Cassa Integrazione, Per l'anzianità di lavoro effettivo non serve continuità

Bernardo Diaz Martedì, 30 Gennaio 2018
Non serve continuità del lavoro, ai fini della verifica del requisito di anzianità contributiva dei 90 giorni necessario per maturare il diritto alla cassa integrazione.
Per la maturazione dei 90 giorni di anzianità contributiva necessaria ad accedere al trattamento di integrazione salariale non serve la continuità della prestazione lavorativa presso l'unità produttiva. Lo precisa il Ministero del Lavoro con la nota 525 del 28 Gennaio 2018 in cui risponde ad un quesito sollevato dall'Ance e dall'Alleanza delle Cooperative Italiane Produzione e Lavoro. 

Al Dicastero era stato chiesto se il requisito dei 90 giorni di anzianità effettiva di lavoro per accedere alla prestazione di integrazione salariale potesse essere maturato anche considerando le eventuali interruzioni dell'attività lavorativa, una situazione in cui si trovano spesso i lavoratori dei cantieri. Per il Ministero la risposta è positiva. Secondo la nota ministeriale il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro ai fini dell'accesso alla cassa integrazione guadagni sussiste, infatti, se si verificano le seguenti condizioni: a) l'anzianità di lavoro si realizza presso l'unità produttiva per la quale viene chiesto il trattamento; b) si tratta di un'anzianità di effettivo lavoro e non di una mera anzianità di servizio; c) l'anzianità è almeno pari a 90 giorni alla data di presentazione della domanda di trattamento. Il Ministero indica che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, non annovera, tra le condizioni di riconoscimento dell'anzianità di effettivo lavoro, la continuità della prestazione lavorativa presso l'unità produttiva per la quale viene chiesto il trattamento di integrazione salariale. 

Altro quesito posto al Ministero del Lavoro riguardava, inoltre, la possibilità di estendere anche ai cantieri, identificati come unità produttive, di durata superiore ai 30 giorni, l'attuazione del principio secondo il quale nei cantieri di durata inferiore ai 30 giorni può essere considerata, come unità produttiva di riferimento dei lavoratori, la sede dell'impresa principale, cui vengono imputati i giorni di lavoro effettuati nei cantieri non qualificabili come unità produttive. La nota ministeriale risponde negativamente indicando che, in tal caso, occorre tenere distinti i due aspetti della questione che attengono, l'uno, alle caratteristiche che deve possedere un cantiere edile per essere qualificato come "unità produttiva" ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale, l'altro, alla verifica in capo ai lavoratori del requisito soggettivo dell'anzianità di effettivo lavoro (90 gg) presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento. 

Ai fini della qualificazione di un cantiere come "unità produttiva" la legge prevede, infatti, che il cantiere abbia una durata di almeno 30 giorni. Pertanto, che per ciò che concerne i cantieri che costituiscono unità produttiva la verifica dell'anzianità di effettivo lavoro andrà effettuata con riferimento al singolo cantiere, con la conseguenza che, potranno fruire del trattamento di integrazione salariale i lavoratori che abbiano, presso l'unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento (il cantiere), un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni, fermo restando che, ai sensi del sopra menzionato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, la verifica del requisito di anzianità di effettivo lavoro non va effettuata per gli eventi oggettivamente non evitabili.

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