da segnalare anche alcune indicazioni in materia di erogazione del TFR: nell’ipotesi in cui sopravvenga la risoluzione del rapporto di lavoro, dopo un periodo di Cig in Deroga fruito dal lavoratore senza soluzione di continuità rispetto alla fine del periodo d’intervento di Cassa Integrazione Salariale Straordinaria, sono erogabili a carico della Cassa integrazione Guadagni solo le quote di TFR maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale straordinaria. Pertanto, la corresponsione delle quote di TFR maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale in deroga resta a carico del datore di lavoro.

Mobilità in Deroga. Per quanto riguarda, invece, la mobilità in deroga, l'Inps precisa che a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 83473/2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più  ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del mezzogiorno. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi. 

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Documenti: La Circolare Inps 56/2016

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