Cassa Integrazione, Anche il BlackOut è evento non evitabile

Bernardo Diaz Mercoledì, 12 Aprile 2017
Le aziende avranno più tempo per presentare la domanda di accesso alla Cassa Integrazione Ordinaria in caso di interruzione di energia elettrica, guasti ai macchinari e sisma.
La mancanza imprevista di energia elettrica è evento non evitabile per il quale la richiesta di cassa integrazione ordinaria va fatta entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificata anziché entro il termine standard di 15 giorni dalla verifica dell'evento. Lo stabilisce l'Inps nel messaggio 1548/2017 pubblicato l'altro giorno dall'Istituto di previdenza. Stesso discorso vale per guasti a macchinari e sisma. La precisazione arriva a seguito del decreto legislativo contenente alcune correzioni al Jobs act (dlgs n. 185/2016), il quale ha modificato l'art. 15, comma 2, del dlgs n. 148/2015, con il quale il legislatore ha stabilito che il termine di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili è fissato alla fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento, in deroga al termine ordinario che è di 15 giorni dall'inizio di ogni singolo evento. Con l'obiettivo di realizzare una significativa semplificazione in termini procedurali a carico delle aziende. Le aziende possono così presentare un’unica domanda per tutti gli eventi oggettivamente non evitabili che si verificano nel corso di un determinato mese entro la fine del mese successivo, superando così la precedente disciplina che prevedeva anche per questi eventi oggettivamente non evitabili il termine di 15 giorni di presentazione della domanda dall’inizio di ogni singolo evento di sospensione o riduzione.

Gli eventi non evitabili sono state definiti dall'Inps con il messaggio n. 4752/2016 in cui sono state incluse le causali collegate a motivi meteorologici, incendi, crolli o alluvioni, impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità. A integrazione di tali causali l'Inps chiarisce che rientrano nel concetto di evento oggettivamente non evitabile anche la mancanza di energia elettrica, il guasto ai macchinari e il sisma. 

Per quanto riguarda la mancanza di energia elettrica, come già indicato al punto 6.6 della circ. 139/16, la stessa deve essere imprevista e, quindi, non previamente programmata. Per il guasto ai macchinari, deve risultare dalla relazione tecnica allegata all’istanza la non imputabilità all’azienda e/o ai lavoratori e deve essere documentata la puntuale effettuazione della manutenzione, secondo la normativa vigente. In tali casi, inoltre, l’azienda dovrà produrre l’attestazione rilasciata dall'azienda che ha svolto l’intervento, specificando la tipologia di intervento effettuato e la non prevedibilità del guasto (v. punto 6.7. circ. 139/16).  L'Inps ricorda, infine, che per quanto riguarda la causale sisma vigono particolari norme di favore che concernono: 1) la deroga ai termini di presentazione delle domanda; 2) la deroga all'osservanza delle procedure d'informazione e di consultazione sindacale; la deroga dei limiti di fruizione.

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Documenti: Messaggio inps 4752/2016 ; Messaggio inps 1548/2017

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