Cassa Integrazione, Nuove regole per il settore editoria dal 2018

Dario Canova Giovedì, 22 Febbraio 2018
Il Ministero del Lavoro azzera il contatore che limita la concessione del trattamento a 24 mesi in nel quinquennio mobile. 
Riparte da zero la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in editoria dal 2018. I periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria autorizzati per qualsiasi causale e conclusi al 31 dicembre 2017, o fruiti prima del 1° gennaio 2018, non vanno computati nella durata massima complessiva del quinquennio mobile (24 mesi). Lo precisa il ministero del lavoro nella circolare n. 5/2018. I chiarimenti riguardano la Cigs in editoria, disciplinata dall’art. 25-bis del dlgs n. 148/2015 introdotto dal dlgs n. 69/2017, e attuata dal decreto n. 100495/2017. 

La disposizione da ultimo richiamata ha, infatti, mutato le regole per l'ammissione al trattamento di Cigs per i dipendenti di imprese operanti nel settore editoriale prevedendo una disciplina specifica per il settore leggermente più estesa rispetto a quella valevole per la generalità delle imprese. Il legislatore ha, infatti, stabilito che sia per la causale di riorganizzazione aziendale sia per la crisi aziendale, il trattamento di integrazione salariale per ciascuna unità produttiva può avere una durata massima complessiva non superiore ai 24 mesi anche continuativi nell'arco di un quinquennio mobile. La durata dei trattamenti per la causale del contratto di solidarietà resta, invece, computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente e che, quindi, la durata massima del relativo trattamento può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.

L'azzeramento del contatore

Per evitare la compressione della durata della Cigs nei confronti dei lavoratori che già hanno fruito dello strumento di sostegno al reddito prima del citato intervento normativo, il Ministero precisa che con riferimento ai trattamenti di Cigs per i quali sia stata presentata istanza successivamente al 1° gennaio 2018, a condizione che pure la consultazione sindacale e le relative sospensioni dal lavoro siano iniziate successivamente a tale data, si applicano le nuove regole anche con riferimento ai limiti di durata massima complessiva, senza necessità di dovere conteggiare nel quinquennio mobile i precedenti interventi Cigs. Pertanto la Cigs riguardante periodi dal 1° gennaio 2018, la cui consultazione sindacale, la presentazione della domanda e le conseguenti sospensioni dal lavoro siano iniziate dopo tale data, si computa per intero ai fini della durata massima, fissata a 24 mesi nel quinquennio.

I periodi di Cigs richiesti prima del 1° gennaio 2018, anche se relativi a trattamenti in corso a tale data o a domande presentate prima di tale data, vanno computati per la sola parte del periodo autorizzato dopo il 1° gennaio 2018. I periodi di Cigs autorizzati per qualsiasi causale e conclusi prima del 1° gennaio 2018, o fruiti prima di tale data, non vanno computati ai fini della durata massima. Per effetto della precisazione coloro che hanno già fruito di un intervento di Cigs in passato potranno dunque essere riammessi ad un nuovo intervento di integrazione salariale di 24 mesi, in deroga al quinquennio mobile. 

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Circolare numero 5/2018 del Ministero del Lavoro

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati