Cassa Integrazione, Proroga di 12 mesi nelle Aree di Crisi anche nel 2017

Valerio Damiani Venerdì, 07 Aprile 2017
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Decreto che ripartisce tra le regioni le risorse per la proroga dell'integrazione salariale nel 2017 in favore delle imprese che ricadono nelle Aree di Crisi complessa. 
Il Ministero del Lavoro ripartisce i fondi per la concessione del prolungamento dell'intervento di integrazione salariale straordinaria di 12 mesi per i lavoratori dipendenti in imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa. Lo fa con il DM 5 Aprile 2017 pubblicato ieri sul sito internet del Ministero del Lavoro dopo la proroga della Cigs disposta con il decreto legge milleproroghe (Dl 244/2016) anche per quest'anno. 

Il prolungamento dell'integrazione salariale nelle aree di crisi complessa 
La misura è stata introdotta con il decreto legislativo 185/2016 (il correttivo del Jobs Act) che ha aggiunto, all’articolo 44 del Dlgs 148/2015 il comma 11-bis con il quale è stato introdotto un intervento straordinario di integrazione salariale, nel limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l’anno 2016, della durata massima di 12 mesi (anche superando il termine del 31.12.2016), a favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa (si veda la tavola sottostante) in favore delle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, si fossero ritrovate nel 2016 , nell’impossibilità di ricorrere ulteriormente ad un trattamento di integrazione salariale straordinaria. L'accesso alla proroga è consentito a quelle aziende che presentino un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordate con la regione finalizzate a dare occupazione ai lavoratori, e che dichiarano contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria secondo la normativa attualmente vigente. 

La proroga nel 2017
Il recente decreto legge milleproroghe ha provveduto alla proroga dell'intervento in questione anche con riferimento a quelle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, conclusi nell'arco temporale 2016 - 2017, si trovino, nel 2017, nell'impossibilità di ricorrere ulteriormente ad un trattamento di integrazione salariale straordinaria secondo la normativa ordinaria. Anche in tal caso il Ministero ricorda che il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere autorizzato sino al limite massimo di 12 mesi per l’anno 2017 anche superando il limite temporale del 31.12.2017, fermo restando il limite di spesa complessivo e quello definito dalle risorse assegnate ad ogni singola Regione. Il Ministero ricorda, tuttavia, a differenza dello scorso anno (quando si poterono accettare le domande presentate anche dopo il 31.12.2016 in virtu' del poco tempo a disposizione e della complessità della procedura) che saranno prese in considerazione solo le istanze presentate entro il 31.12.2017, con accordo ministeriale sottoscritto nel 2017 e, naturalmente, con sospensioni o riduzioni di orario iniziate nel 2017.
 Per l'attuazione della misura il milleproroghe ha messo a disposizione 117 milioni di euro ripartite tra le varie regioni con il DM indicato in premessa. 

Il Ministero ricorda che  nel caso in cui l'impresa, a seguito di serie e documentate difficoltà finanziarie, richieda il pagamento diretto delle spettanze da parte dell'INPS, dovrà inviare l'istanza anche all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, al fine di consentire la verifica delle difficoltà finanziarie come previsto dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 148/2015.  

Iter di concessione del beneficio
Le modalità di concessione del beneficio anche per il 2017 restano regolate dalla Circolare 30/2016 del Ministero del Lavoro. L'istanza va compi­lata secondo un modulo disponibile sul sito del Ministero del Lavoro da inviare per Pec alla direzione generale degli ammortizzatori sociali
 entro un «congruo termine». L’istanza deve essere corredata dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario e del verbale di accordo previamente stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nell’istanza l’impresa dovrà dichiarare espressamente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria sia secondo le disposizioni del decreto n. 148/15, sia secondo le disposizioni attuative dello stesso, esplicitandone le motivazioni in un’apposita relazione tecnica allegata dettagliando, infine, in una relazione il piano di recupero occupazionale e gli appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori. 

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Documenti: Circolare 30/2016; Circolare 35/2016; Circolare 7/2017; DM del Ministero del Lavoro 5 Aprile 2017

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